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Corte costituzionalesentenza

Corte costituzionale n. 465/1999

ECLI:IT:COST:1999:465
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato (R.Ric. n. 2 del 1998) il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato in via principale questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 11, comma 6, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 23 dicembre 1997 (Disposizioni in materia di lavoro e occupazione.

Norme di proroga e di finanziamento degli oneri per il contingente dell'Arma dei carabinieri operante in Sicilia), per violazione degli artt. 14 e 17 dello statuto speciale, nonché dell'art. 114 della Costituzione.

In particolare, il ricorrente, ha impugnato l'art. 11, comma 6, della predetta legge, nella parte in cui proroga, ulteriormente, al 31 dicembre 1998, il termine previsto dal comma 37, dell'art. 2, lettera h), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, già prorogato alla data del 31 dicembre 1997.

Tale previsione, secondo il ricorrente, limitandosi ad un episodico ed irragionevole intervento sui termini senza alcun carattere di organicità nella materia, opera una estemporanea modifica nel corpo della normativa statale vigente, alterando il sistema della gerarchia delle fonti, con evidente violazione delle norme dinanzi riportate.

2. - Con memoria depositata in prossimità dell'udienza l'Avvocatura generale dello Stato ha fatto rilevare che il Presidente della Regione Siciliana ha promulgato la legge impugnata (legge 23 gennaio 1998, n. 3, pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana n. 5 del 28 gennaio 1998) omettendo la previsione dell'art. 11, comma 6, con conseguente cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato in via principale, con riferimento agli artt. 14 e 17 dello statuto speciale ed all'art. 114 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 6, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 23 dicembre 1997 (Disposizioni in materia di lavoro e occupazione.

Norme di proroga di finanziamento degli oneri per il contingente dell'Arma dei carabinieri operante in Sicilia).

La legge sopra menzionata è stata, peraltro, fatta oggetto di promulgazione parziale da parte del Presidente della Regione Siciliana, con omissione delle disposizioni censurate (legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana n. 5 del 28 gennaio 1998).

L'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (v., da ultimo, sentenza n. 352 del 1999).

Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere del presente giudizio.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1999.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] redattore: [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 30 dicembre 1999.

Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato (R.Ric. n. 2 del 1998) il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato in via principale questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all'art. 11, comma 6, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 23 dicembre 1997 (Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga e di finanziamento degli oneri per il contingente dell'Arma dei carabinieri operante in Sicilia), per violazione degli artt. 14 e 17 dello statuto speciale, nonché dell'art. 114 della Costituzione. In particolare, il ricorrente, ha impugnato l'art. 11, comma 6, della predetta legge, nella parte in cui proroga, ulteriormente, al 31 dicembre 1998, il termine previsto dal comma 37, dell'art. 2, lettera h), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, già prorogato alla data del 31 dicembre 1997. Tale previsione, secondo il ricorrente, limitandosi ad un episodico ed irragionevole intervento sui termini senza alcun carattere di organicità nella materia, opera una estemporanea modifica nel corpo della normativa statale vigente, alterando il sistema della gerarchia delle fonti, con evidente violazione delle norme dinanzi riportate. 2. - Con memoria depositata in prossimità dell'udienza l'Avvocatura generale dello Stato ha fatto rilevare che il Presidente della Regione Siciliana ha promulgato la legge impugnata (legge 23 gennaio 1998, n. 3, pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana n. 5 del 28 gennaio 1998) omettendo la previsione dell'art. 11, comma 6, con conseguente cessazione della materia del contendere. [OSCURATO:PERSONA] dello Stato per la Regione Siciliana ha sollevato in via principale, con riferimento agli artt. 14 e 17 dello statuto speciale ed all'art. 114 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 6, della legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 23 dicembre 1997 (Disposizioni in materia di lavoro e occupazione. Norme di proroga di finanziamento degli oneri per il contingente dell'Arma dei carabinieri operante in Sicilia). La legge sopra menzionata è stata, peraltro, fatta oggetto di promulgazione parziale da parte del Presidente della Regione Siciliana, con omissione delle disposizioni censurate (legge regionale 23 gennaio 1998, n. 3, pubblicata sulla [OSCURATO:PERSONA] della Regione Siciliana n. 5 del 28 gennaio 1998). L'intervenuto esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dall'Assemblea regionale, preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale (v., da ultimo, sentenza n. 352 del 1999). Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere del presente giudizio. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso indicato in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 dicembre 1999. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] redattore: [OSCURATO:PERSONA] cancelliere: [OSCURATO:PERSONA] in cancelleria il 30 dicembre 1999. Il direttore della cancelleria: [OSCURATO:PERSONA]