CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 febbraio 2023
Cassazione n. 12414/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avAo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] rello Emanuele ricorre avverso la sentenza emessa nei suoi confronti dalla Corte di appello di Milano, in accoglimento della richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con contestuale rinuncia a tutti i motivi di appello, fatta eccezione per quelli inerenti alla quantificazione della pena; - che il motivo proposto - che contesta una presunta inadeguata motivazione in ordine mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen - è inammissibile perché si presenta intrinsecamente generico e non consentito in relazione alla modalità definitoria prescelta; che, in ogni caso, la Corte di appello ha fornito adeguata motivazione (cfr. pagine 7 e 8 della sentenza impugnata); - che la declaratoria di inammissibilità del ricorso, scrutinato de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al paga- mento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 22 febbraio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]