CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 gennaio 2026
Cassazione n. 15332/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Procuratore generale Giulio MONFERINI, che ha chiesto dichiararsiinammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma dellasentenza del Tribunale di Padova - che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto a luiascritto di bancarotta fraudolenta distrattiva (capo A), condannandolo alla pena di anni tre direclusione con le pene accessorie fallimentari di pari durata – ha ratificato il concordato sullapena proposto dalle parti, e, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, harideterminato la pena inflitta in anni due e mesi tre di reclusione, con pari durata anche dellesanzioni accessorie.2.Ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia,avvocato [OSCURATO:PERSONA], che svolge un motivo unico, di seguito enunciato nei limiti richiestiper la motivazione ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.Denuncia erronea applicazione degli art. 589 e 599-bis cod. proc. pen. da parte della Cortedi appello, deducendo che non era intervenuto alcun concordato sulla pena, giacchè vi era statasolo una proposta di concordato da parte della Procura generale, mai accettata dalla parteche, in effetti, ha depositato conclusioni scritte afferenti al merito dell’affermazione diresponsabilità.3.Con successiva memoria, il difensore del ricorrente ha rappresentato che la richiesta dipena concordata del Procuratore Generale, definita dalla Corte di Appello di Venezia con lasentenza impugnata, è firmata solo dal Procuratore, ma non reca la sottoscrizione dei difensoridell’imputato. Inoltre, si osserva che la data della firma digitale del Procuratore generale, 25novembre 2024 (peraltro coeva alla presentazione di note per il rigetto integrale dell'appello), èprecedente alla data del deposito delle conclusioni del 4 dicembre 2024 presentate dai difensori(depositate in atti). Deduce, quindi, che, dalla documentazione depositata, in mancanza di provadell’accordo fra difensori e Procuratore generale (accordo smentito dalla presentazione da partedei difensori di memoria con la richiesta di accoglimento integrale dell'appello), il Collegio disecondo grado avrebbe dovuto coltivare il dubbio che ci potesse essere sul punto una distonia,rifissando udienza di precisazione delle conclusioni. Si insiste per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è fondato.2. Dalla consultazione degli atti – ai quali il Giudice di legittimità accede in virtù del vizioprocessuale dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 Cc. (dep. 28/11/2001), Policastro, Rv.220092) - risulta quanto segue:- l’udienza dinanzi alla Corte di appello si svolse in forma non partecipata;- la difesa inviò il 4/12/2025 conclusioni scritte chiedendo l’accoglimento dell’appello, senzaalcun riferimento al concordato o a eventuale proposta formulata in tal senso, e senza alcunarinuncia ai motivi di appello;- il 25/11/2025 anche il P.G. inviò le proprie, duplici, conclusioni: una, contenente larichiesta di rigetto nel merito dell’appello; l’altra conclusione, facente, invece, riferimentoall‘intendimento espresso dai difensori di [OSCURATO:PERSONA] di rinunciare a tutti i motivi dell’attodi appello, con eccezione di quello riguardante il riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche”, concordando sulla pena di anni due e mesi tre 2 di reclusione.3. Ai sensi del primo comma dell’art. 599-bis cod. proc. pen. – secondo cui le parti possonodichiarare di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinunciaagli altri eventuali motivi - la dichiarazione e la rinuncia sono presentate nelle forme previstedall'articolo 589 e nel termine, previsto a pena di decadenza, di quindici giorni primadell'udienza.4. Nondimeno, negli atti, non è rinvenibile la dichiarazione del ricorrente con la rinuncia aimotivi di appello, quella alla quale il P.G. sembra fare riferimento nell’ aderirvi, né l’atto inviatodal P.G. alla Corte di appello reca la sottoscrizione dei difensori o dell’imputato, essendocorredato solo della firma digitale dello stesso Procuratore generale.5. Poichè l’accordo sulla pena intervenuto fra le parti è vincolante per il giudice nella suaintegralità (Sez. 6 n. 2335 del 16/12/2025 (dep. 2026 ) Rv. 289252), deve essere annullatasenza rinvio la sentenza che ratifichi un accordo di fatto mai raggiunto tra le parti, in quanto,non essendosi effettivamente perfezionato alcun accordo, la sentenza impugnata risulta emessain assenza dei presupposti di cui all’art. 599-bis cod. proc. pen., e in violazione del diritto didifesa di cui agli artt. 178, lett. b), c) e 180 cod. proc.6. L’epilogo del presente scrutinio di legittimità è l’annullamento senza rinvio della sentenzaimpugnata. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte diappello di Venezia per l'ulteriore corso.Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2026Il consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteRossella Catena