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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 21 giugno 2022

Cassazione n. 23622/2022

Testo disponibile della fonte

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4106/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (P.

Iva: 01782120446) , in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] ( C .

F .: BLLLBR43H 07L117O), rappresentata e difesa da ll’A vv.

Nicola di Mario(C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] II n. 326, in forza di procura speciale allegata alricorso; -ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore , rappresentat a e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliata ope legis in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 973/2021emessa dalla CTR Marche il 0 9 / 12 /20 2 0 Cartella di pagamento maggior reddito d’impresa – Avviso accertamento divenuto definito per mancata impugnazione e non notificata; - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA].

Ritenuto infatto

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella con la quale l’Ufficio aveva richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 391.794,00, per l’annod’imposta 2009, a titolo di maggior reddito d’impresa, a seguito di avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione.

2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso.

3. Sull’appello della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, evidenziando che la cartella di pagamento risultava regolarmente notificata.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di un unico motivo.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Ritenuto in diritto

1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111, comma 6, Cost., in relazione agli artt. 132, comma 2, n. 4), 156, comma 2, e 161 c.p.c., per aver la CTR omesso di decidere sulle ulteriori doglianze (rispetto a quella concernente il difetto di notifica) “inerenti alla infondatezza della pretesa erariale e alla non configurabilità del maggior reddito imponibile”.

1.1. Il motivo è inammissibile.

In primo luogo, il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi.

Pertanto, nel caso in cui il ricorrente, come nel caso di specie, lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte (o in ordine ai motivi di appello), non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., con riguardo all'art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Sez.

U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013; conf.

Sez. 1, Sentenza n. 24553 del 31/10/2013 e Sez. 2, Ordinanza n. 10862 del 07/05/2018).

In secondo luogo, la ricorrente, essendo risultata soccombente all’esito del primo grado di giudizio, avrebbe dovuto trascrivere, nel rispetto del principio di autosufficienza, le doglianze riproposte tempestivamente in sede di appello.

Senza tralasciare che il ricorso è estremamente laconico altresì anche sul piano della individuazione delle ulteriori censure sulle quali laCTR avrebbe omesso di pronunciarsi.

2. Il ricorso non merita, pertanto, di essere accolto.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 5.600,00, per compensi oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 4106/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (P. Iva: 01782120446) , in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] ( C . F .: BLLLBR43H 07L117O), rappresentata e difesa da ll’A vv. Nicola di Mario(C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, al [OSCURATO:PERSONA] II n. 326, in forza di procura speciale allegata alricorso; -ricorrenti - contro Agenzia delle Entrate (C.F.: 06363391001), in persona del [OSCURATO:PERSONA] pro tempore , rappresentat a e difes a dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: 80224030587) e presso la stessa domiciliata ope legis in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 973/2021emessa dalla CTR Marche il 0 9 / 12 /20 2 0 Cartella di pagamento maggior reddito d’impresa – Avviso accertamento divenuto definito per mancata impugnazione e non notificata; - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/06/2022 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto infatto 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] avverso la cartella con la quale l’Ufficio aveva richiesto il pagamento della somma complessiva di euro 391.794,00, per l’annod’imposta 2009, a titolo di maggior reddito d’impresa, a seguito di avviso di accertamento divenuto definitivo per mancata impugnazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso. 3. Sull’appello della contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, evidenziando che la cartella di pagamento risultava regolarmente notificata. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla base di un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Ritenuto in diritto 1. Con l’unico motivo la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 111, comma 6, Cost., in relazione agli artt. 132, comma 2, n. 4), 156, comma 2, e 161 c.p.c., per aver la CTR omesso di decidere sulle ulteriori doglianze (rispetto a quella concernente il difetto di notifica) “inerenti alla infondatezza della pretesa erariale e alla non configurabilità del maggior reddito imponibile”. 1.1. Il motivo è inammissibile. In primo luogo, il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, c.p.c., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente, come nel caso di specie, lamenti l'omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte (o in ordine ai motivi di appello), non è indispensabile che faccia esplicita menzione della ravvisabilità della fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., con riguardo all'art. 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge (Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013; conf. Sez. 1, Sentenza n. 24553 del 31/10/2013 e Sez. 2, Ordinanza n. 10862 del 07/05/2018). In secondo luogo, la ricorrente, essendo risultata soccombente all’esito del primo grado di giudizio, avrebbe dovuto trascrivere, nel rispetto del principio di autosufficienza, le doglianze riproposte tempestivamente in sede di appello. Senza tralasciare che il ricorso è estremamente laconico altresì anche sul piano della individuazione delle ulteriori censure sulle quali laCTR avrebbe omesso di pronunciarsi. 2. Il ricorso non merita, pertanto, di essere accolto. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 5.600,00, per compensi oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello s
Sentenza Cassazione n. 23622/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris