CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 aprile 2024
Cassazione n. 00033/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 957-2022proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E PIETRO S.N.C., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] rappresentati e difes i da ll ’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorsoe per procura del 2/4/2024; -ricorrenti - contro FALLIMENTO di [OSCURATO:PERSONA] E PIETRO S.N.C. nonché di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore p.t. , rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA] CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - Ric. 2022n. 957 - Sez. 1 - CC del 2 ottobre 20 2 4 avverso la SENTENZA N. 2075/2021 DELLA CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositatail 3/11/2021; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 2/10/2024; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La Corte d’appello di Catania , con sentenza del 3/11/2021resa quale giudice d el rinvio , ha rigettato i l reclamo proposto da[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. e daGiuseppe e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Ragusadichiarativa del fallimento della società e dei due soci illimitatamente responsabili s u istanza della [OSCURATO:PERSONA]. 1.2. La corte del merito ha premesso che questa Corte , con l’ordinanza n. 9045/2021, aveva cassato con rinvio la prima sentenza di rigetto del reclamo, là dove aveva affermato che la s.n.c. e i suoi soci i non avevano dato prova della ricorrenza dei requisiti di non fallibilità, per difetto assoluto di motivazione. 1.3. Ha quindi, per quanto ancora interessa: a) ritenuto infondato il motivo con il quale i reclamanti avevano eccepito la nullità, per mancanza di autorizzazione del giudice delegato, dell’atto di riassunzione del giudizio da parte del curatore; b) escluso che gli stessi avessero fornito prova documentale della non assoggettabilità a fallimento della s.n.c. ai sensi dell’art. 1, comma 2, l. fall. rilevando che il documento da loro prodotto (conto economico del triennio 2015/2017) era del tutto inattendibile e quindi inidoneo a rappresentare, come stabilito dall’ ordinanza di rinvio , l ’ “ effettiva realtà dell ’ impresa ” , in quanto esponeva rimanenze finali per il valore di €. 241.000, rimasto “inalterato nel triennio indicato” nonostante l’inevitabile svalutazione nel periodo di beni acquistati per essere destinati Ric. 2022n. 957 - Sez. 1 - CC del 2 ottobre 20 2 4 alla vendita immediata e nonostante il curatore avesse stimato in appena €. 29.465,00quelli rinvenuti e inventariati e cioè per un valore “del tutto incompatibile con il valore che al magazzino è attribuito dal conto economico”;c) ritenuto, in definitiva, che, in mancanza del libro dei beni ammortizzabili, non fosse possibile accertare se l’attivo patrimoniale super asse o meno i 300.000 euro,non essendo, peraltro, ipotizzabile che “la società non disponesse di beni diversi e ulteriori rispetto alla ‘rimanenze finali’ (magazzino), strumentali all ’ esercizio dell ’ attività d’impresa (commercio all’ingrosso di articoli sportivi)”; d) escluso l’ammissibilità della prov a testimonial e articolat a da i reclamanti, genericae volta “ a far esprimere una valutazione ai testimoni”e rigettato la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio, superflua perché inidonea ad apportare “ulteriori utili elementi di valutazione rispetto a quelli già traibili dalla documentazione contabile”esaminata. 1.4. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 29/12/2021 , ha nno chiesto , per tre motivi, la cassazione della sentenza. 1.5. [OSCURATO:PERSONA] haresistito con controricorso. 1.6. La creditrice istante , i [OSCURATO:PERSONA] e il Procuratore della Repubblica cui il ricorso è stato notificato sono rimasti intimati. 1.7. Il Presidente delegato, in data 26/2/2024, ha proposto la definizione del giudizio a norma dell’art. 380 - bis , comma 1°, c.p.c.. 1.8. I ricorrenti, con istanzatempestiva, sottoscritta dal difensore munito di nuova procura, hanno insistito per la decisionee deposita to memoria. RAGIONI DELLA DECISIONERic. 2022n. 957 - Sez. 1 - CC del 2 ottobre 20 2 4 2.1. Con il primo motivo , i ricorrent i, denunciando la violazione e l’errata applicazione degli artt. 25, comma 1°, n. 6 e 31, comma 2°, l.fall., si dolgono del ri getto dell’eccezione di nullità dell’atto di riassunzione del giudizio da parte del curatore, in quanto “ la sottoscrizione ” del giudice delegato “costituisce un requisito essenziale del provvedimento, la cui ingiustificata mancanza, pur se involontaria, cioèprovocata da errore o da dimenticanza, ne determina la nullità assoluta e insanabile, equiparabile all’inesistenza”. 2.2. Il motivo è inammissibileperché non investe in alcun modo il contrario accertamento della corte d’appello, secondo cui il Fallimento aveva prodotto in giudizio la comunicazione telematica dell’istanza di riassunzione vistata dal G.D. e trasmessa dalla cancelleria al curatore. 2.3. Colsecondo e col terzo motivo i ricorrenti si dolgono dell’ error in procedendo in cui sarebbe incorso il giudice del rinvio, per il mancato rispetto del decisum dell ’ ordinanza d i questa Corte. Deducono, rispettivamente: i) che, in base al principioin essa stabilito, in sede rescissoria si sarebbe dovuto tener conto dell’ulteriore documentazione contabile e fiscale da essiprodotta (dichiarazioni dei redditi de i soci e della società e registri IVA) che, se esaminata, avrebbe dimostrato “l’effettiva realtà dell’impresa”, e cioè che Non solo Nautica aveva cessato l’attività sin dal 6/6/2014; ii) che la corte d’appello avrebbe negato ingresso alla prova testimoniale articolata e alla ctu in base a una motivazione meramente apparente. 3.1. I motivi, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili in quanto, anziché evidenziare le ragioni per le quali il giudice del rinvio si sarebbe discostato dall’ordinanza di questa Corte, che gli imponeva di valutare l’attendibilità della documentazione prodotta dai reclamanti, motivando Ric. 2022n. 957 - Sez. 1 - CC del 2 ottobre 20 2 4 adeguatamente al riguardo, lamentano in sostanza l’errata o omessa valutazione delle risultanze istruttorie (e dunque vizi deducibili sotto il diverso profilo dell’art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c.) senza illustrarein alcun modo ifatti emergenti (in ipotesi) dai documenti asseritamente non valutati, né la rilevanza che gli stessi avrebbero potuto avere in sede di espletamento della consulenzatecnica invocata. 3.2. Ed è, invece, noto che il vizio di motivazione per omessa ammissione d i una prova può essere denunciato per cassazionesolo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendirisulti priva di fondamento (Cass. n. 18072 del 2024), con la conseguenza che “la denuncia in sede di legittimità deve contenere, a pena di inammissibilità, l’indicazione delle ragioni per le quali il documento trascurato avrebbe senza dubbio dato luogo a una decisione diversa”(Cass. 19150/2016, 16812/2018; cfr. Cass. 15733/2022). 3.3. Né, del resto, può rilevare la mancata ammissione della prova testimoniale che i reclamanti avevano chiesto per dimostrare che “a) … la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Pietro snc nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento ha avuto un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) … la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Pietro snc nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento ha avuto ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro Ric. 2022n. 957 - Sez. 1 - CC del 2 ottobre 20 2 4 duecentomila; c) … la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Pietro snc ha un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. d) … la società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e Pietro snc dal 31 Maggio è rimasta inattiva”, trattandosi di capitoli volti ad otteneredai testimoni non la narrazione di specifici e determinati fatti storici accaduti in loro presenza o da essi verificati quanto, in realtà, una valutazione della ricorrenza di dati tecnico - contabili riscontrabili in via documentale. 4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. 5. La definizione del giudizio in conformità alla proposta impone, a norma dell’art. 380-bis, comma 3°, c.p.c., l’applicazione, come da dispositivo, dell’art. 96, commi 3° e 4°, c.p.c.. 6. La Corte, infine, dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso in ammissibil e e condanna i ricorrenti alpagamento in favore del Fallimento controricorrente delle spese del giudizio, che liquida in €. 7.200,00, di cui €. 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%, nonché, ai sensi dell’art. 96, 3° comma c.p.c., della somma di €. 7.000,00; condanna altresì i ricorrent i al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di €. 2.500,00equitativamente determinata.Ric. 2022n. 957 - Sez. 1 - CC del 2 ottobre 20 2 4 Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a