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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03256/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno di reclusione ed C 3.000,00 di multa.

Il ricorrente deduce inosservanza dell'art. 81 cpv. cod. pen. in relazione alla denegata richiesta di esclusione della continuazione, interna al capo di imputazione, tra le condotte di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, in tesi costituenti unico reato.

Il ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale congruamente argomentato nel senso della corretta applicazione dell'istituto della continuazione interna in relazione a condotte tra loro non contestuali (pag. 3 sent.).

Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila).

P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Roma, 24 novembre 2021 Il consigl

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; t [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre contro l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino, che ne ha ribadito la responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990, confermando la pena inflittagli in primo grado nella misura di un anno di reclusione ed C 3.000,00 di multa. Il ricorrente deduce inosservanza dell'art. 81 cpv. cod. pen. in relazione alla denegata richiesta di esclusione della continuazione, interna al capo di imputazione, tra le condotte di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti, in tesi costituenti unico reato. Il ricorso è manifestamente infondato, avendo la Corte territoriale congruamente argomentato nel senso della corretta applicazione dell'istituto della continuazione interna in relazione a condotte tra loro non contestuali (pag. 3 sent.). Alla dichiarazione d'inammissibilità dell'impugnazione segue, come per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo quantificare in C 3.000,00 (tremila). P. Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 24 novembre 2021 Il consigl
Sentenza Cassazione n. 03256/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris