CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 21732/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
lege dall’Avvocatura Generale dello Stato;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA],giusta procura agli atti;- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Palermo n.557/2022, depositata il 25/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16542/2022Numero sezionale 5104/2026Numero di raccolta generale 21732/2026Data pubblicazione 25/06/20261. Con tre diversi avvisi di accertamento relativi ai periodi di imposta2007 e 2008, emessi a seguito di processo verbale di constatazione dellaGuardia di finanza, l’Agenzia delle Entrate ha contestato a VincenzoAddamo, titolare di un’impresa individuale esercente, in convenzione congli operatori della grande distribuzione, attività di “drogherie, salumerie,pizzicherie e simili”, maggiori ricavi d’impresa (e maggiore volume d’affari)per euro 39.947,10 (anno 2007) e 89.672.25 (anno 2008), determinati,mediante metodo analitico-induttivo, applicando al costo del venduto unapercentuale di ricarico del 36,062%, con conseguente maggiori imposteIRPEF, IRAP e IVA dovute.2. Il contribuente ha impugnato i tre atti impositivi dinanzi alla CTP diAgrigento, che, con le sentenze nn. 3770/04/15, 3771/04/15, 3772/04/15,e dopo aver espletato una CTU, ha parzialmente accolto le ragioni delcontribuente, ordinando, sulla scorta delle conclusioni dell’ausiliario, lariduzione dell’aliquota del ricarico medio ponderato al 29,855% e laesclusione dal costo del venduto delle merci non destinate alla vendita, perun valore di €. 11.196,35.3. [OSCURATO:PERSONA] della Sicilia, con sentenza n.557/19/2022, depositata il 25 gennaio 2022, ha accolto, previa riunione,l’appello del contribuente, avendo rilevato l’insussistenza dei presuppostiper la ricostruzione induttiva dei ricavi in presenza di una contabilità che,per gli anni 2007 e 2008, era stata regolarmente tenuta.4. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione l’Ufficio,formulando un solo motivo.5. Il resistente ha depositato controricorso.6. In data 12.6.2026 parte ricorrente ha depositato una memoria ex art.380-bis.1 cod. proc. civ.Numero registro generale 16542/2022Numero sezionale 5104/2026Numero di raccolta generale 21732/2026Data pubblicazione 25/06/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., dell’art. 39 del d.P.R. n.600/1973, degli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 2727 e2729 cod. civ., evidenziando che la CTR, nel ritenere non giustificato ildisconoscimento della contabilità e il ricorso al metodo induttivo diconteggio dei ricavi, non ha tenuto conto degli elementi presuntivi indicatidall’Ufficio, consistenti nella riscontrata, e incongrua, antieconomicitàdell’andamento degli affari dell’impresa, ritenuta dall’Ufficio sul rilievo dellaconstatazione che il contribuente, per l’anno 2007, aveva dichiarato unapercentuale di ricarico pari soltanto al 12,05%, da ritenersi non attendibileanche soltanto richiamandosi alle dichiarazioni confessorie rese dallo stessoAddamo - che, nel corpo del PVC, ha riconosciuto come veritiera, per il2009, la percentuale di ricarico del 36% -, e, per l’anno 2008, avevadichiarato un ricavo inferiore al costo della merce acquistata e non rinvenutafra le rimanenze finali.2. Preliminarmente va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso,formulata dal resistente, dovendosi rilevare che la doglianza dell’Ufficio èfinalizzata, esclusivamente, a censurare la non corretta applicazione delleregole enunciate da questa Corte in tema di accertamento analitico –induttivo.3. Il ricorso è fondato.3.1. Per consolidato orientamento di legittimità, in tema di accertamentol’Amministrazione finanziaria può determinare il reddito del contribuente invia induttiva, pur in presenza di contabilità formalmente regolare, ovequest'ultima sia intrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità delcomportamento del contribuente, che può desumersi anche da un unicoelemento presuntivo, purché preciso e grave, quale l'abnormità dellaNumero registro generale 16542/2022Numero sezionale 5104/2026Numero di raccolta generale 21732/2026Data pubblicazione 25/06/2026percentuale di ricarico (Sez. 5, n. 27552/2018). Ancora di recente, questaCorte ha precisato che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi diimpresa, l'Amministrazione finanziaria, anche in presenza di contabilitàformalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile perl'antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere ilreddito di quest'ultimo, in via induttiva, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett.d, del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base di presunzioni semplici purchégravi, precise e concordanti, utilizzando le incongruenze tra i ricavi, icompensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni diesercizio della specifica attività svolta, mentre incombe sul contribuentel’onere di fornire la prova contraria mediante la dimostrazione dellacorrettezza delle proprie dichiarazioni (Sez. 5, n. 24773/2025).Dall’esame dell’avviso di accertamento, il cui contenuto è statorichiamato nel ricorso introduttivo, si evince che la società ha dichiarato,negli anni in questione, perdite o utili irrisori, senza essere interessata daeventi imprevedibili o straordinari; si tratta di un comportamento anomaloche già di per sé è sufficiente a giustificare una rettifica del reddito.E’ anche il caso di richiamare l’orientamento per cui, in tema diaccertamento analitico induttivo ex art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n.600 del 1973, le percentuali di ricarico, accertate con riferimento ad undeterminato anno fiscale, costituiscono validi elementi indiziari, da utilizzaresecondo i criteri di razionalità e prudenza per il calcolo della percentualemedia sulla base delle fatture prodotte - atteso che lo stesso contribuentele ritiene rappresentative della propria attività commerciale - al fine diricostruire i dati corrispondenti relativi ad anni precedenti o successivi, eche in base all’esperienza, non si tratta di una variabile occasionale,restando il contribuente il soggetto più vicino al soddisfacimento dell'oneredella prova ex art. 2697 c.c. ai fini della dimostrazione di eventualimutamenti del mercato o della propria attività che possano giustificare inNumero registro generale 16542/2022Numero sezionale 5104/2026Numero di raccolta generale 21732/2026Data pubblicazione 25/06/2026altri periodi di imposta l'applicazione di percentuali diverse. (Cass. Sez. 5,12/04/2022, n. 11717, Rv. 664491 - 01).4. La CTR, nella sentenza impugnata, non si è uniformata ai principi sopraesposti, sicché si impone un nuovo esame del merito che sia rispettoso dellestatuizioni di questa Corte.5. La sentenza impugnata dev’essere perciò cassata e, per l’effetto, vadisposto il rinvio alla Corte di Giustizia tributaria territorialmentecompetente, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spesedi lite. P.Q.Maccoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte diGiustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione,cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23/06/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]