CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01733/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso 31912-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCEI.LERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ammesso in via anticipata e provvisoria a patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del 15.12.2020; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO /L? STATO, che la rappresenta e difende ope legis; controricorrente - avverso la sentenza n. 2363/13/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 19/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 31912 sez. MT - ud. 14-12-2022 -2- Premesso che: 1. l'Agenzia delle Entrate, sulla base di indagini bancarie su conti riconducibili a [OSCURATO:PERSONA], emetteva ai sensi degli artt. 32 e 38 del d.P.R. 600/73, tre avvisi di accertamento per il recupero a tassazione di redditi non dichiarati degli anni 2012, 2013 e 2014. 2. i ricorsi avverso tali avvisi venivano riuniti e respinti dalla adita CTP di Varese; 3. la decisione veniva confermata dalla CTR della Lombardia con la sentenza in epigrafe. In particolare la CTR affermava che la prospettazione del contribuente secondo cui le disponibilità rinvenute sui conti a lui riconducibili derivavano da operazioni di giro -per la precisione prelievi per C475.000,39 effettuati tra il 29.11.2007 e il 25.3.2008 e versamenti per C 419.060,00 effettuati tra il 4.10.2011 e il 24.9.2014- non era dimostrata: essendo incontroverso che gli importi originari rinvenissero da "liquidazione societaria, eredità familiari e investimenti azionari" (come da verbale delle operazioni di controllo della Guardia di Finanza), tuttavia -evidenziava la CTR- "non vi è agli atti alcuna prova obiettiva e concreta della corrispondenza degli importi prelevati negli anni 2007-2008 .... con quelli versati ben quattro anni dopo". La CTR aggiungeva che il riferimento fatto dal contribuente alla pronuncia di questa Corte n.7295/2017 era "inconferente rispetto alla fattispecie in oggetto" dato che questa sentenza era "intervenuta a deliberare su movimentazioni diversamente da quanto accaduto nel caso di specie, poste in essere nell'arco della medesima annualità"; 4. avverso la sentenza della CTR il contribuente propone ricorso lamentando violazione degli art.32 e 38 del d.P.R. 600/73 e degli artt.2727, 2729 e 2679 c.c. per avere la CTR trascurato elementi -i rapporto tra le somme prelevate tra il 2007 e il 2011 e gli importi accertati dall'ufficio; le spese (6000 euro per acquieto di autovettura nel 2008 e di 1062,73 il mese, per esigenze ordinarie di vita); la corrispondenza tra somme prelevate, dedotte le spese, e gli importi accertati- in forza dei quali "la mancanza di corrispondenza tra date ed importi dei prelievi rispetto ai versamenti non possa costitAizte valida presunzione utile a fondare l'accertamento dell'ufficio". Il contribuente insiste particolarmente nel dedurre l'erroneità della affermazione della CTR di non conferenza, rispetto al caso di specie, della sentenza 7259/2017. Secondo il contribuente, la CTR, da un lato, in base a tale sentenza, avrebbe dovuto verificare se gli importi prelevati fossero o meno superiori a quelli versati e se la eventuale differenza fosse o meno compatibile con le ordinarie esigenze di vita del contribuente, dall'altro, se avesse compiuto tale verifica avrebbe accertato -in base ai documenti prodotti in causa- la correlazione tra importi prelevati e importi versati; 5. l'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso; 6. il contribuente ha depositato memoria; considerato che: 1. il ricorso è infondato. 1.1. E' stato da questa Corte affermato che, "in tema di accertamenti bancari, gli artt. 32 del d.P.R. n.600 del 1973 e 51 del d.P.R. n. 633 del 1972 prevedono una presunzione legale in favore dell'erario che, in quanto tale, non necessita dei requisiti di gravità, precisione e concordanza richiesti dall'art.2729 c.c. per le presunzioni semplici, e che può essere superata dal contribuente attraverso una prova analitica, con specifica indicazione della riferibilità di ogni versamento bancario, idonea a dimostrare che gli elementi desumibili dalle movimentazioni bancarie non attengono ad operazioni imponibili, cui consegue l'obbligo del giudice di merito di verificare con rigore l'efficacia dimostrativa delle prove offerte dal contribuente per ciascuna operazione e di dar conto espressamente in sentenza delle relative risultanze" (Sez.5-, Sentenza n.13112 del 30/06/2020; Sez. 6 -5, Ordinanza n.10480 del 03/05/2018). 1.2. In sede di legittimità è possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso.» (Cass., Sez. 6 - 3,Ordinanza n. 3541 del 13/02/2020). 1.3. Da questo punto di vista la CTR, avallando l'accertamento con il dire che il contribuente non aveva dato alcuna prova della derivazione delle disponibilità accertate dall'ufficio da disponibilità prelevate e riversate, ha pienamente rispettato l'art.32 d.P.R. e quindi l'art. 2697 c.c. (sull'onere del contribuente di vincere la presunzione posta dall'art.32) e non è incorsa in alcuna delle possibili censure di violazione degli artt. 2727 e 2729. 1.4. Il motivo, ove riguardato, anche al di là della rubrica, come tendente a veicolare, ex art. 360 comma 1, n. 5, c.p.c., una censura di omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, erte inammissibile. Il ricorrente indica i fatti significativi nelle spese - €6000,00 per acquisto di un'auto nel 2008; C 1062,73 il mese, per esigenze ordinarie di vita- che, dedotte dalle somme prelevate dai conti tra il 2007 e il 2011, porterebbero alla corrispondenza tra dette somma e gli importi accertati dall'ufficio. Tuttavia il contribuente dice di avere "narrato" di tali spese nell'atto di appello ma omette di indicare il dato da cui tali spese risulterebbero. In sostanza il contribuente non ha soddisfatto il principio di localizzazione, corollario di quello di autosufficienza (artt. 366 e 369c.p.c.), che impone di indicare come e quando il fatto di cui viene lamentato l'omesso esame sia stato introdotto in causa. Valgono infatti questi principio: "L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie" (Sez. U, Sentenza n.8053 del 07/04/2014); 2. in conclusione il ricorso va rigettato; 3. le spese seguono la soccombenza; PQM la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in C 5600,00, oltre spese prenotate a debito; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art