Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 6 giugno 2022

Cassazione n. 18056/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 13589-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Jesolo, [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto ex art. 16-sexies D.L. n. 79/2012; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2673/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 13589/2017 Numero sezionale 1121/2022 Numero di raccolta generale 18056/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto di citazione notificato il 20.06.2013, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Portogruaro, la sorella sig.ra [OSCURATO:PERSONA], per chiedere lo scioglimento della comunione ordinaria riguardante un immobile ad uso alberghiero con assegnazione dell’intero, in ragione della non comoda divisibilità dello stesso.

2. Il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Portogruaro, con sentenza n. 2869/2015, dichiarava lo scioglimento della comunione e assegnava a parte attrice la proprietà dell’immobile.

3. Avverso la suddetta decisione proponeva appello l’originaria convenuta, sig.ra [OSCURATO:PERSONA].

4. Con sentenza n. 2763 depositata il 24.11.2016, la Corte di Appello di Venezia respingeva il gravame e confermava la sentenza di prime cure.

In particolare, la Corte territoriale riteneva adeguatamente motivate le ragioni che hanno indotto il Giudice di primo grado ad assegnare l’immobile a parte attrice, quali il pagamento integrale, dalla medesima sostenuto, degli oneri di urbanizzazione per ottenere la concessione a nome di entrambe le parti, nonché l’offerta di rilevare la quota di controparte, circostanze queste tali da dimostrare, secondo il giudizio della Corte distrettuale, l’interesse dell’attrice all’utilizzo dell’immobile.

5. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo di gravame.

6. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2017 n. 13589 sez.

S2 - ud. 19-05-2022 -2- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 13589/2017 Numero sezionale 1121/2022 Numero di raccolta generale 18056/2022 Data pubblicazione 06/06/2022

7. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

8. In prossimità dell’udienza parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con istanza depositata a mezzo Pec in data 11 ottobre 2021 il procuratore della ricorrente, Avv.[OSCURATO:PERSONA], munito di mandato speciale che comprende anche questo specifico potere, ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso in oggetto.

Tale atto non risulta notificato alla parte avversaria o da questa accettato.

2. - In assenza dei requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c., come questa Corte ha in più occasioni affermato, l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo e comporta una declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione (Cass.

SU, 18/02/2010, n. 3876; Cass. sez. 3, 31/01/2013, n. 2259; Cass, sez. 3, 21/06/2016, n. 12743; Cass. sez. 6-5, 7/06/2018, n. 14782).

La rinunzia al ricorso per cassazione non ha carattere c.d. accettizio (ossia non deve essere necessariamente accettata dalle controparti: Cass., sez. 5, 2/04/2019, n. 28538) ed inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione; rimane comunque salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cfr. Cass., sez. 3, 18/09/2008, n. 23840,; Cass., sez. 6-L, 26/02/2015 n. 3971).

3. - Nella specie, ritiene il Collegio che le spese del giudizio di legittimità debbano porsi a carico della ricorrente, poiché l'applicazione del principio di causalità evidenzia che il presente giudizio è stato determinato dall'iniziativa di quest'ultima e rinunciata solo molto tempo dopo il suo deposito.

Ric. 2017 n. 13589 sez.

S2 - ud. 19-05-2022 -3- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 13589/2017 Numero sezionale 1121/2022 Numero di raccolta generale 18056/2022 Data pubblicazione 06/06/2022

4. - Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della

I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, Rv. 637676 — 01; Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071, Rv. 649792 - 01).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.300,00, oltre a euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali forfetarie e accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 13589 sez.

S2 - ud. 19-05-2022 -4- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al R.G.N. 13589-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Jesolo, [OSCURATO:PERSONA], 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti, dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale eletto ex art. 16-sexies D.L. n. 79/2012; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2673/2016 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/11/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 13589/2017 Numero sezionale 1121/2022 Numero di raccolta generale 18056/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto di citazione notificato il 20.06.2013, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Portogruaro, la sorella sig.ra [OSCURATO:PERSONA], per chiedere lo scioglimento della comunione ordinaria riguardante un immobile ad uso alberghiero con assegnazione dell’intero, in ragione della non comoda divisibilità dello stesso. 2. Il Tribunale di Venezia, sezione distaccata di Portogruaro, con sentenza n. 2869/2015, dichiarava lo scioglimento della comunione e assegnava a parte attrice la proprietà dell’immobile. 3. Avverso la suddetta decisione proponeva appello l’originaria convenuta, sig.ra [OSCURATO:PERSONA]. 4. Con sentenza n. 2763 depositata il 24.11.2016, la Corte di Appello di Venezia respingeva il gravame e confermava la sentenza di prime cure. In particolare, la Corte territoriale riteneva adeguatamente motivate le ragioni che hanno indotto il Giudice di primo grado ad assegnare l’immobile a parte attrice, quali il pagamento integrale, dalla medesima sostenuto, degli oneri di urbanizzazione per ottenere la concessione a nome di entrambe le parti, nonché l’offerta di rilevare la quota di controparte, circostanze queste tali da dimostrare, secondo il giudizio della Corte distrettuale, l’interesse dell’attrice all’utilizzo dell’immobile. 5. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo di gravame. 6. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2017 n. 13589 sez. S2 - ud. 19-05-2022 -2- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 13589/2017 Numero sezionale 1121/2022 Numero di raccolta generale 18056/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 7. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. 8. In prossimità dell’udienza parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con istanza depositata a mezzo Pec in data 11 ottobre 2021 il procuratore della ricorrente, Avv.[OSCURATO:PERSONA], munito di mandato speciale che comprende anche questo specifico potere, ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso in oggetto. Tale atto non risulta notificato alla parte avversaria o da questa accettato. 2. - In assenza dei requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c., come questa Corte ha in più occasioni affermato, l'atto di rinuncia non è idoneo a determinare l'estinzione del processo e comporta una declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse alla decisione (Cass. SU, 18/02/2010, n. 3876; Cass. sez. 3, 31/01/2013, n. 2259; Cass, sez. 3, 21/06/2016, n. 12743; Cass. sez. 6-5, 7/06/2018, n. 14782). La rinunzia al ricorso per cassazione non ha carattere c.d. accettizio (ossia non deve essere necessariamente accettata dalle controparti: Cass., sez. 5, 2/04/2019, n. 28538) ed inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione; rimane comunque salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cfr. Cass., sez. 3, 18/09/2008, n. 23840,; Cass., sez. 6-L, 26/02/2015 n. 3971). 3. - Nella specie, ritiene il Collegio che le spese del giudizio di legittimità debbano porsi a carico della ricorrente, poiché l'applicazione del principio di causalità evidenzia che il presente giudizio è stato determinato dall'iniziativa di quest'ultima e rinunciata solo molto tempo dopo il suo deposito. Ric. 2017 n. 13589 sez. S2 - ud. 19-05-2022 -3- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 13589/2017 Numero sezionale 1121/2022 Numero di raccolta generale 18056/2022 Data pubblicazione 06/06/2022 4. - Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175, Rv. 637676 — 01; Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071, Rv. 649792 - 01). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.300,00, oltre a euro 200,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali forfetarie e accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA]. 2017 n. 13589 sez. S2 - ud. 19-05-2022 -4- F i r m a t o D a : N E R I V A L E R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 2 d 7 a 6 6 5 a 2 b e e e 0 6 6 0 b 5 4 d f e 5 f c c 7 2 2 8 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E
Sentenza Cassazione n. 18056/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris