CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 1953
Cassazione n. 05831/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 10/02/1953 avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso - con cui [OSCURATO:PERSONA], giudicato responsabile del reato continuato di cui all'art. 2 d. Igs. n. 74/2000, lamenta la mancata assunzione di una prova decisiva con specifico riguardo all'escussione dei testimoni richiesta dalla difesa nei motivi aggiunti d' appello - è manifestamente infondato in quanto inerente alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la prova decisiva, la cui mancata assunzione può essere dedotta a norma dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., deve avere ad oggetto un fatto certo nel suo accadimento e non può consistere in un mezzo di tipo dichiarativo, il cui risultato è destinato ad essere vagliato per effettuare un confronto con gli altri elementi di prova acquisiti al fine di prospettare l'ipotesi di un astratto quadro storico valutativo favorevole al ricorrente (Sez. 5, n. 37195 del 11/07/2019, D., Rv. 277035- 01), ciò che nel caso di specie è ancor più evidente, alla luce del gravissimo compendio istruttorio a carico esposto alle pagg. 8-11 della sentenza; Considerato che le argomentazioni, del tutto logiche e non contraddittorie, spese nelle pagine appena richiamate rendono evidente l'inammissibilità anche del secondo motivo di ricorso, che prospetta mere doglianze in punto di fatto, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello e non scanditi da specifica critica delle ragioni poste a base della sentenza impugnata quanto alla sussistenza dell'elemento oggettivo e dell'elemento soggettivo del reato continuato ascritto; è peraltro del tutto generico il rilievo circa l'intervenuta prescrizione del reato concernente la dichiarazione relativa all'anno fiscale 2010, che non tiene conto dei periodi di sospensione connessi ai pur ammessi rinvii del processo richiesti dalla difesa; Rilevato che è parimenti inammissibile il terzo motivo di ricorso, avendo la sentenza impugnata giustificato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche con sufficiente e non illogica motivazione ed adeguato esame delle deduzioni difensive, senza che possano ovviamente essere valutati in questa sede fatti che non si allega essere stati sottoposti al giudice d'appello e che si vorrebbe venissero scrutinati da questa Corte in base alla documentazione allegata al ricorso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della tassa delle ammende. Così deciso in Roma il 2 dicem