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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 7 maggio 2026

Cassazione n. 13125/2026

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troAgenzia delle Dogane e dei Monopoli in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado di Lazio n.6468/2024 depositata il 25/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9781/2025Numero sezionale 3610/2026Numero di raccolta generale 13125/2026Data pubblicazione 07/05/2026Con avviso di accertamento n.

MUO140006469U, notificato il 20 gennaio2020, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli contestava a [OSCURATO:PERSONA], inproprio e quale socio amministratore e legale rappresentante della cessatasocietà “Emmerre di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.”, la debenzadell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al d.lgs.n. 504 del 1998 per l’anno d’imposta 2014, quantificata in euro14.465,25, oltre interessi (euro 2.750,38) e sanzioni (euro 17.358,30).

Lapretesa scaturiva da una verifica fiscale avviata nei confronti del centro ditrasmissione dati (CTD) operante in Sezze (LT), via Fanfara n. 62, per laraccolta di scommesse su rete fisica per conto del bookmaker esteroStanleybet [OSCURATO:PERSONA], privo di concessione statale per tale canale; inragione dell’omessa collaborazione del contribuente (mancata restituzionedel questionario e mancata esibizione di documentazione contabile),l’Ufficio procedeva alla determinazione della base imponibile con metodoinduttivo secondo la disciplina applicabile alle scommesse non affluite altotalizzatore nazionale.Avverso l’atto impositivo proponevano ricorso [OSCURATO:PERSONA] e BarattaMarco; la Commissione tributaria provinciale di Latina, con sentenza n.719/2021, depositata il 27 settembre 2021, rigettava l’impugnazione.

Icontribuenti interponevano appello, iscritto al n. 2061/2022 RGA,deducendo, tra l’altro, vizi di motivazione dell’avviso (anche con riguardoalla mancata traduzione in inglese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]),l’insussistenza dei presupposti soggettivo e territoriale dell’imposta in capoal CTD, la contrarietà della disciplina nazionale ai principi unionali ecostituzionali, la violazione dell’art. 56 TFUE e dell’art. 401 della direttiva2006/112/CE, nonché l’erronea applicazione di sanzioni per asseritaobiettiva incertezza normativa.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza n.6468/2024, depositata il 25 ottobre 2024, respingeva l’appello,Numero registro generale 9781/2025Numero sezionale 3610/2026Numero di raccolta generale 13125/2026Data pubblicazione 07/05/2026condannando gli appellanti, in solido, alle spese di lite.

Avverso taledecisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a tremotivi.

Resiste l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, costituendosi concontroricorso.Nel corso del giudizio il Consigliere delegato ha depositato proposta didefinizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., alla quale la partericorrente si è opposta, chiedendo, in via preliminare, la fissazione dellapubblica udienza ai sensi dell’art. 375 c.p.c. e, in via subordinata, ladecisione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONEIn via preliminare, va disattesa l'istanza di trattazione della causa inpubblica udienza in adesione all'indirizzo espresso dalle Sezioni unite diquesta Corte, secondo cui il collegio giudicante ben può escludere,nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presuppostidella trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidatodei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass., Sez.

U., 5giugno 2018, n. 14437), e allorquando non si verta in ipotesi di decisioniaventi rilevanza nomofilattica (Cass., sez. un., 23 aprile 2020, n. 8093).Con il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione della legge n. 220 del2010, con specifico riferimento alla disciplina recata dall’art. 1, comma 66(norma di interpretazione autentica dell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998)e, quanto al contesto e agli obiettivi di regolazione e contrasto del giocoillegale, all’art. 1, comma 64, deducendosi, in sintesi, che la disciplinaintrodotta nel 2010 – finalizzata al controllo del settore – non sarebbeapplicabile alla fattispecie relativa alla rete [OSCURATO:PERSONA] e ai CTD ad essacollegati, assumendosi la liceità dell’attività svolta e l’erroneitàdell’inquadramento operato dal giudice di merito.Il primo motivo è infondato.Numero registro generale 9781/2025Numero sezionale 3610/2026Numero di raccolta generale 13125/2026Data pubblicazione 07/05/2026Questa Corte ha ripetutamente chiarito che la disciplina dettata dall’art. 1,comma 66, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 – norma diinterpretazione autentica dell’art. 3 del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 –non introduce un prelievo avente natura “sanzionatoria”, ma definisce, aisoli fini tributari, l’ambito soggettivo dell’imposta unica sui concorsipronostici e sulle scommesse, stabilendo che soggetto passivo è chiunquegestisca, con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o diterzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasigenere, e prevedendo, in caso di attività svolta per conto terzi,l’obbligazione solidale del soggetto per conto del quale l’attività èesercitata (Cass. n. 8757 del 30 marzo 2021; Cass. n. 27982 del 21gennaio 2021; Cass. n. 43 del 12 giugno 2024; Cass. n. 24433 del 30agosto 2024; Cass. n. 26 del 27 marzo 2025; Cass. n. 1615 del 24gennaio 2026; Cass. n. 8907 del 2021; Cass. n. 8908 del 2021; Cass. n.8909 del 2021; Cass. n. 8910 del 2021; Cass. n. 8911 del 2021; Cass. n.9079 del 2021; Cass. n. 9080 del 2021; Cass. n. 9081 del 2021; Cass. n.9144 del 2021; Cass. n. 9145 del 2021; Cass. n. 9146 del 2021; Cass. n.9147 del 2021; Cass. n. 9148 del 2021; Cass. n. 9149 del 2021; Cass. n.9150 del 2021; Cass. n. 9151 del 2021; Cass. n. 9152 del 2021; Cass. n.9153 del 2021; Cass. n. 9160 del 2021; Cass. n. 9162 del 2021; Cass. n.9168 del 2021; Cass. n. 9176 del 2021; Cass. n. 9178 del 2021; Cass. n.9182 del 2021; Cass. n. 9184 del 2021; Cass. n. 9516 del 2021; Cass. n.9528 del 2021; Cass. n. 9529 del 2021; Cass. n. 9530 del 2021; Cass. n.9531 del 2021; Cass. n. 9532 del 2021; Cass. n. 9533 del 2021; Cass. n.9534 del 2021; Cass. n. 9535 del 2021; Cass. n. 9536 del 2021; Cass. n.9537 del 2021; Cass. n. 9728 del 2021; Cass. n. 9729 del 2021; Cass. n.9730 del 2021; Cass. n. 9731 del 2021; Cass. n. 9732 del 2021; Cass. n.9733 del 2021; Cass. n. 9734 del 2021; Cass. n. 9735 del 2021; Cass. n.26384 del 2022; Cass. n. 813 del 2023; Cass. n. 6761 del 2023).Numero registro generale 9781/2025Numero sezionale 3610/2026Numero di raccolta generale 13125/2026Data pubblicazione 07/05/2026Giova aggiungere che, in fattispecie sovrapponibile, questa Corte haulteriormente rimarcato come la Corte costituzionale (sent. n. 27 del2018) abbia escluso l’irragionevolezza dell’equiparazione, ai fini tributari,del “gestore per conto terzi” (titolare del punto/CTD) al “gestore per contoproprio” (bookmaker), atteso che il primo svolge comunque un’attivitàgestoria (disponibilità dei locali, ricezione della proposta, trasmissionedell’accettazione, incasso e trasferimento delle somme giocate,pagamento delle vincite secondo le istruzioni del bookmaker) e partecipa,sia pure su piani diversi, all’attività di organizzazione ed esercizio dellescommesse soggetta a imposizione; con la conseguenza che la solidarietàtra CTD e bookmaker è di tipo paritetico, essendo entrambi titolari di unautonomo fatto indice di capacità contributiva (Cass. n. 15724 del 12giugno 2025).Ne consegue che l’assunto del ricorrente – secondo cui la ratio dicontrasto al gioco illecito renderebbe inapplicabile la norma ai CTDoperanti per la rete [OSCURATO:PERSONA] – non coglie nel segno.La disposizione del 2010, pur collocandosi nel più ampio contesto diinterventi di regolazione e controllo del settore (art. 1, comma 64, l. n.220/2010), individua il presupposto soggettivo dell’imposta in relazioneall’attività di “gestione” della raccolta, senza condizionare l’obbligazionetributaria alla previa qualificazione dell’attività come illecita in sede penaleo amministrativa.

È, dunque, irrilevante il richiamo alla giurisprudenzapenale che, in determinate evenienze, ha escluso la rilevanza penaledell’intermediazione nella raccolta delle scommesse: essa attiene a profilidiversi e non incide sulla soggettività passiva dell’imposta unica, la quale,ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall’art. 1,comma 66, della legge n. 220 del 2010, grava su chiunque gestiscascommesse, con o senza concessione (Cass. n. 15724 del 12 giugno 2025,che espressamente afferma che l’assenza di responsabilità penale ex art.Numero registro generale 9781/2025Numero sezionale 3610/2026Numero di raccolta generale 13125/2026Data pubblicazione 07/05/20264 l. n. 401 del 1989 «nessuna influenza produce sulla soggettività passivadella imposta unica»).L’eventuale non punibilità penale non equivale a riconoscimento diesenzione o di non assoggettabilità tributaria; anzi, proprio ilriconoscimento della “natura non illecita” dell’attività non vale a sottrarrel’operatore dall’imposta, ma presuppone la realizzazione del presuppostodi imposta, secondo la specifica declinazione recata dalla normainterpretativa (Cass. n. 1615 del 24 gennaio 2026; Cass. n. 6203 del 17marzo 2026).In senso conforme, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio, nella sentenza qui impugnata, ha ricostruito il quadro normativo ecostituzionale rilevante osservando che, con l’art. 1, comma 66, dellalegge n. 220 del 2010, il legislatore «ha stabilito che l’imposta è dovutaanche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio»ed ha «esplicitato l’obbligo delle ricevitorie operanti, come nel caso inesame, per conto di bookmakers privi di concessione al versamento deltributo e delle relative sanzioni», escludendo l’irragionevolezzadell’equiparazione, ai fini tributari, tra “gestore per conto terzi” e “gestoreper conto proprio”, poiché entrambi partecipano allo svolgimentodell’attività di organizzazione ed esercizio delle scommesse soggetta aimposizione; e precisando, altresì, che il riferimento normativo è allaconcessione finanziaria, «e non alla autorizzazione di cui all’art. 88 TULPS,la cui assenza è a questi fini del tutto priva di rilievo».Va, peraltro, ricordato che la sentenza di appello, nel ricostruire i fatti e lecensure, ha dato atto che, a fronte dell’omessa collaborazione delcontribuente (mancata restituzione del questionario e mancata esibizionedella documentazione contabile), l’Ufficio ha determinato la baseimponibile con metodo induttivo, applicando la disciplina delle scommessenon affluite al totalizzatore nazionale (c.d. triplo della media provinciale),Numero registro generale 9781/2025Numero sezionale 3610/2026Numero di raccolta generale 13125/2026Data pubblicazione 07/05/2026e che le doglianze sul punto erano state formulate in termini generici,senza idonea confutazione del percorso ricostruttivo seguito nell’atto.In tale quadro, la sentenza impugnata – nel ritenere applicabile allafattispecie la disciplina in esame e nel ricondurre l’operatività del CTDnell’alveo della “gestione” rilevante ai fini dell’imposta unica – si pone inlinea con l’orientamento consolidato di questa Corte; onde il primo motivodeve essere rigettato.Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 56 TFUEe dei principi eurounitari di parità di trattamento e non discriminazione, inrelazione all’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall’art. 1,commi 64 e 66, della legge n. 220 del 2010, lamentandosi altresì laviolazione dell’art. 112 c.p.c.; il ricorrente prospetta, inoltre, la richiesta dirinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE (anche alla Grande Sezione, secondole forme invocate) e sollecita la sollevazione della questione di legittimitàcostituzionale degli artt. 1-3 del d.lgs. n. 504 del 1998 (come modificatidalla legge n. 220 del 2010) e dell’art. 1, comma 644, lett. g), della leggen. 190 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost.Il secondo motivo è infondato.Quanto al dedotto contrasto con l’art. 56 TFUE, va ribadito che ladisciplina nazionale dell’imposta unica sulle scommesse – in quanto tributonon armonizzato – rientra nella competenza degli Stati membri, ferma lanecessità di rispettare le libertà fondamentali del Trattato.

Sul punto, laCorte di giustizia, con la sentenza 26 febbraio 2020, causa C-788/18, haespressamente affermato che l’art. 56 TFUE non osta ad una normativa diuno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i centri ditrasmissione dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido, gli operatori discommesse loro mandanti stabiliti in un altro Stato membro,indipendentemente dall’assenza di concessione e dall’ubicazione della sededi tali operatori, poiché il prelievo si applica indistintamente a tutti gliNumero registro generale 9781/2025Numero sezionale 3610/2026Numero di raccolta generale 13125/2026Data pubblicazione 07/05/2026operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio nazionale,senza introdurre un regime fiscale differenziato in ragione del luogo distabilimento.In particolare, si è puntualizzato che la Corte di giustizia, nella causa C-788/18, «ha preso diretta e specifica cognizione proprio delle medesimequestioni» ed «ha escluso qualsivoglia discriminazione» tra bookmakernazionali ed esteri, poiché l’imposta unica si applica a tutti gli operatoriche gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, «senzadistinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti», e lanormativa nazionale «non appare atta a vietare, ostacolare o renderemeno attraenti» le attività del prestatore stabilito in altro Stato membro(Cass. n. 15724 del 12 giugno 2025).E ancora, la stessa pronuncia ha ricordato che la «prevalenza dell’ordine divalori di ciascuno Stato membro comporta che gli Stati membri non hannol’obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazionedegli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione cherisulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale», conconseguente infondatezza delle doglianze sul punto (Cass. n. 15724 del 12giugno 2025, che richiama CGUE, 26 febbraio 2020, C-788/18, punto 23).Da ciò discende altresì l’insussistenza dei presupposti per un nuovo rinviopregiudiziale, risolvendosi le deduzioni, in sostanza, «in una mera criticadella sentenza resa nella causa C-788/18», a fronte di una statuizione«esaustiva e completa» (Cass. n. 15724 del 12 giugno 2025, cit.).Del resto, la sentenza di merito dà atto che «nel settore dei giochid’azzardo con poste in danaro» gli obiettivi di tutela dei consumatori,prevenzione dell’incitamento a una spesa eccessiva e prevenzione diturbative dell’ordine sociale costituiscono motivi imperativi d’interessegenerale idonei a giustificare restrizioni, e che, «in assenza diun’armonizzazione unionale», gli Stati membri conservano un potere divalutazione, nel rispetto della proporzionalità; richiamando, quindi, laNumero registro generale 9781/2025Numero sezionale 3610/2026Numero di raccolta generale 13125/2026Data pubblicazione 07/05/2026CGUE (C-788/18) sul punto decisivo secondo cui l’imposta unica «siapplica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sulterritorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essisono stabiliti», con esclusione di «qualsivoglia discriminazione tra“bookmaker” nazionali e “bookmaker” esteri», nonché la regola per cui gliStati membri «non hanno l’obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale aivari sistemi di tassazione degli altri Stati, al fine di eliminare la doppiaimposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenzafiscale».Ne discende che non sussistono i presupposti per disporre il rinviopregiudiziale ex art. 267 TFUE, sollecitato dal ricorrente (anche conrichiesta di rimessione alla Grande Sezione): la questione interpretativaprospettata risulta già definita, in termini chiari ed esaustivi, dalla citatapronuncia della Corte di giustizia, sicché non residuano margini diragionevole dubbio sulla compatibilità della normativa interna con il dirittodell’Unione in relazione ai profili dedotti; e il rinvio, in tali condizioni, sirisolverebbe in una richiesta di riesame o di “correzione” della decisionegià resa, non consentita dall’art. 267 TFUE.

In continuità, questa Corte hapiù volte disatteso analoghe istanze, evidenziando che la sentenza CGUE,26 febbraio 2020 (C-788/18) ha preso diretta cognizione delle medesimequestioni (discriminazione, parità di trattamento, affidamento, doppiaimposizione) e le ha risolte in senso sfavorevole alla tesi della società, conconseguente insussistenza di qualsivoglia necessità di nuovo rinvio (cfr.Cass. n. 10276 del 31 marzo 2022; Cass. n. 24213 del 9 agosto 2023;Cass. n. 16638 del 21 giugno 2025; Cass. n. 17518 del 30 giugno 2025;Cass. n. 27233 del 11 ottobre 2025; Cass. n. 1615 del 24 gennaio 2026;Cass. n. 6203 del 17 marzo 2026).La stessa sentenza impugnata ha, inoltre, ritenuto non condivisibilel’assunto difensivo fondato sullo status di operatore “sanato dallagiurisprudenza”, osservando che non può riconoscersi, «sulla base di unaNumero registro generale 9781/2025Numero sezionale 3610/2026Numero di raccolta generale 13125/2026Data pubblicazione 07/05/2026inammissibile trasposizione delle conseguenze penali delle sentenze dellaCorte di Giustizia sul piano amministrativo», una posizione privilegiata oassimilabile a quella dei concessionari, essendo del tutto infondatol’assunto di appartenere ad un tertium genus di soggetti “sanati dallagiurisprudenza”.

Tali considerazioni corroborano l’infondatezza delledoglianze incentrate sulla pretesa discriminazione e sulla necessità di unnuovo rinvio pregiudiziale.È, inoltre, priva di fondamento la denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c.:il vizio di omessa pronuncia presuppone la mancata decisione su unadomanda o eccezione ritualmente introdotta e decisiva; nella specie, lacensura si risolve, piuttosto, nel dissenso rispetto alla soluzione adottatadal giudice di merito, il quale – escludendo la contrarietà della disciplinanazionale ai principi eurounitari e negando la necessità di un rinvio allaCorte di giustizia – ha implicitamente rigettato le correlate istanze eargomentazioni, senza che ciò integri alcuna omissione decisoria.Quanto, infine, alla richiesta di sollevazione di questioni di legittimitàcostituzionale, essa va disattesa per difetto dei presupposti di rilevanza enon manifesta infondatezza nel perimetro del presente giudizio: ladisciplina applicata (annualità 2014) ricade nel regime successivo allalegge n. 220 del 2010 e non è vulnerata dalle censure prospettate,risultando, per contro, già scrutinata dalla Corte costituzionale nei profiliqui pertinenti, nonché interpretata in modo conforme al parametrocostituzionale dalla giurisprudenza di legittimità.Va, altresì, rimarcato che lo stesso ricorrente, nel formulare l’istanza dirimessione alla Corte costituzionale, richiama anche l’art. 1, comma 644,lett. g), della legge n. 190 del 2014; tuttavia, tale disposizione,sopravvenuta e riferita a un diverso e successivo contesto normativo, nonè applicabile all’annualità d’imposta 2014 oggetto di accertamento, sicchéle censure che la evocano risultano, in parte qua, prive di rilevanza nelpresente giudizio e, quindi, a maggior ragione inidonee a fondare laNumero registro generale 9781/2025Numero sezionale 3610/2026Numero di raccolta generale 13125/2026Data pubblicazione 07/05/2026sollecitata rimessione, risolvendosi in una prospettazione meramenteastratta.Il secondo motivo dev’essere, pertanto, rigettato.Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 del d.lgs. n.546 del 1992, 5, comma 1, e 6, comma 2, della legge n. 472 del 1997,nonché dell’art. 10, comma 4, della legge n. 212 del 2000, censurandosila statuizione di merito nella parte in cui ha ritenuto dovute le sanzioni,nonostante l’asserita sussistenza di obiettive condizioni di incertezzanormativa e l’invocata applicazione delle relative esimenti.Il terzo motivo è infondato.Va premesso che l’incertezza normativa oggettiva, idonea ad escludere lacolpevolezza e, quindi, l’applicazione delle sanzioni amministrativetributarie (art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997; art. 10, comma 3,legge n. 212 del 2000; art. 8 d.lgs. n. 546 del 1992), ricorre solo quando,all’esito di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, risultioggettivamente impossibile individuare con sicurezza ed univocità lanorma applicabile e il suo contenuto precettivo; e va accertata dal giudicemediante la valorizzazione di indici rivelatori, quali la presenza dicontrastanti orientamenti giurisprudenziali, l’assenza o contraddittorietàdella prassi amministrativa, l’intervento di norme di interpretazioneautentica, l’emersione di dubbi di legittimità costituzionale (Cass. n. 12301del 17 maggio 2017; Cass. n. 15452 del 13 giugno 2018; Cass. n. 10313del 12 aprile 2019; Cass. n. 32082 del 9 dicembre 2019).Nella specie, tuttavia, la pretesa sanzionatoria attiene all’annualità 2014,dunque successiva all’entrata in vigore della norma interpretativa di cuiall’art. 1, comma 66, legge n. 220 del 2010, la quale – come chiaritoanche dalla Corte costituzionale (sent. n. 27 del 2018) – ha esplicitato, aifini tributari, l’inclusione, tra i soggetti passivi dell’imposta unica, dichiunque gestisca scommesse raccolte nel territorio nazionale, anche inNumero registro generale 9781/2025Numero sezionale 3610/2026Numero di raccolta generale 13125/2026Data pubblicazione 07/05/2026assenza di concessione, e l’obbligazione solidale del soggetto per conto delquale l’attività è esercitata.

Pertanto, per i periodi d’imposta successivi al2010, non residua più quel margine di obiettiva incertezza interpretativache, secondo la stessa Corte costituzionale, poteva predicarsi rispetto alquadro previgente: l’esimente di cui all’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del1997 è stata infatti riconosciuta, nella giurisprudenza di legittimità, soloper le annualità anteriori all’entrata in vigore della disposizioneinterpretativa, e non anche per gli anni successivi (Cass. n. 24033 del 6settembre 2024; Cass. n. 22906 dell’8 agosto 2025).In linea con tale ricostruzione, la sentenza impugnata ha espressamenteaffermato che «ogni incertezza deve ritenersi venuta meno con ladisposizione interpretativa del 2010», reputando, pertanto, infondate lededuzioni volte ad escludere l’irrogazione delle sanzioni per obiettivacondizione di incertezza in relazione all’annualità qui in esame.Ne consegue che la sentenza impugnata, nel confermare le sanzioniirrogate, ha correttamente escluso la ricorrenza delle dedotte condizioni diincertezza normativa, non ravvisandosi violazione delle disposizionirichiamate dal ricorrente.Il ricorso per cassazione va, in ultima analisi, rigettato.Le spese sono regolate dalla soccombenza.Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltredisposta la condanna della parte istante, ai sensi dell’art. 96, comma 3,c.p.c., al pagamento, in favore della controparte, di una sommacorrispondente all’ammontare delle spese di lite, liquidate in euro2.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, nonché, ai sensidell’art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento di un’ulteriore sommadeterminata in euro 3.000,00, in favore della Cassa delle ammende.L’art. 380-bis cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez.

Un., n. 28540 del 13 ottobre2023) configura uno strumento di agevolazione della definizione dellependenze in sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumentiNumero registro generale 9781/2025Numero sezionale 3610/2026Numero di raccolta generale 13125/2026Data pubblicazione 07/05/2026dissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e, quindi,idonee a concretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dallegislatore delegato (d.lgs. n. 149 del 2022), un’ipotesi di abuso del dirittodi difesa.

Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisionefinale, l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., l’art. 380-bis c.p.c. codifica,un’ipotesi di abuso del processo, già immanente nel sistema processuale,giacché non attenersi alla delibazione del Presidente che trovi poiconferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilitàaggravata (v.

Cass., Sez.

Un., n. 27195 del 22 settembre 2023, anche perquanto riguarda la disciplina intertemporale).

Pertanto, la parte ricorrenteva condannata, nei confronti della controparte, al pagamento della sommacorrispondente all’ammontare delle spese di lite, come liquidate, nonché alpagamento dell’ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.,come sopra determinata.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spesedi lite in favore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, liquidate in euro2.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; condanna altresì ilricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento, in favoredella controricorrente, di una somma ulteriore di euro 2.400,00, e, aisensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento dell’ulteriore somma dieuro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a normadello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
troAgenzia delle Dogane e dei Monopoli in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato.-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado di Lazio n.6468/2024 depositata il 25/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 9781/2025Numero sezionale 3610/2026Numero di raccolta generale 13125/2026Data pubblicazione 07/05/2026Con avviso di accertamento n. MUO140006469U, notificato il 20 gennaio2020, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli contestava a [OSCURATO:PERSONA], inproprio e quale socio amministratore e legale rappresentante della cessatasocietà “Emmerre di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.”, la debenzadell’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse di cui al d.lgs.n. 504 del 1998 per l’anno d’imposta 2014, quantificata in euro14.465,25, oltre interessi (euro 2.750,38) e sanzioni (euro 17.358,30). Lapretesa scaturiva da una verifica fiscale avviata nei confronti del centro ditrasmissione dati (CTD) operante in Sezze (LT), via Fanfara n. 62, per laraccolta di scommesse su rete fisica per conto del bookmaker esteroStanleybet [OSCURATO:PERSONA], privo di concessione statale per tale canale; inragione dell’omessa collaborazione del contribuente (mancata restituzionedel questionario e mancata esibizione di documentazione contabile),l’Ufficio procedeva alla determinazione della base imponibile con metodoinduttivo secondo la disciplina applicabile alle scommesse non affluite altotalizzatore nazionale.Avverso l’atto impositivo proponevano ricorso [OSCURATO:PERSONA] e BarattaMarco; la Commissione tributaria provinciale di Latina, con sentenza n.719/2021, depositata il 27 settembre 2021, rigettava l’impugnazione. Icontribuenti interponevano appello, iscritto al n. 2061/2022 RGA,deducendo, tra l’altro, vizi di motivazione dell’avviso (anche con riguardoalla mancata traduzione in inglese nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]),l’insussistenza dei presupposti soggettivo e territoriale dell’imposta in capoal CTD, la contrarietà della disciplina nazionale ai principi unionali ecostituzionali, la violazione dell’art. 56 TFUE e dell’art. 401 della direttiva2006/112/CE, nonché l’erronea applicazione di sanzioni per asseritaobiettiva incertezza normativa.La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, con sentenza n.6468/2024, depositata il 25 ottobre 2024, respingeva l’appello,Numero registro generale 9781/2025Numero sezionale 3610/2026Numero di raccolta generale 13125/2026Data pubblicazione 07/05/2026condannando gli appellanti, in solido, alle spese di lite. Avverso taledecisione [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidato a tremotivi. Resiste l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, costituendosi concontroricorso.Nel corso del giudizio il Consigliere delegato ha depositato proposta didefinizione anticipata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., alla quale la partericorrente si è opposta, chiedendo, in via preliminare, la fissazione dellapubblica udienza ai sensi dell’art. 375 c.p.c. e, in via subordinata, ladecisione del giudizio ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONEIn via preliminare, va disattesa l'istanza di trattazione della causa inpubblica udienza in adesione all'indirizzo espresso dalle Sezioni unite diquesta Corte, secondo cui il collegio giudicante ben può escludere,nell'esercizio di una valutazione discrezionale, la ricorrenza dei presuppostidella trattazione in pubblica udienza, in ragione del carattere consolidatodei principi di diritto da applicare nel caso di specie (Cass., Sez. U., 5giugno 2018, n. 14437), e allorquando non si verta in ipotesi di decisioniaventi rilevanza nomofilattica (Cass., sez. un., 23 aprile 2020, n. 8093).Con il primo motivo di ricorso si censura, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione della legge n. 220 del2010, con specifico riferimento alla disciplina recata dall’art. 1, comma 66(norma di interpretazione autentica dell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998)e, quanto al contesto e agli obiettivi di regolazione e contrasto del giocoillegale, all’art. 1, comma 64, deducendosi, in sintesi, che la disciplinaintrodotta nel 2010 – finalizzata al controllo del settore – non sarebbeapplicabile alla fattispecie relativa alla rete [OSCURATO:PERSONA] e ai CTD ad essacollegati, assumendosi la liceità dell’attività svolta e l’erroneitàdell’inquadramento operato dal giudice di merito.Il primo motivo è infondato.Numero registro generale 9781/2025Numero sezionale 3610/2026Numero di raccolta generale 13125/2026Data pubblicazione 07/05/2026Questa Corte ha ripetutamente chiarito che la disciplina dettata dall’art. 1,comma 66, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 – norma diinterpretazione autentica dell’art. 3 del d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504 –non introduce un prelievo avente natura “sanzionatoria”, ma definisce, aisoli fini tributari, l’ambito soggettivo dell’imposta unica sui concorsipronostici e sulle scommesse, stabilendo che soggetto passivo è chiunquegestisca, con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprio o diterzi, anche ubicati all’estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasigenere, e prevedendo, in caso di attività svolta per conto terzi,l’obbligazione solidale del soggetto per conto del quale l’attività èesercitata (Cass. n. 8757 del 30 marzo 2021; Cass. n. 27982 del 21gennaio 2021; Cass. n. 43 del 12 giugno 2024; Cass. n. 24433 del 30agosto 2024; Cass. n. 26 del 27 marzo 2025; Cass. n. 1615 del 24gennaio 2026; Cass. n. 8907 del 2021; Cass. n. 8908 del 2021; Cass. n.8909 del 2021; Cass. n. 8910 del 2021; Cass. n. 8911 del 2021; Cass. n.9079 del 2021; Cass. n. 9080 del 2021; Cass. n. 9081 del 2021; Cass. n.9144 del 2021; Cass. n. 9145 del 2021; Cass. n. 9146 del 2021; Cass. n.9147 del 2021; Cass. n. 9148 del 2021; Cass. n. 9149 del 2021; Cass. n.9150 del 2021; Cass. n. 9151 del 2021; Cass. n. 9152 del 2021; Cass. n.9153 del 2021; Cass. n. 9160 del 2021; Cass. n. 9162 del 2021; Cass. n.9168 del 2021; Cass. n. 9176 del 2021; Cass. n. 9178 del 2021; Cass. n.9182 del 2021; Cass. n. 9184 del 2021; Cass. n. 9516 del 2021; Cass. n.9528 del 2021; Cass. n. 9529 del 2021; Cass. n. 9530 del 2021; Cass. n.9531 del 2021; Cass. n. 9532 del 2021; Cass. n. 9533 del 2021; Cass. n.9534 del 2021; Cass. n. 9535 del 2021; Cass. n. 9536 del 2021; Cass. n.9537 del 2021; Cass. n. 9728 del 2021; Cass. n. 9729 del 2021; Cass. n.9730 del 2021; Cass. n. 9731 del 2021; Cass. n. 9732 del 2021; Cass. n.9733 del 2021; Cass. n. 9734 del 2021; Cass. n. 9735 del 2021; Cass. n.26384 del 2022; Cass. n. 813 del 2023; Cass. n. 6761 del 2023).Numero registro generale 9781/2025Numero sezionale 3610/2026Numero di raccolta generale 13125/2026Data pubblicazione 07/05/2026Giova aggiungere che, in fattispecie sovrapponibile, questa Corte haulteriormente rimarcato come la Corte costituzionale (sent. n. 27 del2018) abbia escluso l’irragionevolezza dell’equiparazione, ai fini tributari,del “gestore per conto terzi” (titolare del punto/CTD) al “gestore per contoproprio” (bookmaker), atteso che il primo svolge comunque un’attivitàgestoria (disponibilità dei locali, ricezione della proposta, trasmissionedell’accettazione, incasso e trasferimento delle somme giocate,pagamento delle vincite secondo le istruzioni del bookmaker) e partecipa,sia pure su piani diversi, all’attività di organizzazione ed esercizio dellescommesse soggetta a imposizione; con la conseguenza che la solidarietàtra CTD e bookmaker è di tipo paritetico, essendo entrambi titolari di unautonomo fatto indice di capacità contributiva (Cass. n. 15724 del 12giugno 2025).Ne consegue che l’assunto del ricorrente – secondo cui la ratio dicontrasto al gioco illecito renderebbe inapplicabile la norma ai CTDoperanti per la rete [OSCURATO:PERSONA] – non coglie nel segno.La disposizione del 2010, pur collocandosi nel più ampio contesto diinterventi di regolazione e controllo del settore (art. 1, comma 64, l. n.220/2010), individua il presupposto soggettivo dell’imposta in relazioneall’attività di “gestione” della raccolta, senza condizionare l’obbligazionetributaria alla previa qualificazione dell’attività come illecita in sede penaleo amministrativa. È, dunque, irrilevante il richiamo alla giurisprudenzapenale che, in determinate evenienze, ha escluso la rilevanza penaledell’intermediazione nella raccolta delle scommesse: essa attiene a profilidiversi e non incide sulla soggettività passiva dell’imposta unica, la quale,ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall’art. 1,comma 66, della legge n. 220 del 2010, grava su chiunque gestiscascommesse, con o senza concessione (Cass. n. 15724 del 12 giugno 2025,che espressamente afferma che l’assenza di responsabilità penale ex art.Numero registro generale 9781/2025Numero sezionale 3610/2026Numero di raccolta generale 13125/2026Data pubblicazione 07/05/20264 l. n. 401 del 1989 «nessuna influenza produce sulla soggettività passivadella imposta unica»).L’eventuale non punibilità penale non equivale a riconoscimento diesenzione o di non assoggettabilità tributaria; anzi, proprio ilriconoscimento della “natura non illecita” dell’attività non vale a sottrarrel’operatore dall’imposta, ma presuppone la realizzazione del presuppostodi imposta, secondo la specifica declinazione recata dalla normainterpretativa (Cass. n. 1615 del 24 gennaio 2026; Cass. n. 6203 del 17marzo 2026).In senso conforme, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado delLazio, nella sentenza qui impugnata, ha ricostruito il quadro normativo ecostituzionale rilevante osservando che, con l’art. 1, comma 66, dellalegge n. 220 del 2010, il legislatore «ha stabilito che l’imposta è dovutaanche nel caso di scommesse raccolte al di fuori del sistema concessorio»ed ha «esplicitato l’obbligo delle ricevitorie operanti, come nel caso inesame, per conto di bookmakers privi di concessione al versamento deltributo e delle relative sanzioni», escludendo l’irragionevolezzadell’equiparazione, ai fini tributari, tra “gestore per conto terzi” e “gestoreper conto proprio”, poiché entrambi partecipano allo svolgimentodell’attività di organizzazione ed esercizio delle scommesse soggetta aimposizione; e precisando, altresì, che il riferimento normativo è allaconcessione finanziaria, «e non alla autorizzazione di cui all’art. 88 TULPS,la cui assenza è a questi fini del tutto priva di rilievo».Va, peraltro, ricordato che la sentenza di appello, nel ricostruire i fatti e lecensure, ha dato atto che, a fronte dell’omessa collaborazione delcontribuente (mancata restituzione del questionario e mancata esibizionedella documentazione contabile), l’Ufficio ha determinato la baseimponibile con metodo induttivo, applicando la disciplina delle scommessenon affluite al totalizzatore nazionale (c.d. triplo della media provinciale),Numero registro generale 9781/2025Numero sezionale 3610/2026Numero di raccolta generale 13125/2026Data pubblicazione 07/05/2026e che le doglianze sul punto erano state formulate in termini generici,senza idonea confutazione del percorso ricostruttivo seguito nell’atto.In tale quadro, la sentenza impugnata – nel ritenere applicabile allafattispecie la disciplina in esame e nel ricondurre l’operatività del CTDnell’alveo della “gestione” rilevante ai fini dell’imposta unica – si pone inlinea con l’orientamento consolidato di questa Corte; onde il primo motivodeve essere rigettato.Con il secondo motivo di ricorso si denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 56 TFUEe dei principi eurounitari di parità di trattamento e non discriminazione, inrelazione all’art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1998, come interpretato dall’art. 1,commi 64 e 66, della legge n. 220 del 2010, lamentandosi altresì laviolazione dell’art. 112 c.p.c.; il ricorrente prospetta, inoltre, la richiesta dirinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE (anche alla Grande Sezione, secondole forme invocate) e sollecita la sollevazione della questione di legittimitàcostituzionale degli artt. 1-3 del d.lgs. n. 504 del 1998 (come modificatidalla legge n. 220 del 2010) e dell’art. 1, comma 644, lett. g), della leggen. 190 del 2014, in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost.Il secondo motivo è infondato.Quanto al dedotto contrasto con l’art. 56 TFUE, va ribadito che ladisciplina nazionale dell’imposta unica sulle scommesse – in quanto tributonon armonizzato – rientra nella competenza degli Stati membri, ferma lanecessità di rispettare le libertà fondamentali del Trattato. Sul punto, laCorte di giustizia, con la sentenza 26 febbraio 2020, causa C-788/18, haespressamente affermato che l’art. 56 TFUE non osta ad una normativa diuno Stato membro che assoggetti ad imposta sulle scommesse i centri ditrasmissione dati stabiliti in tale Stato membro e, in solido, gli operatori discommesse loro mandanti stabiliti in un altro Stato membro,indipendentemente dall’assenza di concessione e dall’ubicazione della sededi tali operatori, poiché il prelievo si applica indistintamente a tutti gliNumero registro generale 9781/2025Numero sezionale 3610/2026Numero di raccolta generale 13125/2026Data pubblicazione 07/05/2026operatori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio nazionale,senza introdurre un regime fiscale differenziato in ragione del luogo distabilimento.In particolare, si è puntualizzato che la Corte di giustizia, nella causa C-788/18, «ha preso diretta e specifica cognizione proprio delle medesimequestioni» ed «ha escluso qualsivoglia discriminazione» tra bookmakernazionali ed esteri, poiché l’imposta unica si applica a tutti gli operatoriche gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, «senzadistinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabiliti», e lanormativa nazionale «non appare atta a vietare, ostacolare o renderemeno attraenti» le attività del prestatore stabilito in altro Stato membro(Cass. n. 15724 del 12 giugno 2025).E ancora, la stessa pronuncia ha ricordato che la «prevalenza dell’ordine divalori di ciascuno Stato membro comporta che gli Stati membri non hannol’obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazionedegli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione cherisulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale», conconseguente infondatezza delle doglianze sul punto (Cass. n. 15724 del 12giugno 2025, che richiama CGUE, 26 febbraio 2020, C-788/18, punto 23).Da ciò discende altresì l’insussistenza dei presupposti per un nuovo rinviopregiudiziale, risolvendosi le deduzioni, in sostanza, «in una mera criticadella sentenza resa nella causa C-788/18», a fronte di una statuizione«esaustiva e completa» (Cass. n. 15724 del 12 giugno 2025, cit.).Del resto, la sentenza di merito dà atto che «nel settore dei giochid’azzardo con poste in danaro» gli obiettivi di tutela dei consumatori,prevenzione dell’incitamento a una spesa eccessiva e prevenzione diturbative dell’ordine sociale costituiscono motivi imperativi d’interessegenerale idonei a giustificare restrizioni, e che, «in assenza diun’armonizzazione unionale», gli Stati membri conservano un potere divalutazione, nel rispetto della proporzionalità; richiamando, quindi, laNumero registro generale 9781/2025Numero sezionale 3610/2026Numero di raccolta generale 13125/2026Data pubblicazione 07/05/2026CGUE (C-788/18) sul punto decisivo secondo cui l’imposta unica «siapplica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte sulterritorio italiano, senza distinzione alcuna in funzione del luogo in cui essisono stabiliti», con esclusione di «qualsivoglia discriminazione tra“bookmaker” nazionali e “bookmaker” esteri», nonché la regola per cui gliStati membri «non hanno l’obbligo di adeguare il proprio sistema fiscale aivari sistemi di tassazione degli altri Stati, al fine di eliminare la doppiaimposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenzafiscale».Ne discende che non sussistono i presupposti per disporre il rinviopregiudiziale ex art. 267 TFUE, sollecitato dal ricorrente (anche conrichiesta di rimessione alla Grande Sezione): la questione interpretativaprospettata risulta già definita, in termini chiari ed esaustivi, dalla citatapronuncia della Corte di giustizia, sicché non residuano margini diragionevole dubbio sulla compatibilità della normativa interna con il dirittodell’Unione in relazione ai profili dedotti; e il rinvio, in tali condizioni, sirisolverebbe in una richiesta di riesame o di “correzione” della decisionegià resa, non consentita dall’art. 267 TFUE. In continuità, questa Corte hapiù volte disatteso analoghe istanze, evidenziando che la sentenza CGUE,26 febbraio 2020 (C-788/18) ha preso diretta cognizione delle medesimequestioni (discriminazione, parità di trattamento, affidamento, doppiaimposizione) e le ha risolte in senso sfavorevole alla tesi della società, conconseguente insussistenza di qualsivoglia necessità di nuovo rinvio (cfr.Cass. n. 10276 del 31 marzo 2022; Cass. n. 24213 del 9 agosto 2023;Cass. n. 16638 del 21 giugno 2025; Cass. n. 17518 del 30 giugno 2025;Cass. n. 27233 del 11 ottobre 2025; Cass. n. 1615 del 24 gennaio 2026;Cass. n. 6203 del 17 marzo 2026).La stessa sentenza impugnata ha, inoltre, ritenuto non condivisibilel’assunto difensivo fondato sullo status di operatore “sanato dallagiurisprudenza”, osservando che non può riconoscersi, «sulla base di unaNumero registro generale 9781/2025Numero sezionale 3610/2026Numero di raccolta generale 13125/2026Data pubblicazione 07/05/2026inammissibile trasposizione delle conseguenze penali delle sentenze dellaCorte di Giustizia sul piano amministrativo», una posizione privilegiata oassimilabile a quella dei concessionari, essendo del tutto infondatol’assunto di appartenere ad un tertium genus di soggetti “sanati dallagiurisprudenza”. Tali considerazioni corroborano l’infondatezza delledoglianze incentrate sulla pretesa discriminazione e sulla necessità di unnuovo rinvio pregiudiziale.È, inoltre, priva di fondamento la denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c.:il vizio di omessa pronuncia presuppone la mancata decisione su unadomanda o eccezione ritualmente introdotta e decisiva; nella specie, lacensura si risolve, piuttosto, nel dissenso rispetto alla soluzione adottatadal giudice di merito, il quale – escludendo la contrarietà della disciplinanazionale ai principi eurounitari e negando la necessità di un rinvio allaCorte di giustizia – ha implicitamente rigettato le correlate istanze eargomentazioni, senza che ciò integri alcuna omissione decisoria.Quanto, infine, alla richiesta di sollevazione di questioni di legittimitàcostituzionale, essa va disattesa per difetto dei presupposti di rilevanza enon manifesta infondatezza nel perimetro del presente giudizio: ladisciplina applicata (annualità 2014) ricade nel regime successivo allalegge n. 220 del 2010 e non è vulnerata dalle censure prospettate,risultando, per contro, già scrutinata dalla Corte costituzionale nei profiliqui pertinenti, nonché interpretata in modo conforme al parametrocostituzionale dalla giurisprudenza di legittimità.Va, altresì, rimarcato che lo stesso ricorrente, nel formulare l’istanza dirimessione alla Corte costituzionale, richiama anche l’art. 1, comma 644,lett. g), della legge n. 190 del 2014; tuttavia, tale disposizione,sopravvenuta e riferita a un diverso e successivo contesto normativo, nonè applicabile all’annualità d’imposta 2014 oggetto di accertamento, sicchéle censure che la evocano risultano, in parte qua, prive di rilevanza nelpresente giudizio e, quindi, a maggior ragione inidonee a fondare laNumero registro generale 9781/2025Numero sezionale 3610/2026Numero di raccolta generale 13125/2026Data pubblicazione 07/05/2026sollecitata rimessione, risolvendosi in una prospettazione meramenteastratta.Il secondo motivo dev’essere, pertanto, rigettato.Con il terzo motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 8 del d.lgs. n.546 del 1992, 5, comma 1, e 6, comma 2, della legge n. 472 del 1997,nonché dell’art. 10, comma 4, della legge n. 212 del 2000, censurandosila statuizione di merito nella parte in cui ha ritenuto dovute le sanzioni,nonostante l’asserita sussistenza di obiettive condizioni di incertezzanormativa e l’invocata applicazione delle relative esimenti.Il terzo motivo è infondato.Va premesso che l’incertezza normativa oggettiva, idonea ad escludere lacolpevolezza e, quindi, l’applicazione delle sanzioni amministrativetributarie (art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del 1997; art. 10, comma 3,legge n. 212 del 2000; art. 8 d.lgs. n. 546 del 1992), ricorre solo quando,all’esito di un procedimento interpretativo metodicamente corretto, risultioggettivamente impossibile individuare con sicurezza ed univocità lanorma applicabile e il suo contenuto precettivo; e va accertata dal giudicemediante la valorizzazione di indici rivelatori, quali la presenza dicontrastanti orientamenti giurisprudenziali, l’assenza o contraddittorietàdella prassi amministrativa, l’intervento di norme di interpretazioneautentica, l’emersione di dubbi di legittimità costituzionale (Cass. n. 12301del 17 maggio 2017; Cass. n. 15452 del 13 giugno 2018; Cass. n. 10313del 12 aprile 2019; Cass. n. 32082 del 9 dicembre 2019).Nella specie, tuttavia, la pretesa sanzionatoria attiene all’annualità 2014,dunque successiva all’entrata in vigore della norma interpretativa di cuiall’art. 1, comma 66, legge n. 220 del 2010, la quale – come chiaritoanche dalla Corte costituzionale (sent. n. 27 del 2018) – ha esplicitato, aifini tributari, l’inclusione, tra i soggetti passivi dell’imposta unica, dichiunque gestisca scommesse raccolte nel territorio nazionale, anche inNumero registro generale 9781/2025Numero sezionale 3610/2026Numero di raccolta generale 13125/2026Data pubblicazione 07/05/2026assenza di concessione, e l’obbligazione solidale del soggetto per conto delquale l’attività è esercitata. Pertanto, per i periodi d’imposta successivi al2010, non residua più quel margine di obiettiva incertezza interpretativache, secondo la stessa Corte costituzionale, poteva predicarsi rispetto alquadro previgente: l’esimente di cui all’art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472 del1997 è stata infatti riconosciuta, nella giurisprudenza di legittimità, soloper le annualità anteriori all’entrata in vigore della disposizioneinterpretativa, e non anche per gli anni successivi (Cass. n. 24033 del 6settembre 2024; Cass. n. 22906 dell’8 agosto 2025).In linea con tale ricostruzione, la sentenza impugnata ha espressamenteaffermato che «ogni incertezza deve ritenersi venuta meno con ladisposizione interpretativa del 2010», reputando, pertanto, infondate lededuzioni volte ad escludere l’irrogazione delle sanzioni per obiettivacondizione di incertezza in relazione all’annualità qui in esame.Ne consegue che la sentenza impugnata, nel confermare le sanzioniirrogate, ha correttamente escluso la ricorrenza delle dedotte condizioni diincertezza normativa, non ravvisandosi violazione delle disposizionirichiamate dal ricorrente.Il ricorso per cassazione va, in ultima analisi, rigettato.Le spese sono regolate dalla soccombenza.Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltredisposta la condanna della parte istante, ai sensi dell’art. 96, comma 3,c.p.c., al pagamento, in favore della controparte, di una sommacorrispondente all’ammontare delle spese di lite, liquidate in euro2.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito, nonché, ai sensidell’art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento di un’ulteriore sommadeterminata in euro 3.000,00, in favore della Cassa delle ammende.L’art. 380-bis cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. Un., n. 28540 del 13 ottobre2023) configura uno strumento di agevolazione della definizione dellependenze in sede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumentiNumero registro generale 9781/2025Numero sezionale 3610/2026Numero di raccolta generale 13125/2026Data pubblicazione 07/05/2026dissuasivi di condotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e, quindi,idonee a concretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dallegislatore delegato (d.lgs. n. 149 del 2022), un’ipotesi di abuso del dirittodi difesa. Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisionefinale, l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., l’art. 380-bis c.p.c. codifica,un’ipotesi di abuso del processo, già immanente nel sistema processuale,giacché non attenersi alla delibazione del Presidente che trovi poiconferma nella decisione finale lascia presumere una responsabilitàaggravata (v. Cass., Sez. Un., n. 27195 del 22 settembre 2023, anche perquanto riguarda la disciplina intertemporale). Pertanto, la parte ricorrenteva condannata, nei confronti della controparte, al pagamento della sommacorrispondente all’ammontare delle spese di lite, come liquidate, nonché alpagamento dell’ulteriore somma, ai sensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c.,come sopra determinata. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spesedi lite in favore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, liquidate in euro2.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito; condanna altresì ilricorrente, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento, in favoredella controricorrente, di una somma ulteriore di euro 2.400,00, e, aisensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c., al pagamento dell’ulteriore somma dieuro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,comma 1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a normadello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/04/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13125/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris