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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 luglio 2025

Cassazione n. 27314/2025

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la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 06/02/2025 della Corte d'appello di Torino; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Torino, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato; - che l’unico motivo di ricorso, a mezzo del quale si deduce inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen., essendo stata pronunciata condanna in assenza di elementi sufficienti ed idonei, è da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato indeterminate (atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d’appello impugnati) e aspecifiche (in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'articolo 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 09/07/2025 Il Consigliere estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 06/02/2025 della Corte d'appello di Torino; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal Tribunale di Torino, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto pluriaggravato; - che l’unico motivo di ricorso, a mezzo del quale si deduce inosservanza dell’art. 129 cod. proc. pen., essendo stata pronunciata condanna in assenza di elementi sufficienti ed idonei, è da conclamata genericità, essendo, le deduzioni cui esso è affidato indeterminate (atteso che non è dato comprendere quali siano i capi o i punti della sentenza d’appello impugnati) e aspecifiche (in quanto sviluppate tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata); - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'articolo 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 09/07/2025 Il Consigliere estens
Sentenza Cassazione n. 27314/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris