CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2026
Cassazione n. 34775/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
za del 24/02/2026 del TRIB. SORVEGLIANZA di L'aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOPremesso che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso ilprovvedimento del 24 febbraio 2026 con il quale il Tribunale di Sorveglianza diL’Aquila, rigettando l’appello proposto ai sensi dell’art. 680, comma 1, cod. proc.pen. avverso l’ordinanza del 19 settembre 2025 del Magistrato di sorveglianzadella stessa città, ha confermato l’applicazione della misura di sicurezza dellalibertà vigilata per la durata di anni due disposta con sentenza della Corte diassise di appello di [OSCURATO:PERSONA], irrevocabile il 6 maggio 2026;rilevato che, a fondamento della decisione, il Tribunale, nel condividere lamotivazione del provvedimento appellato, ha fondato il giudizio di persistentepericolosità sociale del ricorrente sull’apprezzamento della gravità dei fatti direato per i quali il predetto ha riportato la condanna ad anni venti e mesi otto direclusione (tra essi, i delitti di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. 9ottobre 309/90), pena interamente espiata in regime penitenziario di cui all’art.41-bis legge 26 luglio 1975 n. 354, nonché sulla considerazione della carenza diuna seria elaborazione critica del passato deviante, di un confronto sostanzialecon il contesto mafioso di appartenenza e, da ultimo, della grave infrazionedisciplinare della quale il predetto si è macchiato nell’agosto del 2025,allorquando ha aggredito altro detenuto;ritenuto che il complessivo giudizio dato dal Tribunale specializzato apparefondato su una valutazione completa e priva di fratture logiche delle ragioni chelo hanno condotto a concludere in modo persuasivo per la persistenza, in atto,della pericolosità sociale del ricorrente, non essendo emersa alcuna concretasituazione da cui possa argomentarsi che la stessa sia nel tempo cessata;ritenuto, in particolare, che i giudici di merito si sono attenuti al principiosecondo cui per disporre la misura di sicurezza nei confronti di personacondannata è necessario accertare la persistenza della pericolosità sociale almomento della sua effettiva applicazione, persistenza che è sempre ancorata afatti inevitabilmente pregressi rispetto a tale momento e, precipuamente, allaperpetrazione di delitti, cui poi si aggiunge una sfavorevole prognosi circa laprobabilità che il soggetto commetta in futuro nuovi reati, sicché, per unacorretta osservanza delle regole dettate dagli artt. 133, 202 e 203 cod. pen., algiudice è consentito richiamarsi ai fatti costituenti reato, intesi nella loroobiettività, soprattutto quando, per gravità e specificità, assumano connotazionidi significativo rilievo (Sez. 2, n. 24850 del 28/03/2017, Cataldo, Rv. 270289);rilevato, infine, che gli indici addotti dal ricorrente a suo favore (essenzialmentelegati al ruolo non direttivo ricoperto in seno alla consorteria ed alla condottamantenuta in ambito inframurario) sono stati ritenuti del tutto inadeguati dalTribunale;ritenuto che detta valutazione appartiene al dispiegamento della sfera didiscrezionalità insita nello specifico giudizio di merito che, essendo statagiustificata da motivazione congrua e logica, non può essere ammissibilmentecensurata in questa sede;ritenuto che, a fronte di ciò, i motivi posti a fondamento del ricorso sonomanifestamente infondati; che essi, anzitutto, lamentano un’asserita illogicità delprovvedimento non emergente dall’apparato argomentativo del provvedimentoimpugnato; che, ancora, la principale delle censure con esso veicolato – quellacon la quale si contesta il rilievo che il Tribunale ha attribuito ai fatti di reato peri quali il [OSCURATO:PERSONA] ha riportato condanna - si pone in contrasto con i canoniermeneutici sopra ricostruiti; che le ulteriori doglianze fattuali e comunque quellegenericamente dedotte non si confrontano con le puntuali ragioni che il Tribunaleha complessivamente richiamato a fondamento della decisione assunta,risolvendosi, talora, in una non consentita rilettura in fatto delle vicendevalorizzate in ordinanza (cfr. il riferimento all’aggressione della quale il ricorrentesi è macchiato ai danni del codetenuto [OSCURATO:PERSONA]);ritenuto, per l’effetto, che il ricorso è inammissibile;rilevato che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma1, primo periodo, cod. proc. pen. e che lo stesso, in mancanza di elementi atti aescludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deveessere altresì condannato al versamento della somma di tremila euro in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 10/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]