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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 12926/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

!Numero registro generale 31647/2018Numero sezionale 1047/2026Numero di raccolta generale 12926/2026Data pubblicazione 06/05/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 31647/2018 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in qualità di Curatrice dell’[OSCURATO:PERSONA] del sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente -AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, n. 339/5/2018depositata il 26 marzo 2018.Visto l’atto depositato il 9 marzo 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti chele hanno anticipate.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
!Numero registro generale 31647/2018Numero sezionale 1047/2026Numero di raccolta generale 12926/2026Data pubblicazione 06/05/2026L A C O R T E S U P R E M A DI C A S S A Z I O N [OSCURATO:PERSONA] E C R E T OSul ricorso n. 31647/2018 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], in qualità di Curatrice dell’[OSCURATO:PERSONA] del sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesadall’Avvocatura Generale dello Stato;-controricorrente -AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore;-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Liguria, n. 339/5/2018depositata il 26 marzo 2018.Visto l’atto depositato il 9 marzo 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso;considerato che le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate;visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di legittimità e dispone che le spese restino a carico delle parti chele hanno anticipate.Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoliche nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA]La Presidente titolareANGELINA-[OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 12926/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris