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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 27786/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha rigettato l'impugnazione avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di sicurezza dell'espulsione, ai sensi dell'art. 15 d.

Igs. n. 286 del 1998, disposta a carico del predetto con sentenza irrevocabile.

2. Ritenuto che con il motivo dedotto (inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 15 e 19 d.

Igs. n. 286 del 1998 e vizio di motivazione) si devolvono censure inammissibili in sede di legittimità in quanto si deduce, in fatto, che, nella specie, sarebbero carenti i requisiti per procedere all'espulsione (in considerazione del rapporto di coniugio) e si sollecita un (inammissibile) riesame di circostanze di fatto, nonché si contesta, solo genericamente, il giudizio di pericolosità all'attualità.

2.1. Rilevato, infatti, che la critica appare, sotto tale ultimo aspetto, genericamente svolta perché non considera che, con la motivazione, si è dato atto del recente arresto per cessione illecita di stupefacenti, reputato con ragionamento non manifestamente illogico, espressione della pericolosità attuale, avendo peraltro considerato il lungo periodo di detenzione sofferto, cessato in epoca immediatamente precedente all'arresto medesimo.

3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha rigettato l'impugnazione avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di sicurezza dell'espulsione, ai sensi dell'art. 15 d. Igs. n. 286 del 1998, disposta a carico del predetto con sentenza irrevocabile. 2. Ritenuto che con il motivo dedotto (inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 15 e 19 d. Igs. n. 286 del 1998 e vizio di motivazione) si devolvono censure inammissibili in sede di legittimità in quanto si deduce, in fatto, che, nella specie, sarebbero carenti i requisiti per procedere all'espulsione (in considerazione del rapporto di coniugio) e si sollecita un (inammissibile) riesame di circostanze di fatto, nonché si contesta, solo genericamente, il giudizio di pericolosità all'attualità. 2.1. Rilevato, infatti, che la critica appare, sotto tale ultimo aspetto, genericamente svolta perché non considera che, con la motivazione, si è dato atto del recente arresto per cessione illecita di stupefacenti, reputato con ragionamento non manifestamente illogico, espressione della pericolosità attuale, avendo peraltro considerato il lungo periodo di detenzione sofferto, cessato in epoca immediatamente precedente all'arresto medesimo. 3. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 27786/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris