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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 dicembre 2022

Cassazione n. 01819/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 12 luglio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Lodi, in data 18 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta, peraltro genericamente, una violazione di legge e un vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. (cfr. riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata che il ricorrente non contesta Sez. 2, n. 9028 del 5/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv 259066); Considerato che la seconda doglianza, che lamenta una motivazione manifestamente illogica nella determinazione della pena inflitta, risulta del tutto generica, in quanto non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Osservato, in ogni caso, che la censura è manifestamente infondata, avendo il secondo giudice puntualmente argomentato in ordine a ciascuno dei profili sanzionatori, evidenziando, da un lato come il reato in questione fosse manifestazione di una maggiore pericolosità sociale, alla luce dei plurimi precedenti penali della stessa indole, e dall'altro la congruità della pena irrogata dal primo giudice, peraltro minima, senza che vi fossero elementi tali da poterla mitigare mediante il beneficio ex art. 62-bis cod. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Milano, con sentenza in data 12 luglio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Lodi, in data 18 febbraio 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 648 cod. pen. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta, peraltro genericamente, una violazione di legge e un vizio di motivazione, in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. (cfr. riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata che il ricorrente non contesta Sez. 2, n. 9028 del 5/11/2013, dep. 2014, Carrieri, Rv 259066); Considerato che la seconda doglianza, che lamenta una motivazione manifestamente illogica nella determinazione della pena inflitta, risulta del tutto generica, in quanto non indica gli elementi che sono alla base delle doglianze formulate, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita, a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen.; Osservato, in ogni caso, che la censura è manifestamente infondata, avendo il secondo giudice puntualmente argomentato in ordine a ciascuno dei profili sanzionatori, evidenziando, da un lato come il reato in questione fosse manifestazione di una maggiore pericolosità sociale, alla luce dei plurimi precedenti penali della stessa indole, e dall'altro la congruità della pena irrogata dal primo giudice, peraltro minima, senza che vi fossero elementi tali da poterla mitigare mediante il beneficio ex art. 62-bis cod. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 dicembre 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore I