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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 18192/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 937/2022proposto da: Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Lorenzo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 45002 H501G), residente alla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. in Roma e quivi elettivamente domiciliato alla Piazza dei Prati degli Strozzi n. 34 presso i l suo s tudio, il quale agisce in proprio ( indirizzo di posta elettronica certificata: [OSCURATO:EMAIL];[OSCURATO:TELEFONO]) ; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].; Agenzia delle Entrate Riscossione -intimate – - avverso l a sente nza n. 4074 / 20 21 emessa d a l la CTR Lazio in data 15/09/2021e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Invito pagamento contributo unificato – Tempestività appello Rilevato che

1. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso l’invito al pagamento del contributo unificato dell’importo di euro 192,39.

2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, evidenziando che nell’invito non erano stati indicati gli estremi del procedimento nel quale vi sarebbe stato l’omesso parziale versamento del contributo unificato e disponendo la compensazione delle spese di lite in considerazione dell’esiguità dell’importo per cui era causa.

3. Sull’appello del contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile il gravame, rilevando che la sentenza impugnata era stata depositata il 5.12.2019, mentre l’appello era stato notificato in data 1.9.2020, vale a dire oltre il termine semestrale di legge.

4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:SOCIETA]. e l’Agenzia delle Entrate Riscossione non hanno svolto difese.

Considerato che

1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 83, comma 2, d.l. n. 18/2010 (conv. con modificaz.

Dalla l. n. 27/2020) e 36, comma 1, d.l. 23/2020, per non aver la CTR considerato che le dette disposizioni avevano previsto la sospensione, dal 9 marzo all’11 maggio del 2020, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, con la conseguenza che il termine per appellare l’ordinanza della CTP depositata il 5.12.2019 scadeva l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e, per l’effetto, il gravame da lui promosso, mediante notificazione in data 1.9.2020,era tempestivo.

1.1. Il motivo è fondato.

L’appello era, infatti, tempestivo rispetto al termine semestrale a far data dalla pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria Provinciale, di cui agli artt. 38, comma 3 e 49 d.lgs. n. 546 del 1992, e 327, primo comma, c.p.c. (applicabile ratione temporis ex art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 2009, in ragione dell'instaurazione del giudizio di primo grado dopo il 4 luglio 2009), ed alla proroga dello stesso conseguente alla sospensione di cui sidirà infra.

Il dies ad quem dell'originario termine semestrale, da computare ex nominatione dierum ai sensi dell'art. 155, secondo comma, c.p.c., dal deposito della sentenza impugnata (5 dicembre 2019) era il 5 giugno 2020.

Tuttavia, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'art. 83, comma 2, del d.l. del 17/03/2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha sospeso, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, espressamente includendovi i termini stabiliti per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.

Il successivo comma 21 dello stesso art. 83 del di. n. 18 del 17/03/2020 ha poi previsto che «le disposizioni del presente articolo,in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi [...] alle commissioni tributarie».

Successivamente, con l'articolo 36 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella legge n. 40 del 2020, il termine del 15 aprile 2020 è stato prorogato all'11 maggio 2020.

Per effetto di tali disposizioni, con riferimento anche al processo tributario, può quindi considerarsi sospesa, dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, tra l'altro, la decorrenza del termine concernente la proposizione dell’appello (conforme, sul punto, è peraltro la circolare n. 10/E del 2020 dell'Amministrazione).

Va, da ultimo, evidenziato che il periodo di sospensione Covid (dal 9 marzo all'11 maggio 2020) non è assorbito dalla sospensione feriale (dal 1 a 31 agosto), quindi i dueperiodi si cumulano (Cass., 27 ottobre 2021, 30397; Cass., 29 maggio 2020, n. 10252).

Pertanto, nel caso di specie, il termine per impugnare, per effetto delle citate disposizioni in materia di emergenza epidemiologica, è rimasto ancora sospeso sino al 8settembre 2020, con la conseguenza che l’atto di appello, notificato in data 1 settembre 2020, risulta tempestivamente proposto.

2. Sulla base di quanto precede la sentenza impugnata va cassata e la causa rimessa, anche ai fini della pronuncia delle spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in differ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 937/2022proposto da: Avv. [OSCURATO:PERSONA] de Lorenzo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ( C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 45002 H501G), residente alla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c. in Roma e quivi elettivamente domiciliato alla Piazza dei Prati degli Strozzi n. 34 presso i l suo s tudio, il quale agisce in proprio ( indirizzo di posta elettronica certificata: [OSCURATO:EMAIL];[OSCURATO:TELEFONO]) ; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].; Agenzia delle Entrate Riscossione -intimate – - avverso l a sente nza n. 4074 / 20 21 emessa d a l la CTR Lazio in data 15/09/2021e non notif icata ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Invito pagamento contributo unificato – Tempestività appello Rilevato che 1. L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di Roma avverso l’invito al pagamento del contributo unificato dell’importo di euro 192,39. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso, evidenziando che nell’invito non erano stati indicati gli estremi del procedimento nel quale vi sarebbe stato l’omesso parziale versamento del contributo unificato e disponendo la compensazione delle spese di lite in considerazione dell’esiguità dell’importo per cui era causa. 3. Sull’appello del contribuente, la [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inammissibile il gravame, rilevando che la sentenza impugnata era stata depositata il 5.12.2019, mentre l’appello era stato notificato in data 1.9.2020, vale a dire oltre il termine semestrale di legge. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo. [OSCURATO:SOCIETA]. e l’Agenzia delle Entrate Riscossione non hanno svolto difese. Considerato che 1. Con l’unico motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 83, comma 2, d.l. n. 18/2010 (conv. con modificaz. Dalla l. n. 27/2020) e 36, comma 1, d.l. 23/2020, per non aver la CTR considerato che le dette disposizioni avevano previsto la sospensione, dal 9 marzo all’11 maggio del 2020, del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, con la conseguenza che il termine per appellare l’ordinanza della CTP depositata il 5.12.2019 scadeva l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e, per l’effetto, il gravame da lui promosso, mediante notificazione in data 1.9.2020,era tempestivo. 1.1. Il motivo è fondato. L’appello era, infatti, tempestivo rispetto al termine semestrale a far data dalla pubblicazione della sentenza della Commissione tributaria Provinciale, di cui agli artt. 38, comma 3 e 49 d.lgs. n. 546 del 1992, e 327, primo comma, c.p.c. (applicabile ratione temporis ex art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 2009, in ragione dell'instaurazione del giudizio di primo grado dopo il 4 luglio 2009), ed alla proroga dello stesso conseguente alla sospensione di cui sidirà infra. Il dies ad quem dell'originario termine semestrale, da computare ex nominatione dierum ai sensi dell'art. 155, secondo comma, c.p.c., dal deposito della sentenza impugnata (5 dicembre 2019) era il 5 giugno 2020. Tuttavia, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'art. 83, comma 2, del d.l. del 17/03/2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha sospeso, dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali, espressamente includendovi i termini stabiliti per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Il successivo comma 21 dello stesso art. 83 del di. n. 18 del 17/03/2020 ha poi previsto che «le disposizioni del presente articolo,in quanto compatibili, si applicano altresì ai procedimenti relativi [...] alle commissioni tributarie». Successivamente, con l'articolo 36 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23, convertito nella legge n. 40 del 2020, il termine del 15 aprile 2020 è stato prorogato all'11 maggio 2020. Per effetto di tali disposizioni, con riferimento anche al processo tributario, può quindi considerarsi sospesa, dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, tra l'altro, la decorrenza del termine concernente la proposizione dell’appello (conforme, sul punto, è peraltro la circolare n. 10/E del 2020 dell'Amministrazione). Va, da ultimo, evidenziato che il periodo di sospensione Covid (dal 9 marzo all'11 maggio 2020) non è assorbito dalla sospensione feriale (dal 1 a 31 agosto), quindi i dueperiodi si cumulano (Cass., 27 ottobre 2021, 30397; Cass., 29 maggio 2020, n. 10252). Pertanto, nel caso di specie, il termine per impugnare, per effetto delle citate disposizioni in materia di emergenza epidemiologica, è rimasto ancora sospeso sino al 8settembre 2020, con la conseguenza che l’atto di appello, notificato in data 1 settembre 2020, risulta tempestivamente proposto. 2. Sulla base di quanto precede la sentenza impugnata va cassata e la causa rimessa, anche ai fini della pronuncia delle spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in differ
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