CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 15 marzo 2024
Cassazione n. 13331/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 2 8897 /201 6 R.G. proposto da D’[OSCURATO:PERSONA] rappresentat a e difes a in forza di procura speciale in atti dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ( con indirizzo PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore pro tempore - intimata - AGENZIEDELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ) in persona del Presidentepro tempore rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in forza di procura speciale in atti ( con indirizzo PEC: flavio.belelli@pec - ordineavvocatiancona.it) con domicilio eletto in Roma presso lo studio dell’avv.M. [OSCURATO:PERSONA] alla via Benaco n. 5; -controricorrente - Oggetto:notifica cartellapresupposta Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 avversola sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo n.491/02/16 depositata il 1 7 / 0 5/ 201 6 non notificata; Udita la relazione della causa svolt a nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal C onsigliere [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - D’[OSCURATO:PERSONA] impugna v a l’intimazione di pagamento notificataleemessa a seguito di cartella di pagamento in relazione all’iva dovuta per l’anno 1998, dolendosi della mancata notificazionedell’atto presupposto a quello impugnato; - la CTP di Roma accoglieva il ricorso; appellava [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; - con la pronuncia qui gravata la CTR ha riformato la decisione di primo grado, in accoglimento dell’impugnazione del riscossore, ritenendo che la documentazione versata in atti comprovi la ritualità delle operazioni tese al raggiungimento della contribuente; tale notifica, quindi, in quanto regolare, ha anche impedito il maturare del termine prescrizionale della pretesa azionata con la cartella e coltivata con l’intimazione oggetto del giudizio; - ricorre a questa Corte la contribuente con atto affidato a tre motivi digravame e illustrato da memoria ; resiste Agenzia delle Entrate -riscossione, succeduta ex lege a i precedenti Riscossori ; Agenzia della Entrate è rimasta intimata nel presente giudizio di Legittimità; Consideratoche: - il primo motivo di ricorso si duole della violazione e falsa applicazionedi norme di diritto ex artt. 24 e 111 Cost., art. 140 c.p.c.26 e 46 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 del d.P.R. n. 600 del1973 in relazione all’art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR mancatoerroneamente di ritenere viziata la notifica della cartella di pagamento presupposta all’intimazione qui impugnata in radicaledifetto della ricevuta di ritorno della raccomandata a.r. n. Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 1165473744697 del 16 settembre 2004 inviata per comunicare l’intervenutodeposito del plico da parte del messo notificatore; - il motivo è fondato; - questa Corte ha chiarito ( si veda in argomento Cass. Ordinanzan. 9782 del 19/04/2018) che proprio in tema dinotifica della cartella di pagamento, nei casi di "irreperibilità cd. relativa" del destinatario, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 258 del 22 novembre 2012, va applicato l'art.140 c.p.c., in virtù del combinato disposto dell'art. 26, ultimo comma,del d.P.R. n. 602 del 1973 e dell'art. 60, comma 1, lett. e),del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione dellaraccomandata informativa del deposito dell'atto presso lacasa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione; - nel presente caso, quindi, poiché la CTR ha ritenuto validamente perfezionatoil procedimento notificatorio , la stessa ha commesso l’erroredi diritto d enunciato in ricorso; - alla luce della decisione che precede in ordine al primo motivo, i restantimotivi di ricorso sono assorbiti; - la sentenza va quindi cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovoesame del merito nel rispetto dei principi sopra illustrati; p.q.m. accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassala sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondogrado dell’Abruzzo