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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 45202/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettefseilfile le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Salerno in composizione monocratica, Sezione Distaccata di [OSCURATO:PERSONA], in data 9 giugno 2004, passata in giudicato il 24 settembre 2004, di condanna alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 200,00 di multa per delitto di furto.

2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione degli artt. 163, 164, comma 4, 165 e 168 cod. pen.

Si duole la difesa della revoca della sospensione condizionale della pena disposta in relazione alla prima condanna in conseguenza della commissione di un ulteriore reato per il quale Cristiano ha riportato condanna a pena condizionalmente sospesa.

Rileva il difensore che l'art. 168 cod. pen. impone la revoca di diritto, facendo salva l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen. che ammette la possibilità che la sospensione condizionale della pena sia concessa una seconda volta dopo una prima condanna quando le pene, cumulate, non superino il limite di due anni di reclusione; per cui il successivo reato, pur commesso nel quinquennio decorrente dall'irrevocabilità della prima sentenza, non assume rilievo quale causa di revoca del beneficio.

Osserva la difesa che sarebbe, invero, del tutto illogico consentire la concessione della sospensione condizionale della pena inflitta con la seconda condanna, ove tale seconda condanna producesse ex se l'effetto di determinare l'esecuzione della precedente condanna.

Aggiunge che nel caso in esame la sospensione condizionale della pena della seconda condanna non è stata revocata per effetto di una terza condanna, che giustificherebbe la revoca della prima sospensione secondo la giurisprudenza di legittimità, ma per l'inadempimento dell'obbligo cui era subordinata dalla stessa sentenza.

Lamenta, quindi, che il Giudice dell'esecuzione non ha considerato detta circostanza e ancor prima che con la seconda sentenza era stata concessa la sospensione condizionale della pena.

Il difensore conclude, alla luce di tali censure, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti che verranno di seguito specificati.

L'art. 168 cod. pen. impone la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena a fronte della ricorrenza delle condizioni ivi previste, facendo salva l'ipotesi che ricorra quanto previsto dall'art. 164 cod. pen., il quale all'ultimo comma ammette la possibilità che la sospensione condizionale sia concessa una seconda volta dopo la prima condanna, quando le pene, separatamente inflitte e poi cumulate, non superino il limite di due anni di reclusione.

La ratio del limite alla revoca del beneficio è evidente: la concessione della seconda sospensione condizionale è frutto di una prognosi favorevole sul futuro comportamento dell'imputato.

Sarebbe, pertanto, del tutto illogico concedere la possibilità della sospensione condizionale della pena inflitta con la seconda condanna, ove tale seconda condanna producesse ex se l'effetto di determinare l'esecuzione della precedente condanna con la revoca di diritto del beneficio, logicamente coordinata alla constatazione ex lege che il condannato non meritava la fiducia accordatagli con il primo beneficio.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, una condanna a pena condizionalmente sospesa può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente, solo se la seconda sospensione sia anch'essa revocata per effetto di una ulteriore condanna - intervenuta anche successivamente al quinquennio dall'irrevocabilità della prima condanna - non operando, in siffatta ipotesi, il disposto di cui all'ultima parte dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. - espressamente richiamato dal primo comma dell'art. 168 stesso codice - dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano due sole condanne a pena sospesa (Sez. 1, n. 15535 del 12/11/2019, dep. 2020, Petrucci, Rv. 278980).

2. Orbene, nel caso in esame, il Giudice dell'esecuzione si è limitato a rilevare che Cristiano era condannato nuovamente con sentenza dell'8 ottobre 2012 emessa dal medesimo Tribunale (medesima Sezione Distaccata), irrevocabile il 26 luglio 2015, alla pena di reclusione di mesi sei, per violazione di domicilio commessa il 30 agosto 2009 (quindi nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza con cui era concessa la prima sospensione condizionale della pena).

Senza soffermarsi sulla sussistenza dei presupposti di cui sopra e senza neppure specificare se si trattava di due condanne a pene sospese e se la seconda condanna è stata revocata per una successiva condanna ovvero per altro motivo.

3. Si impongono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio, alla luce delle considerazioni appena svolte, al Tribunale di Salerno, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno - Ufficio G.i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di SALERNOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lettefseilfile le conclusioni del PG Letta la requisitoria del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena concesso a [OSCURATO:PERSONA] con sentenza del Tribunale di Salerno in composizione monocratica, Sezione Distaccata di [OSCURATO:PERSONA], in data 9 giugno 2004, passata in giudicato il 24 settembre 2004, di condanna alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 200,00 di multa per delitto di furto. 2. Avverso detta ordinanza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione degli artt. 163, 164, comma 4, 165 e 168 cod. pen. Si duole la difesa della revoca della sospensione condizionale della pena disposta in relazione alla prima condanna in conseguenza della commissione di un ulteriore reato per il quale Cristiano ha riportato condanna a pena condizionalmente sospesa. Rileva il difensore che l'art. 168 cod. pen. impone la revoca di diritto, facendo salva l'ipotesi di cui all'ultimo comma dell'art. 164 cod. pen. che ammette la possibilità che la sospensione condizionale della pena sia concessa una seconda volta dopo una prima condanna quando le pene, cumulate, non superino il limite di due anni di reclusione; per cui il successivo reato, pur commesso nel quinquennio decorrente dall'irrevocabilità della prima sentenza, non assume rilievo quale causa di revoca del beneficio. Osserva la difesa che sarebbe, invero, del tutto illogico consentire la concessione della sospensione condizionale della pena inflitta con la seconda condanna, ove tale seconda condanna producesse ex se l'effetto di determinare l'esecuzione della precedente condanna. Aggiunge che nel caso in esame la sospensione condizionale della pena della seconda condanna non è stata revocata per effetto di una terza condanna, che giustificherebbe la revoca della prima sospensione secondo la giurisprudenza di legittimità, ma per l'inadempimento dell'obbligo cui era subordinata dalla stessa sentenza. Lamenta, quindi, che il Giudice dell'esecuzione non ha considerato detta circostanza e ancor prima che con la seconda sentenza era stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il difensore conclude, alla luce di tali censure, per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti che verranno di seguito specificati. L'art. 168 cod. pen. impone la revoca di diritto della sospensione condizionale della pena a fronte della ricorrenza delle condizioni ivi previste, facendo salva l'ipotesi che ricorra quanto previsto dall'art. 164 cod. pen., il quale all'ultimo comma ammette la possibilità che la sospensione condizionale sia concessa una seconda volta dopo la prima condanna, quando le pene, separatamente inflitte e poi cumulate, non superino il limite di due anni di reclusione. La ratio del limite alla revoca del beneficio è evidente: la concessione della seconda sospensione condizionale è frutto di una prognosi favorevole sul futuro comportamento dell'imputato. Sarebbe, pertanto, del tutto illogico concedere la possibilità della sospensione condizionale della pena inflitta con la seconda condanna, ove tale seconda condanna producesse ex se l'effetto di determinare l'esecuzione della precedente condanna con la revoca di diritto del beneficio, logicamente coordinata alla constatazione ex lege che il condannato non meritava la fiducia accordatagli con il primo beneficio. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, una condanna a pena condizionalmente sospesa può costituire titolo per la revoca della sospensione condizionale concessa con una condanna precedente, solo se la seconda sospensione sia anch'essa revocata per effetto di una ulteriore condanna - intervenuta anche successivamente al quinquennio dall'irrevocabilità della prima condanna - non operando, in siffatta ipotesi, il disposto di cui all'ultima parte dell'art. 164, ultimo comma, cod. pen. - espressamente richiamato dal primo comma dell'art. 168 stesso codice - dal momento che esso si basa sul presupposto che vi siano due sole condanne a pena sospesa (Sez. 1, n. 15535 del 12/11/2019, dep. 2020, Petrucci, Rv. 278980). 2. Orbene, nel caso in esame, il Giudice dell'esecuzione si è limitato a rilevare che Cristiano era condannato nuovamente con sentenza dell'8 ottobre 2012 emessa dal medesimo Tribunale (medesima Sezione Distaccata), irrevocabile il 26 luglio 2015, alla pena di reclusione di mesi sei, per violazione di domicilio commessa il 30 agosto 2009 (quindi nel quinquennio dal passaggio in giudicato della sentenza con cui era concessa la prima sospensione condizionale della pena). Senza soffermarsi sulla sussistenza dei presupposti di cui sopra e senza neppure specificare se si trattava di due condanne a pene sospese e se la seconda condanna è stata revocata per una successiva condanna ovvero per altro motivo. 3. Si impongono, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio, alla luce delle considerazioni appena svolte, al Tribunale di Salerno, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno - Ufficio G.i
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