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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13507/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine al dolo del delitto di calunnia, è volto in realtà a sollecitare un diverso apprezzamento di merito, in base alle prospettazioni difensive incentrate sullo stato emotivo del ricorrente, ciò che non può dirsi consentito in sede di legittimità, a fronte di quanto non illogicamente rilevato dalla Corte in ordine alla pervicacia palesata dal predetto, nonostante l'ammonimento rivoltogli dai componenti della scorta che lo stavano trasferendo, e in ordine all'irrilevanza di uno stato emotivo rispetto alla coscienza e volontà dell'azione, non essendo ravvisabili salti logici nell'argomentazione; Considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta l'applicazione della recidiva, è parimenti destinato a sollecitare una diversa valutazione di merito, in assenza di vizi logici e giuridici del ragionamento della Corte, che ha saldamente ancorato la valutazione all'accentuata pericolosità palesata dal ricorrente alla luce dei numerosi precedenti e della leggerezza dimostrata con la reiterazione delle false accuse, quale manifestazione di incapacità di contenere l'impulso a commettere azioni delittuose; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l'il febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il primo motivo, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine al dolo del delitto di calunnia, è volto in realtà a sollecitare un diverso apprezzamento di merito, in base alle prospettazioni difensive incentrate sullo stato emotivo del ricorrente, ciò che non può dirsi consentito in sede di legittimità, a fronte di quanto non illogicamente rilevato dalla Corte in ordine alla pervicacia palesata dal predetto, nonostante l'ammonimento rivoltogli dai componenti della scorta che lo stavano trasferendo, e in ordine all'irrilevanza di uno stato emotivo rispetto alla coscienza e volontà dell'azione, non essendo ravvisabili salti logici nell'argomentazione; Considerato che il secondo motivo, con il quale si contesta l'applicazione della recidiva, è parimenti destinato a sollecitare una diversa valutazione di merito, in assenza di vizi logici e giuridici del ragionamento della Corte, che ha saldamente ancorato la valutazione all'accentuata pericolosità palesata dal ricorrente alla luce dei numerosi precedenti e della leggerezza dimostrata con la reiterazione delle false accuse, quale manifestazione di incapacità di contenere l'impulso a commettere azioni delittuose; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'il febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13507/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris