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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 marzo 1985

Cassazione n. 26824/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/03/1985 avverso l'ordinanza del 02/03/2021 del Tribunale di sorveglianza di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Firenze, per quanto di interesse in questa sede, confermava quella emessa il 28 ottobre 2020 dal locale Magistrato di sorveglianza, che aveva rigettato l'istanza di liberazione anticipata avanzata dal condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo di presofferto compreso tra il 21 maggio 2009 e il 21 maggio 2013.

Osservava il Tribunale come tale periodo, pari a complessivi otto semestri, dovesse essere negativamente valutato ai fini in esame, in ragione dalla successiva recidiva criminosa.

Haxhiraj, in particolare, si era reso autore, nel novembre 2013, del reato di cessione di sostanza stupefacente (cui si riferiva, tra l'altro, il titolo in espiazione), e nel marzo 2014 del reato di evasione; tali gravi condotte rivelavano un grado non effettivo di partecipazione all'antecedente opera di rieducazione.

2. Ricorre il condannato per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia.

Nel proposto unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione.

Osserva il ricorrente che il principio della valutazione frazionata per semestri impedirebbe che un fatto negativo, successivo alla spirare di ciascuno di essi, possa refluire sulla valutazione di quello anteriore, a meno che si tratti di un fatto particolarmente grave, tale da lasciar dedurre la mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione anche per il passato.

In tal caso sarebbe però necessaria una valutazione rigorosa e adeguata, qui mancata, anche in considerazione del tempo trascorso tra il periodo di carcerazione pregresso, immune da rilievi, e le successive condotte di reato.

Il giudizio di gravità di queste ultime sarebbe stato, infatti, formulato in termini meramente enunciativi, e il diniego dell'invocato beneficio sarebbe il frutto finale di un indebito e ingiustificato automatismo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, stante la sua manifesta infondatezza.

2. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, che il ricorrente stesso mostra di ben conoscere, in tema di liberazione anticipata il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato, ai fini della concessione del beneficio, non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti, e sui periodi non immediatamente contigui a quello inficiato da comportamenti illeciti, purché si tratti di una violazione idonea a vanificare la precedente positiva partecipazione al programma rieducativo, dovendo essa essere tanto più grave, quanto più distanti sono i periodi di tempo interessati (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021 Tabet, Rv. 280522-01; Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245-01; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428- 01; Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, Mansi, Rv. 255406-01; Sez. 1, n. 30299 del 30/03/2011, Barbi, Rv. 250906-01; Sez. 1, n. 3297 del 15/05/1996, Guillemet, Rv. 205176-01).

Ciò vale, a maggior ragione, rispetto alle trasgressioni costituenti reato, le quali, alle condizioni stabilite dal terzo comma dell'art. 54 Ord. pen., sono causa di revoca della liberazione anticipata già concessa, e in pari tempo causa impeditiva alla concessione del beneficio in precedenza non richiesto, sempre che (e solo se: v.

Corte cost. n. 186 del 1995) la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appaia al giudice di sorveglianza incompatibile con il positivo riconoscimento della pregressa partecipazione all'opera rieducativa.

3. L'ordinanza impugnata si conforma a tali principi, né essa omette la specifica disamina, alla luce dei criteri dianzi illustrati, delle condotte criminose successive ai semestri in valutazione, mettendone in risalto l'entità e la natura e cogliendole dunque nella loro congiunta e rafforzata dimensione pluri-offensiva.

E' all'esito di tale apprezzamento, nient'affatto implausibile, che il giudice di sorveglianza le inquadra quali condotte particolarmente gravi e sintomatiche, dalle quali desumere la mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione nel periodo di espiazione, ancorché prolungato, che si colloca immediatamente a ridosso di quello cui le condotte medesime si riferiscono.

Tale giudizio, puntualmente illustrato e motivato, non è censurabile, né rivedibile, in sede di legittimità.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/03/1985 avverso l'ordinanza del 02/03/2021 del Tribunale di sorveglianza di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Firenze, per quanto di interesse in questa sede, confermava quella emessa il 28 ottobre 2020 dal locale Magistrato di sorveglianza, che aveva rigettato l'istanza di liberazione anticipata avanzata dal condannato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al periodo di presofferto compreso tra il 21 maggio 2009 e il 21 maggio 2013. Osservava il Tribunale come tale periodo, pari a complessivi otto semestri, dovesse essere negativamente valutato ai fini in esame, in ragione dalla successiva recidiva criminosa. Haxhiraj, in particolare, si era reso autore, nel novembre 2013, del reato di cessione di sostanza stupefacente (cui si riferiva, tra l'altro, il titolo in espiazione), e nel marzo 2014 del reato di evasione; tali gravi condotte rivelavano un grado non effettivo di partecipazione all'antecedente opera di rieducazione. 2. Ricorre il condannato per cassazione, tramite il suo difensore di fiducia. Nel proposto unico motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Osserva il ricorrente che il principio della valutazione frazionata per semestri impedirebbe che un fatto negativo, successivo alla spirare di ciascuno di essi, possa refluire sulla valutazione di quello anteriore, a meno che si tratti di un fatto particolarmente grave, tale da lasciar dedurre la mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione anche per il passato. In tal caso sarebbe però necessaria una valutazione rigorosa e adeguata, qui mancata, anche in considerazione del tempo trascorso tra il periodo di carcerazione pregresso, immune da rilievi, e le successive condotte di reato. Il giudizio di gravità di queste ultime sarebbe stato, infatti, formulato in termini meramente enunciativi, e il diniego dell'invocato beneficio sarebbe il frutto finale di un indebito e ingiustificato automatismo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, stante la sua manifesta infondatezza. 2. Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, che il ricorrente stesso mostra di ben conoscere, in tema di liberazione anticipata il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato, ai fini della concessione del beneficio, non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti, e sui periodi non immediatamente contigui a quello inficiato da comportamenti illeciti, purché si tratti di una violazione idonea a vanificare la precedente positiva partecipazione al programma rieducativo, dovendo essa essere tanto più grave, quanto più distanti sono i periodi di tempo interessati (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021 Tabet, Rv. 280522-01; Sez. 1, n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245-01; Sez. 1, n. 3092 del 07/11/2014, dep. 2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263428- 01; Sez. 1, n. 11597 del 28/02/2013, Mansi, Rv. 255406-01; Sez. 1, n. 30299 del 30/03/2011, Barbi, Rv. 250906-01; Sez. 1, n. 3297 del 15/05/1996, Guillemet, Rv. 205176-01). Ciò vale, a maggior ragione, rispetto alle trasgressioni costituenti reato, le quali, alle condizioni stabilite dal terzo comma dell'art. 54 Ord. pen., sono causa di revoca della liberazione anticipata già concessa, e in pari tempo causa impeditiva alla concessione del beneficio in precedenza non richiesto, sempre che (e solo se: v. Corte cost. n. 186 del 1995) la condotta del soggetto, in relazione alla condanna subita, appaia al giudice di sorveglianza incompatibile con il positivo riconoscimento della pregressa partecipazione all'opera rieducativa. 3. L'ordinanza impugnata si conforma a tali principi, né essa omette la specifica disamina, alla luce dei criteri dianzi illustrati, delle condotte criminose successive ai semestri in valutazione, mettendone in risalto l'entità e la natura e cogliendole dunque nella loro congiunta e rafforzata dimensione pluri-offensiva. E' all'esito di tale apprezzamento, nient'affatto implausibile, che il giudice di sorveglianza le inquadra quali condotte particolarmente gravi e sintomatiche, dalle quali desumere la mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione nel periodo di espiazione, ancorché prolungato, che si colloca immediatamente a ridosso di quello cui le condotte medesime si riferiscono. Tale giudizio, puntualmente illustrato e motivato, non è censurabile, né rivedibile, in sede di legittimità. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila i
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