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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 marzo 2022

Cassazione n. 10245/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 24636-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -terzi chiamati- avverso la sentenza n. 995/2020 della Corte d'appello di Palermo, depositata il 29/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24636/2020 Numero sezionale 1569/2022 Numero di raccolta generale 10245/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] chiamava in giudizio i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, per quanto interessa in questa sede, previa rinuncia al legato sostitutivo disposto in suo favore con il testamento della madre [OSCURATO:PERSONA], chiedeva accertarsi la reintegrazione della propria quota di riserva, previo accertamento di donazioni compiute dalla madre, anche mascherate sotto l’apparenza di negozi onerosi.

In particolare, per quanto interessa in questa sede, l’attrice chiedeva accertarsi la simulazione dell’atto di compravendita di cui al rogito del 22 settembre 1999, intercorso fra la de cuius con la figlia Anna e il marito di lei [OSCURATO:PERSONA].

Si discuteva poi della donazione fatta in favore del figlio Giuseppe, al quale la genitrice aveva trasferito l’area libera per la costruzione della sua abitazione, fornendogli inoltre i mezzi per la realizzazione del fabbricato.

Il giudice di primo grado rigettava la domanda di simulazione della compravendita e determinava in € 31.000,00 il valore della donazione in favore di Giuseppe; quindi, imputata nella quota della legittimaria attrice la donazione elargita in suo favore dalla defunta, condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’attrice, dell’importo di € 3.055,00.

Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello, con sentenza non definitiva, riformava la decisione, accertando la simulazione dell’atto del 22 settembre 1999 e conteggiando nell’asse la donazione in favore di [OSCURATO:PERSONA] per il maggior valore di € 51.363,90, pari al valore dell’immobile costruito al tempo dell’apertura della successione.

La Corte di merito, infatti, ravvisava nella complessiva operazione la donazione dell’immobile costruito in favore del medesimo Giuseppe.

Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, affidato a tre motivi, il primo riguardante la F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24636/2020 Numero sezionale 1569/2022 Numero di raccolta generale 10245/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 simulazione della vendita del 22 settembre 1999, il secondo e il terzo riguardanti la stima dell’immobile oggetto della donazione in favore di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.

La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta infondatezza del primo motivo; manifesta fondatezza del secondo motivo, con assorbimento del terzo motivo in conseguenza dell’accoglimento del secondo.

È stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], parti del giudizio d’appello in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], acquirente insieme al coniuge in base all’atto del 22 settembre 1999, oggetto della domanda di simulazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], che si sono costituite nel giudizio di legittimità.

2. In via preliminare deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto notificato a mezzo Pec presso indirizzo non risultante da Reginde.

Infatti, la supposta irregolarità incorsa nella notificazione sarebbe comunque sanata dalla notificazione del controricorso: «L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dell’atto ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale» (Cass. n. 20625/2017; S.U, n. 23620/2018).

3. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2700, 2729 e 2724 c.c.

La sentenza è oggetto di censura perché la Corte d’appello ha riconosciuto che la vendita intercorsa fra la de cuius con la figlia e il genero mascherasse una donazione.

Precisamente, il supposto errore compiuto dalla Corte di merito sarebbe consistito nel non avere tenuto conto dell’avvenuta attestazione, da parte del notaio rogante, del pagamento del prezzo con F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24636/2020 Numero sezionale 1569/2022 Numero di raccolta generale 10245/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 l’utilizzo di mezzi di pagamenti che preludevano all’immediata e contestuale estinzione dell’obbligazione a carico del compratore (in parte in contante, e, per altra parte, con assegni circolari).

4. Il motivo è infondato.

L’attestazione di avvenuto pagamento del prezzo da parte del notaio rogante, seppure accompagnata dalla indicazione dei mezzi di pagamento, non impedisce ai terzi (è tale legittimario che agisca a tutela della quota di riserva in relazione ad atti apparentemente onerosi compiuti dal defunto: Cass. n. 12317/2019) di provare con testimoni e presunzioni la natura gratuita dell’atto (Cass. n. 12639/2020).

Ai fini della prova della simulazione, la Corte di merito ha posto l’accento sul rapporto esistente fra la parte acquirente e la venditrice, nonché sull’età avanzata della stessa venditrice, argomentando in base alla carenza di ragioni che potessero giustificare l’atto di disposizione da parte di questa.

Nel quadro indiziario sopra descritto la Corte d’appello ha ravvisato nella mancata dimostrazione, da parte degli acquirenti, «dell’addebito e dell’accredito dell’importo corrispondente» al prezzo sui rispettivi conti, un ulteriore elemento «circa il carattere apparente del contratto».

L’insieme di tali considerazioni esprimono un apprezzamento di merito del tutto immune di vizi logici o giuridici e, perciò, incensurabile in questa sede.

La tesi fatta propria dal giudice di primo grado, e ripresa dai ricorrenti con il ricorso per cassazione, secondo cui «le modalità di negoziazione degli assegni circolari appaiono irrilevanti, essendo la venditrice entrata nella disponibilità dell’importo incorporato nei ridetti titoli, emessi sulla scorta della provvista presso l’istituto di credito degli acquirenti», riflette una logica decisoria gravemente censurabile.

Invero è di immediata percezione che l’attestazione dell’avvenuto pagamento non basta certo a chiudere il passo all’accertamento della simulazione, tramite presunzioni, da parte dei terzi pregiudicati dal F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24636/2020 Numero sezionale 1569/2022 Numero di raccolta generale 10245/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 contratto simulato.

A un attento esame il diritto del terzo, di fare accertare la simulazione con presunzioni e testimoni, anche in relazione a contratti formali, non sarebbe precluso neanche dall’accredito delle somme in favore del venditore, se quell’accredito sia rimasto solo un fatto formale, non corrispondente a un effettivo e definitivo incameramento delle stesse somme nel patrimonio del venditore.

5. Il secondo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio.

La Corte d’appello, nel determinare il valore della donazione elargita dalla de cuius ad [OSCURATO:PERSONA], non ha tenuto conto dei costi sostenuti dal donatario per regolarizzare l’immobile, costi che andavano dedotti a suo favore, secondo l’accertamento compiuto dal consulente tecnico.

La Corte d’appello ha omesso di considerare tale essenziale aspetto della relazione del consulente tecnico.

Il motivo è fondato.

Si discuteva nella specie della donazione di un area libera, seguita dalla dazione, da parte della defunta, della somma poi impiegata per la costruzione dell’immobile.

In tale dazione la Corte d’appello ha riconosciuto l’esistenza di un’ulteriore liberalità indiretta, conteggiando perciò a beneficio del donatario il valore dell’immobile costruito al tempo dell’apertura della successione.

Fatto è, però, che il consulente tecnico aveva riconosciuto che «la realizzazione delle rifiniture e la regolarizzazione urbanistica dell’immobile sono state effettuate da [OSCURATO:PERSONA], al quale va riconosciuto il conseguente aumento di valore dell’immobile».

La Corte d’appello ha omesso ogni considerazione in ordine a tali rilievi, incorrendo così nel vizio fondatamente denunciato con il motivo in esame.

È stato chiarito che «il mancato esame delle risultanze della CTU integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24636/2020 Numero sezionale 1569/2022 Numero di raccolta generale 10245/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 1, n. 5, c.p.c., risolvendosi nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» (Cass. n. 18598/2020).

Ed invero, il riconoscimento, operato dalla Corte d’appello, che la somma elargita dalla de cuius costituiva donazione indiretta dell’immobile costruito, non escludeva il diritto del donatario di detrarre dal valore, determinato all’epoca di apertura della successione, i miglioramenti da lui apportati, secondo quanto prescrive l’art. 748 c.c. per la collazione, richiamato dall’art.556 c.c. per riunione fittizia.

Il terzo motivo, riguardante la violazione dell’art. 748 c.c. incorsa nella valutazione della donazione in favore di Giuseppe, è assorbito.

6. In conclusione, deve essere accolto il secondo motivo, restando assorbito il terzo; deve essere rigettato il primo motivo.

La sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

La Corte di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il secondo motivo; rigetta il primo motivo; dichiara assorbito il terzo motivo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, l’11 febbraio 2022.

Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24636-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -terzi chiamati- avverso la sentenza n. 995/2020 della Corte d'appello di Palermo, depositata il 29/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24636/2020 Numero sezionale 1569/2022 Numero di raccolta generale 10245/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] chiamava in giudizio i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e, per quanto interessa in questa sede, previa rinuncia al legato sostitutivo disposto in suo favore con il testamento della madre [OSCURATO:PERSONA], chiedeva accertarsi la reintegrazione della propria quota di riserva, previo accertamento di donazioni compiute dalla madre, anche mascherate sotto l’apparenza di negozi onerosi. In particolare, per quanto interessa in questa sede, l’attrice chiedeva accertarsi la simulazione dell’atto di compravendita di cui al rogito del 22 settembre 1999, intercorso fra la de cuius con la figlia Anna e il marito di lei [OSCURATO:PERSONA]. Si discuteva poi della donazione fatta in favore del figlio Giuseppe, al quale la genitrice aveva trasferito l’area libera per la costruzione della sua abitazione, fornendogli inoltre i mezzi per la realizzazione del fabbricato. Il giudice di primo grado rigettava la domanda di simulazione della compravendita e determinava in € 31.000,00 il valore della donazione in favore di Giuseppe; quindi, imputata nella quota della legittimaria attrice la donazione elargita in suo favore dalla defunta, condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore dell’attrice, dell’importo di € 3.055,00. Proposto appello da [OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello, con sentenza non definitiva, riformava la decisione, accertando la simulazione dell’atto del 22 settembre 1999 e conteggiando nell’asse la donazione in favore di [OSCURATO:PERSONA] per il maggior valore di € 51.363,90, pari al valore dell’immobile costruito al tempo dell’apertura della successione. La Corte di merito, infatti, ravvisava nella complessiva operazione la donazione dell’immobile costruito in favore del medesimo Giuseppe. Per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso, affidato a tre motivi, il primo riguardante la F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24636/2020 Numero sezionale 1569/2022 Numero di raccolta generale 10245/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 simulazione della vendita del 22 settembre 1999, il secondo e il terzo riguardanti la stima dell’immobile oggetto della donazione in favore di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. La causa è stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di manifesta infondatezza del primo motivo; manifesta fondatezza del secondo motivo, con assorbimento del terzo motivo in conseguenza dell’accoglimento del secondo. È stata ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], parti del giudizio d’appello in qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], acquirente insieme al coniuge in base all’atto del 22 settembre 1999, oggetto della domanda di simulazione proposta da [OSCURATO:PERSONA], che si sono costituite nel giudizio di legittimità. 2. In via preliminare deve essere rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, in quanto notificato a mezzo Pec presso indirizzo non risultante da Reginde. Infatti, la supposta irregolarità incorsa nella notificazione sarebbe comunque sanata dalla notificazione del controricorso: «L'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dell’atto ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell'atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale» (Cass. n. 20625/2017; S.U, n. 23620/2018). 3. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2700, 2729 e 2724 c.c. La sentenza è oggetto di censura perché la Corte d’appello ha riconosciuto che la vendita intercorsa fra la de cuius con la figlia e il genero mascherasse una donazione. Precisamente, il supposto errore compiuto dalla Corte di merito sarebbe consistito nel non avere tenuto conto dell’avvenuta attestazione, da parte del notaio rogante, del pagamento del prezzo con F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24636/2020 Numero sezionale 1569/2022 Numero di raccolta generale 10245/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 l’utilizzo di mezzi di pagamenti che preludevano all’immediata e contestuale estinzione dell’obbligazione a carico del compratore (in parte in contante, e, per altra parte, con assegni circolari). 4. Il motivo è infondato. L’attestazione di avvenuto pagamento del prezzo da parte del notaio rogante, seppure accompagnata dalla indicazione dei mezzi di pagamento, non impedisce ai terzi (è tale legittimario che agisca a tutela della quota di riserva in relazione ad atti apparentemente onerosi compiuti dal defunto: Cass. n. 12317/2019) di provare con testimoni e presunzioni la natura gratuita dell’atto (Cass. n. 12639/2020). Ai fini della prova della simulazione, la Corte di merito ha posto l’accento sul rapporto esistente fra la parte acquirente e la venditrice, nonché sull’età avanzata della stessa venditrice, argomentando in base alla carenza di ragioni che potessero giustificare l’atto di disposizione da parte di questa. Nel quadro indiziario sopra descritto la Corte d’appello ha ravvisato nella mancata dimostrazione, da parte degli acquirenti, «dell’addebito e dell’accredito dell’importo corrispondente» al prezzo sui rispettivi conti, un ulteriore elemento «circa il carattere apparente del contratto». L’insieme di tali considerazioni esprimono un apprezzamento di merito del tutto immune di vizi logici o giuridici e, perciò, incensurabile in questa sede. La tesi fatta propria dal giudice di primo grado, e ripresa dai ricorrenti con il ricorso per cassazione, secondo cui «le modalità di negoziazione degli assegni circolari appaiono irrilevanti, essendo la venditrice entrata nella disponibilità dell’importo incorporato nei ridetti titoli, emessi sulla scorta della provvista presso l’istituto di credito degli acquirenti», riflette una logica decisoria gravemente censurabile. Invero è di immediata percezione che l’attestazione dell’avvenuto pagamento non basta certo a chiudere il passo all’accertamento della simulazione, tramite presunzioni, da parte dei terzi pregiudicati dal F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24636/2020 Numero sezionale 1569/2022 Numero di raccolta generale 10245/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 contratto simulato. A un attento esame il diritto del terzo, di fare accertare la simulazione con presunzioni e testimoni, anche in relazione a contratti formali, non sarebbe precluso neanche dall’accredito delle somme in favore del venditore, se quell’accredito sia rimasto solo un fatto formale, non corrispondente a un effettivo e definitivo incameramento delle stesse somme nel patrimonio del venditore. 5. Il secondo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio. La Corte d’appello, nel determinare il valore della donazione elargita dalla de cuius ad [OSCURATO:PERSONA], non ha tenuto conto dei costi sostenuti dal donatario per regolarizzare l’immobile, costi che andavano dedotti a suo favore, secondo l’accertamento compiuto dal consulente tecnico. La Corte d’appello ha omesso di considerare tale essenziale aspetto della relazione del consulente tecnico. Il motivo è fondato. Si discuteva nella specie della donazione di un area libera, seguita dalla dazione, da parte della defunta, della somma poi impiegata per la costruzione dell’immobile. In tale dazione la Corte d’appello ha riconosciuto l’esistenza di un’ulteriore liberalità indiretta, conteggiando perciò a beneficio del donatario il valore dell’immobile costruito al tempo dell’apertura della successione. Fatto è, però, che il consulente tecnico aveva riconosciuto che «la realizzazione delle rifiniture e la regolarizzazione urbanistica dell’immobile sono state effettuate da [OSCURATO:PERSONA], al quale va riconosciuto il conseguente aumento di valore dell’immobile». La Corte d’appello ha omesso ogni considerazione in ordine a tali rilievi, incorrendo così nel vizio fondatamente denunciato con il motivo in esame. È stato chiarito che «il mancato esame delle risultanze della CTU integra un vizio della sentenza che può essere fatto valere, nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 360, comma F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 24636/2020 Numero sezionale 1569/2022 Numero di raccolta generale 10245/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 1, n. 5, c.p.c., risolvendosi nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti» (Cass. n. 18598/2020). Ed invero, il riconoscimento, operato dalla Corte d’appello, che la somma elargita dalla de cuius costituiva donazione indiretta dell’immobile costruito, non escludeva il diritto del donatario di detrarre dal valore, determinato all’epoca di apertura della successione, i miglioramenti da lui apportati, secondo quanto prescrive l’art. 748 c.c. per la collazione, richiamato dall’art.556 c.c. per riunione fittizia. Il terzo motivo, riguardante la violazione dell’art. 748 c.c. incorsa nella valutazione della donazione in favore di Giuseppe, è assorbito. 6. In conclusione, deve essere accolto il secondo motivo, restando assorbito il terzo; deve essere rigettato il primo motivo. La sentenza deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione. La Corte di rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il secondo motivo; rigetta il primo motivo; dichiara assorbito il terzo motivo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia la causa alla Corte d’appello di Palermo anche per le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 - 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, l’11 febbraio 2022. Il Presidente (dott. [OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A
Sentenza Cassazione n. 10245/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris