CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 08236/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L, con sede in Milano, via Ariberto n. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 31 luglio 1989 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di ASTIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito il difensore di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Asti, investito della impugnazione ex art. 324 cod. proc. pen. proposta dalla "terza interessata" [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., ha confermato il decreto con cui il giudice per le indagini preliminari aveva disposto, ai sensi dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., il sequestro preventivo c.d. impeditivo dell'immobile sito in Asti, [OSCURATO:PERSONA] 501, di proprietà della stessa [OSCURATO:SOCIETA]. La misura cautelare reale trova titolo nel reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale concernente una operazione distrattiva che ha interessato il medesimo immobile; reato commesso, tra gli altri, da [OSCURATO:PERSONA], quale amministratore della [OSCURATO:PERSONA] spa, società dichiarata fallita il 27 gennaio 2020. 2. Ricorre la [OSCURATO:SOCIETA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore e procuratore speciale, articolando cinque motivi, di seguìto enunciati nei limiti strettamente necessari ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.. 2.1. Con il primo si denuncia violazione di legge sotto il profilo della assenza del fumus commissi delicti. Il reato di cui agli artt. 223-216, comma primo, n. 1, legge fall. non sarebbe configurabile per l'inesistenza di quel pericolo concreto di pregiudizio alle ragioni creditorie che deve connotare, secondo la giurisprudenza di legittimità, il delitto in rassegna, nel senso che l'atto di depauperamento deve risultare idoneo ad esporre a pericolo l'entità del patrimonio della società in relazione alla massa dei creditori e deve permanere tale fino all'epoca che precede l'apertura della procedura fallimentare (Sez. 5, n. 50081 del 2017; n. 13382 del 2021). Il provvedimento di sequestro si fonda sul rilievo che l'operazione oggetto di contestazione è stata realizzata nel corso dell'anno 2009, quando aveva iniziato a manifestarsi la crisi di impresa. Sostiene la ricorrente che tale assunto sarebbe smentito dagli atti processuali: sia la relazione del curatore sia la consulenza tecnica collocano nel 2017 il prodursi delle cause di insolvenza della società, poi fallita nel 2020. Essendo la bancarotta un reato di pericolo concreto, occorre che la diminuzione della consistenza patrimoniale comporti uno squilibrio tra attività e passività, sì che l'atto distrattivo crei un vulnus all'integrità della garanzia dei creditori in caso di apertura di una procedura concorsuale; ergo la rilevanza dell'atto dispositivo deve essere posta in correlazione al patrimonio dell'impresa al momento delle condotte depauperative. Nella specie viene contestata una operazione risalente al 2009; l'esercizio 2009 presentava un risultato negativo (pur in presenza di un patrimonio netto positivo pari ad euro 4.499.000,00), ampiamente recuperato negli esercizi successivi, a dimostrazione dello stato di salute non solo patrimoniale, ma anche reddituale dell'impresa e, quindi, dell'indifferenza per il patrimonio della società dell'operazione in contestazione.2.2. Con il secondo motivo si deduce la inosservanza dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. La norma in rassegna consente il ricorso al provvedimento di sequestro per sottrarre a un soggetto la materiale disponibilità della cosa con il fine di impedire la reiterazione del reato; non è consentito perseguire uno scopo diverso da queko tipizzato dalla norma quale, invece, è quello indicato dai giudici di merito nel senso di: «impedire il consolidamento di tale situazione e quindi il protrarsi delle conseguenze del reato contestato, e cioè di una condotta che ha consentito alla ricorrente di far infine entrare nel proprio patrimonio il bene de quo». 2.3. Con il terzo motivo si contesta, sotto il profilo della violazione di legge, l'inquadramento del bene immobile sequestrato nella nozione di "cosa pertinente al reato". Il reato oggetto di addebito si sarebbe realizzato attraverso la cessione del contratto di locazione finanziaria e delle obbligazioni da esso derivanti, mentre nessuna cessione dell'immobile è avvenuta tra la fallita [OSCURATO:SOCIETA] e la [OSCURATO:SOCIETA], poiché l'immobile non è mai entrato a far parte del patrimonio di MSA. Inver 0,, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di fallimento dell'utilizzatore di un contratto di leasing, qualunque manomissione tale da impedire l'acquisizione del bene alla massa comporta distrazione non già del bene medesimo, ma dei diritti esercitabili dal fallimento al termine del contratto. Peraltro, nella specie, il contratto di leasing si è estinto nel 2016, quindi nel 2020 la curatela fallimentare non avrebbe potuto esercitare alcun diritto. 2.4. Con il quarto e il quinto motivo si fa valere l'assenza di periculum in mora. 2.4.1. Dagli atti risulta che la proprietà dell'immobile in sequestro è passata dalla società concedente il leasing alla [OSCURATO:SOCIETA] nel 2016 e che la [OSCURATO:SOCIETA] ne ha conservato la proprietà da allora sino alla attualità, nonostante l'intervenuta dichiarazione di fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. Non sarebbe configurabile né la eventualità di una protrazione del comportamento illecito (essendo già intervenuta la dichiarazione di fallimento), né il rischio di una reiterazione del reato. La misura cautelare è stata adottata in data 8 giugno 2021, ad un anno e mezzo di distanza dalla dichiarazione di fallimento e a dodici anni dalla commissione della ipotizzata condotta illecita; dal che l'insussistenza del periculum in mora. 2.4.2. Il g.i.p. aveva individuato il periculum in mora nella possibile sottrazione definitiva del bene immobile "attraverso il meccanismo della cessione del contratto di leasing". L'assunto era erroneo perché sin dal 2016 il bene è entrato nel patrimonio di [OSCURATO:SOCIETA], mediante il versamento di tutte le rate del leasing.Il Tribunale, preso atto dell'errore, ha corretto il tiro, ravvisando la necessità di evitare che il bene "si consolidasse nel patrimonio del soggetto terzo". Secondo il ricorrente ciò dimostra, da un lato, che il decreto di sequestro era totalmente carente di motivazione sul punto del periculum in mora con conseguente necessità di disporne l'annullamento ai sensi dell'art. 309, comma 9, cod. proc. pen., dall'altro lato, che anche la integrazione operata dal Tribunale esula dal paradigma dell'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., poiché il concetto di "consolidamento" della proprietà non risponde ad alcuna categoria giuridica, né l'ordinamento prevede che il sequestro preventivo possa perseguire fini diversi da quelli tipizzati, come ad esempio la tutela della par condicio creditorum o la soddisfazione dei crediti della massa fallimentare o la tutela degli organi del fallimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti di seguito indicati. 2. La "terza interessata" [OSCURATO:SOCIETA]. impugna l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame ha confermato il decreto di sequestro preventivo c.d. impeditivo disposto sull'immobile sito in Asti, [OSCURATO:PERSONA] 501, di proprietà della medesima [OSCURATO:SOCIETA].. La misura cautelare reale si fonda sul rilievo che la libera disponibilità di quel bene, da considerarsi pertinente al reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, può aggravare o protrarre le conseguenze del reato. 2.1. Il provvedimento si inserisce in una più ampia vicenda che vede la sottoposizione a indagine di ben undici soggetti, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], ritenuto vuoi l'amministratore (prima di diritto e poi di fatto) e il proprietario (possedendo la maggioranza del pacchetto azionario) della fallita [OSCURATO:PERSONA] spa (di seguito MSA) vuoi l'amministratore e il proprietario di [OSCURATO:SOCIETA]. (ora formalmente rappresentata da [OSCURATO:PERSONA]). Gli addebiti provvisori per reati fallimentari si collegano al fallimento della [OSCURATO:SOCIETA], dichiarato il 27 gennaio 2020 su istanza del pubblico ministero. 2.2. In particolare l'odierno sequestro trova titolo in una ipotesi di bancarotta fraudolenta patrimoniale che (sulla scorta della relazione del curatore e in base agli esiti della consulenza disposta dal pubblico ministero) i giudici di merito ricostruiscono nei seguenti termini. Nel mese di novembre 2004 la MSA conclude un contratto di locazione finanziaria volto all'acquisto del compendio immobiliare sito in Asti, via Alessandria 501 (che forma oggetto del sequestro qui in esame), al prezzo di 2.682.000,00 oltre Iva. Nel mese di gennaio 2009 interviene una modifica nel contratto di leasing che stabilisce in euro 3.048.000,00 euro il prezzo dell'immobile. La MSA versa una rata iniziale di 450.000,00 euro e corrisponde 52 canoni mensili (pari a complessivi euro 1.110.000,00) sino al mese di marzo 2009. In quel momento residuavano 67 canoni mensili da 27.000,00 euro l'uno. Il 7 marzo 2009, durante l'assemblea dei soci di MSA, prende la parola [OSCURATO:PERSONA] (proprietario del 96% del pacchetto azionario e presidente del CdA), il quale pone in luce come la MSA stia patendo la crisi del comparto, poiché molti clienti importanti (Iveco, BMW e Samro) hanno ridotto del 50% gli ordini di acquisto; Montante rappresenta la necessità di abbattere i costi fissi di struttura mediante la cessione del contratto di locazione finanziaria alla società [OSCURATO:SOCIETA], in modo da ottenere un risparmio di spesa pari "26.000,00 euro mensili". Così, il 12 marzo 2009, il contratto di locazione finanziaria relativo all'immobile di via Alessandria 501 viene ceduto, al prezzo di 141.000,00 euro, da MSA ad [OSCURATO:SOCIETA] (società il cui capitale sociale è posseduto al 100% da [OSCURATO:PERSONA], che in quel momento ne risulta anche formalmente l'amministratore); tuttavia a sopportare i successivi costi del canone mensile di leasing non è [OSCURATO:SOCIETA] bensì MSA, dato che, a distanza di appena due mesi, e segnatamente il 15 maggio 2009, [OSCURATO:SOCIETA] concede in locazione a MSA quel medesimo immobile, concordando un canone mensile di 27.000,00 euro al mese (vale a dire un importo esattamente corrispondente a quello dei canoni di leasing che, a seguito della cessione di contratto, [OSCURATO:SOCIETA] dovrebbe versare alla concedente); MSA, inoltre, si accolla tutte le imposte relative all'immobile, comprese quelle gravanti sul proprietario per un importo complessivo calcolato in euro 205.576,90. Nel 2016 [OSCURATO:SOCIETA], versando il prezzo di riscatto di 152.400,00 euro, diventa proprietaria del bene immobile del valore di 3 milioni di euro, a fronte dell'esborso complessivo di un decimo del suo valore (euro 141.000,00 + 152.400,00 euro). 3. La società ricorrente, formalmente proprietaria del bene sottoposto a sequestro, deduce plurime violazioni di legge sotto il profilo del fumus commissi delicti (primo motivo), della nozione di "cosa pertinente al reato" (terzo motivo) e del periculum in mora (secondo, quarto e quinto motivo). Le censure sono fondate limitatamente alla violazione di legge conseguente al difetto assoluto di motivazione dell'ordinanza del riesame in punto di periculum in mora.4. Al fine di inquadrare correttamente le problematiche giuridiche in rilievo è opportuno chiarire i connotati dell'istituto processuale in rassegna. 4.1. L'art. 321, cod. proc. pen. prevede due distinte ipotesi di sequestro: - al comma 1, il sequestro c.d. impeditivo, che va disposto «quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati»; - al comma 2, il sequestro c.d. finalizzato alla confisca. Si tratta di due strumenti distinti (tali li considera anche la relazione al codice), non suscettibili di osmosi, nel senso che se il pubblico ministero, titolare dell'iniziativa cautelare, ha scelto una tipologia di sequestro, il giudice non può procedere a una riqualificazione nell'altra tipologia, pur quando la stessa si adatti meglio al caso concreto (cfr. tra le altre Sez. 6, n. 53453 dei 16/11/2016, Venniro, Rv. 269498; Sez. 5, n. 54186 del 22/09/2016, Borettini, Rv. 268748; Sez. 6, n. 30109 del 12/07/2012, Minuzzo, Rv. 252998). Nel caso di specie il pubblico ministero ha scelto la via del sequestro impeditivo e a tale istituto occorre fare riferimento. 4.2. Le condizioni legittimanti l'adozione del sequestro preventivo ex art. 321, comma 1, cod. proc. pen. consistono nel fumus commissi delicti e nel periculum in mora. 4.2.1. Circa il primo requisito, va ribadito, nel solco di un risalente e consolidato indirizzo giurisprudenziale, che, riguardo alle misure cautelari reali, non è richiesto il presupposto della gravità indiziaria, postulato, invece, in tema di cautele personali, in correlazione alla diversità - pure di rango costituzionale - dei valori coinvolti. Come ha rilevato anche la Corte costituzionale (ord. n. 153 del 2007): «Una simile ratio si riflette anche sulla ampiezza del sindacato giurisdizionale relativo alla verifica della "base fattuale" richiesta per l'adozione delle misure cautelari: valendo il paradigma della "elevata probabilità di responsabilità" nel caso delle misure cautelari personali; ed il diverso metro del "funnus commissi delict•" in tema di sequestri: e ciò tenuto conto anche del fatto che il nesso di pertinenzialità che, ai fini dell'applicabilità della cautela, deve sussistere tra oggetto del sequestro e reato, può prescindere - secondo il corrente indirizzo giurisprudenziale - da qualsiasi profilo di responsabilità del titolare del bene sequestrato». Non è sufficiente l'astratta configurabilità del reato, ma il "fumus" del reato ipotizzato dall'accusa necessita di pertinenza al caso concreto; senza che ciò implichi, però, una verifica sulla fondatezza dell'accusa. Per un verso non è sufficiente un controllo meramente cartolare e formale che si riduca allo scrutinio circa l'astratta configurabilità del reato, che sarebbe incompatibile, nella sua astrattezza, con i principi costituzionali.l Per altro verso, il metro del fumus commissi delicti in tema di sequestri è meno pregnante rispetto a quello della gravità indiziaria. In sintesi il giudice del riesame delle cautele reali deve verificare che il "fumus" del reato sia calato sul "singolo caso concreto"; mentre gli è precluso un accertamento sul merito dell'azione penale, nella precipua ottica di evitare, nella fase delle indagini preliminari, un sindacato sulla effettiva fondatezza dell'accusa (per l'ampia disamina sul tema si rimanda a Sez. U n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, cit., in motivazione, paragrafo 6.4.). 4.2.2. Il periculum in mora ricorre «quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati». Come hanno spiegato le Sezioni Unite (sentenza n. 12878 del 29/01/2003, Innocenti) il sequestro preventivo di cui al comma 1 dell'art. 321 cod. proc. pen. «presenta connotati individuanti che lo inseriscono, nell'ambito processuale, negli istituti intesi ad evitare la probabilità del verificarsi di un evento antigiuridico» e va, pertanto, disposto «nelle situazioni in cui il non assoggettamento a vincolo della cosa pertinente al reato può condurre, in pendenza dell'accertamento del reato, non solo al protrarsi del comportamento illecito ovvero alla reiterazione della condotta criminosa ma anche alla realizzazione di ulteriori pregiudizi quali nuovi effetti offensivi del bene protetto; tali effetti debbono essere connessi con l'imputazione contestata e l'intervento preventivo collegato con le finalità di repressione del reato. Più specificatamente va detto che il pericolo, in quanto probabilità di un danno futuro, deve avere caratteristiche di concretezza e richiede, quindi, un accertamento in concreto, sulla base di elementi di fatto, in ordine all'effettiva e non generica possibilità che la cosa di cui si intende vincolare la disponibilità assuma, in relazione a tutte le circostanze del fatto (natura della cosa, la sua connessione con il reato, la destinazione alla commissione dell'illecito, le circostanze del suo impiego), una configurazione strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione del reato ipotizzato ovvero alla agevolazione alla commissione di altri reati». 5. Nel caso in rassegna, l'ordinanza impugnata enuclea in modo adeguato il presupposto del fumus, mentre è carente sul profilo del periculum. 5.1. Sul fumus commissi delicti (primo motivo di ricorso). Quando si va alla sostanza dell'operazione in contestazione è agevole rilevare che — secondo gli elementi raccolti dalla pubblica accusa, illustrati ampiamente nel decreto di sequestro e ripresi dal Tribunale — il bene immobile oggetto di sequestro (bene del valore di circa 3 milioni di euro) è stato fatto uscire dal patrimonio di MSA, la quale, però, ne ha sostenuto integralmente i costi di acquisto, versando sia la maxi rata iniziale sia tutti i canoni di leasing (direttamente alla concedente fino al mese di marzo 2009 e poi tramite [OSCURATO:SOCIETA] che formalmente le era subentrata nel contratto). Nel 2016, al termine del leasing, [OSCURATO:SOCIETA] (vale a dire un'altra società riferibile comunque a Montante) si è trovata proprietaria di un immobile del valore di 3 milioni di euro a fronte di un esborso di meno di 300mila euro, pari a un decimo del valore del bene, esborso che si appalesava incongruo già al momento della cessione del contratto di leasing ad MSA ad [OSCURATO:SOCIETA]: appena 141.000,00 euro, a fronte di rate di locazione già versate per oltre oltre 1.500.000,00 euro. Non solo. [OSCURATO:SOCIETA], una volta acquisita la proprietà formale del bene nel 2016, grazie al pagamento del prezzo sostenuto quasi per intero dalla fallita MSA, ha continuato a beneficiare dei canoni di locazione che MSA ha proseguito a versare, spesso in via anticipata, negli anni 2016, 2017, 2017, 2018 e 2019, per il godimento di un bene che doveva essere suo, drenando così verso [OSCURATO:SOCIETA] ulteriori risorse. In sostanza, tramite un artificio negoziale, il bene immobile di cui si discute è uscito dal patrimonio della società fallita - che, di fatto, lo aveva acquistato - e così sottratto alla garanzia dei creditori. Tali elementi concreti risultano pienamente coerenti rispetto alla fattispecie penale oggetto di contestazione, che si configura in presenza di condotte volte a impedire che un bene del fallito sia utilizzato per il soddisfacimento dei diritti della massa dei creditori. Invero, secondo l'insegnamento della Corte di cassazione, in tema di bancarotta fraudolenta, integra la condotta tipica di occultamento il comportamento del fallito che, mediante atti o contratti simulati, faccia apparire come non più suoi beni che continuano ad appartenergli, in modo da celare una situazione giuridica che consentirebbe di assoggettare detti beni all'azione esecutiva concorsuale (Sez. 5, n. 46692 del 03/10/2016, Marzio, Rv. 268637; (Sez. 5, n. 46921 del 15 novembre 2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 237981; Sez. 5, n. 128 del 08/02/1968, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 107576). La giurisprudenza citata in ricorso sul contratto di leasing non è pertinente poiché afferisce a contratti in corso alla data del fallimento, mentre nella specie viene in rilievo proprio un trasferimento (simulato attraverso vari artifizi negoziali) di un bene immobile dal patrimonio della fallita a quello di una terza società controllata dal medesimo soggetto. 5.2. Sul rapporto di pertinenza al reato (terzo motivo di ricorso). L'art. 321 comma 1, cod. proc. pen. consente il sequestro delle cose pertinenti al reato.Non può revocarsi in dubbio che in tale categoria rientri il bene oggetto della distrazione punita dagli artt. 216, comma primo, n. 1, e 223 comma primo, legge fall. (cfr. Sez. 5, n. 17586 del 22/03/2021, Onorati in motivazione). 5.3. Sul periculum in mora (secondo, quarto e quinto motivo di ricorso). Come già chiarito, l'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. autorizza il ricorso al vincolo cautelare reale in presenza del «pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati». Va ricordato che anche nel procedimento di riesame reale — in virtù del rinvio operato dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. — opera, di regola, il disposto dell'art. 309, comma 9, ultima parte, cod. proc. pen. per cui il tribunale del riesame annulla il provvedimento impugnato se la motivazione manca o non contiene la autonoma valutazione degli elementi che ne costituiscono il necessario fondamento, nonché degli elementi forniti dalla difesa (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789, che, tra l'altro, enumera le eccezioni a tale regola). Siffatta previsione risponde a uno dei principali obiettivi perseguiti dalla riforma del 2015 consistente nel «sanzionare qualsiasi prassi di automatico recepimento, ad opera del giudice, delle tesi dell'Ufficio richiedente, così da rendere effettivo il doveroso controllo giurisdizionale preteso dalla Costituzione prima che dalla legge ordinaria, e da rendere altresì forte la dimostrazione della specifica valutazione dell'organo giudiziario di prima istanza sui requisiti fondanti la misura, precludendone la sanatoria che potrebbe derivare dall' intervento surrogatorio pieno del giudice della impugnazione, pure rimasto previsto nello stesso comma 9» (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, in motivazione). 5.1. Occorre verificare, quindi, in primo luogo, se il provvedimento di sequestro contenga o meno una motivazione e una autonoma valutazione sul punto del periculum in mora, giacché, in caso di risposta negativa, non sarebbe consentito un intervento integrativo del Tribunale del riesame. 5.1.1. Il decreto di sequestro in esame spiega che: «ove l'immobile rimanesse privo di vincoli, ben potrebbe, attraverso il meccanismo della cessione del contratto di leasing che può allo stato della disamina definirsi fraudolento, essere sottratto in via definitiva, con conseguente pregiudizio per gli aventi diritto e le loro legittime aspettative». 5.1.2. Ritiene il collegio che il giudice per le indagini preliminari abbia colto, in qualche modo, il nucleo essenziale della questione laddove fa riferimento al pericolo che la libera disponibilità del bene in capo ad [OSCURATO:SOCIETA] potrebbe consentire la "sottrazione definitiva" dell'immobile stesso, al di là della erronea indicazione dello strumento negoziale attraverso cui tale pericolo potrebbe concretizzarsi (cessione di un contratto di leasing estinto da anni). Ergo una motivazione esiste, è dotata di autonomia, dunque non viene integrato un vizio irrimediabile, seppure lo scarno apparato argomentativo necessiti di ulteriore sviluppo. 5.2. Va esaminato, allora, l'intervento svolto dal giudice del riesame. 5.2.1. Il Tribunale prende atto che è «errato il riferimento del gip al rischio che possa avvenire in futuro una cessione del contratto di leasing, essendo tale negozio ormai cessato» e — dopo aver escluso, condivisibilmente, che «non ci si trovi di fronte a un'ipotesi di carenza assoluta di motivazione», bensì «di motivazione incompleta che è ben possibile integrare» — enuclea lo scopo del vincolo cautelare nel fine di evitare che il bene, oggetto di distrazione, «si consolidi nel patrimonio del soggetto terzo». Una simile prospettazione richiama un concetto di difficile apprezzamento in diritto e risulta distonica rispetto al mezzo di cautela in rassegna. [OSCURATO:SOCIETA] è la formale proprietaria del bene, non è dato comprendere quale ulteriore atto o comportamento potrebbe "consolidare" il bene nel patrimonio della società che già ne dispone in base al diritto reale più ampio ed esteso conosciuto dal nostro ordinamento giuridico. La prospettiva è un'altra: quella della "definitiva sottrazione" evocata nel decreto di sequestro, ma non sviluppata dal Tribunale. Un simile argomento tradisce quella "promessa", che il Tribunale si era assunto in limine, di integrare l'impianto motivazionale appena abbozzato dal giudice per le indagini preliminari. 5.2.2. Questo collegio ritiene che, in ragione di tale vulnus, la motivazione della ordinanza impugnata, pur graficamente presente, si sostanzi in argomentazioni non riferite a ben individuati elementi normativi, probatori e processuali. Essa, pertanto, non assolve la sua necessaria funzione di illustrazione della decisione adottata in punto di sussistenza del periculum in mora. Si è dunque in presenza non di un vizio riconducibile alla previsione dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (non deducibile ex art. 325 cod. proc. pen.) ma di un vizio della motivazione così radicale da rendere l'apparato argomentativo del tutto mancante sul profilo in rassegna e privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, come tale, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; nonché Sez. U, n. 25933 del 29/05/2008, Malgioglio e Sez. U, n. 23166 del 28/05/2020, Mazzitelli, non massimate sul punto). Ciò configura la violazione della norma di cui all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. che prescrive la motivazione delle sentenze e delle ordinanze a pena di nullità dunque deducibile, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen, anche in sede di ricorso per cassazione avverso le ordinanze di riesame reale. 6. Consegue che l'ordinanza deve essere annullata con rinvio, per nuovo giudizio, al Tribunale di Asti; il Tribunale del riesame, ponendosi in linea con i principi sopra richiamati, dovrà svolgere un accertamento in concreto, sulla base di specifici elementi di fatto, in ordine all'effettiva e non generica possibilità che la cosa di cui si intende vincolare la disponibilità assuma — in relazione a tutte le circostanze del fatto (natura della cosa, la sua connessione con il reato, la destinazione alla commissione dell'illecito, le circostanze del suo impiego) e tenendo conto delle specifiche allegazioni difensive — una configurazione strumentale rispetto all'aggravamento o alla protrazione del reato ipotizzato ovvero alla age