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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 07237/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33343/2019 proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CONSIGLIO LUIGI, [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DELL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 25, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro UNIVERISTA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro twor2,,,ra2prsentato e difeso dagli Avv.ti GAETANO PRUDENTEYé isVA-Rrad elettivamente domiciliati in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA SLAUTE, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende; - controricorrenti - e REGIONE PUGLIA, in persona del legale rappresentante p.t. -intimata- avverso la sentenza n. 942/2019 della Corte d'Appello di Bari, depositata il 30.04.2019, N.R.G. 1192/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.01.2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, per quello che ancora rileva, dichiarata l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno per mancato e/o erroneo recepimento della direttiva n. 93/2016/CEE da parte dello Stato italiano e il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia, del Ministero della salute, del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca e del Ministero delle Finanze, dell'Università degli studi di [OSCURATO:PERSONA] - rigettava nel merito tutte le altre domande proposte dai medici specializzandi indicati in epigrafe che avevano chiesto accertarsi: - la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l'Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] e la conseguente condanna dei resistenti al pagamento delle differenze retributive dovute a titolo di "retribuzione adeguata" nella misura di cui alla direttiva n. 93/2016 mediante applicazione retroattiva della disciplina entrata in vigore solo a decorrere dal 2007; - in subordine la condanna delle parti convenute in solido, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 al pagamento dell'incremento annuale delle borse di studio in relazione al tasso di inflazione programmato e alla rideterminazione triennale in funzione del miglioramento stipendiale minimo previsto dal c.c.n.l. del SSN per i medici neoassunti, nonché al risarcimento del danno per mancata attuazione della direttiva n. 93 del 2016 sino al 2007.

Avverso detta pronunzia proponevano ricorso per cassazione gli specializzandi con quattro motivi.

Resistevano con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della salute, il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca e il Ministero delle Finanze.

Resisteva altresì con separato controricorso l'Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA], depositando anche memoria di discussione.

Restava intimata la Regione Puglia. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione, in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: dell'art. 7 del dl. n. 384 del 1992, conv. in 1. n. 438 del 1992; dell'art. 3, comma 36, della

1. n. 537 del 1993; dell'art. 1, comma 33, della

1. n. 549/1995; dell'art. 1, commi 66 e 67, della

1. n. 662 del 1996; dell'art. 32, comma 12, della

1. n. 488 del 1999; dell'art. 36 della

1. n. 289 del 2002.

I ricorrenti lamentano il mancato riconoscimento dell'adeguamento della borsa di studio per rideterminazione triennale in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla c.c.n.l. del personale medico del SSN di prima nomina, ex art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991.

Sostengono che sarebbe maturato il giudicato sulla pronunzia di primo grado con la quale era stato riconosciuto il diritto all'adeguamento triennale sulla base del rilievo che l'Università avrebbe chiesto la riforma della sentenza con esclusivo riguardo alla "condanna della sola Università di Bari alla corresponsione in favore dei ricorrenti degli importi conseguenti alla rideterminazione triennale delle borse di studio percepite" e che le altre parti pubbliche, Ministeri e Presidenza del Consiglio, avrebbero posto appello incidentale condizionato nei seguenti termini: "il rigetto dell'appello relativamente alla questione della legittimazione passiva determinerebbe l'assenza di interesse all'impugnazione in capo alle Amministrazioni in epigrafe in relazione a qualsiasi capo della sentenza.

Tuttavia, nella denegata ipotesi in cui Codesta Corte adita dovesse riconoscere una legittimazione passiva in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministeri in epigrafe, in via esclusiva ovvero in solido con l'Università di Bari, si propone appello incidentale in merito all'avvenuto riconoscimento del diritto alla rideterminazione triennale delle borse di studio".

Dai passaggi innanzi ricordati degli atti di appello rispettivamente dell'Università e delle altre parti pubbliche innanzi indicate (ger. pag. 14 del ricorso per cassazione), i medici specializzandi traggono la conclusione che sia maturato il giudicato sul loro diritto all'adeguamento triennale.

Insistono che l'appello dell'Università non abbia mai riguardato il diritto alla rideterminazione, ma solo i soggetti legittimati, di tal che la riforma della Corte territoriale anche sull'an del diritto sarebbe erronea, stante la proposizione da parte della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri di un appello incidentale condizionato (qualificato a pag. 14 ultimo capoverso anche come tardivo).

Si insiste nel diritto alla rideterminazione triennale, chiedendosi un mutamento di giurisprudenza rispetto alla via tracciata da Cass. n. 4449/2018.

2. Con il secondo mezzo, in relazione ai n. 3 e 5 dell'art 360 c.p.c., si rappresenta esservi stata omessa pronunzia e violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 c.c.

Si sostiene che la Corte territoriale, quanto alle posizioni dei medici iscritti in anni anteriori al 1998, abbia errato nel non ritenere la prescrizione decennale dei crediti derivanti dalla rideterminazione triennale, oltre che nel computo del termine a quo della prescrizione.

Viene lamentato che il giudice di merito avrebbe ritenuto la prescrizione in assenza di eccezione da parte dell'Università di [OSCURATO:PERSONA], essendo stata sollevata l'eccezione solo dai Ministeri e dalla Presidenza del Consiglio.

Ci si duole altresì che nelle fasi di merito non sarebbero stati valorizzati gli atti interruttivi della prescrizione anteriori alla notifica del ricorso.

3. La terza doglianza, relativa all'adeguamento per indicizzazione annuale, lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. delle seguenti norme: art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991; art. 7, comma 5, del d.l. n. 384/1992, conv. in I. n. 438/1992; art. 3, comma 36,

1. n. 537/1993; art. 1, comma 33,

1. n. 549/1995; art. 32, comma 12,

1. n. 449 del 1997; art. 221. n. 488 del 1999; art. 3, comma 36,1. n. 289 del 2002.Viene contestato il mancato riconoscimento dell'adeguamento della borsa di studio per indicizzazione annuale in funzione di adeguamento al costo della vita, ex art. 6 del d.lgs. n. 257/1991.

4. Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: dell'art. 112 c.p.c.; dell'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999; dell'art. 6, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 257 del 1991.

Viene lamentata l'omessa pronunzia in merito ad un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., in relazione alla mancata declaratoria di legittimazione passiva e responsabilità solidale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri convenuti in giudizio e dell'Università.

5. Il primo motivo di appello presenta profili di inammissibilità e profili di infondatezza.

5.1. Va in primo luogo rilevato come la questione della maturazione del giudicato interno non sia in alcun modo collegata con le norme di cui si assume la violazione ed indicate al punto 1), di modo che essa risulta erroneamente formulata.

5.1. In ogni caso la doglianza è altresì del tutto infondata alla luce di quanto dagli stessi ricorrenti in cassazione rappresentato attraverso la trascrizione delle conclusioni dell'atto di appello dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio.

Dette parti pubbliche, infatti, hanno presentato appello incidentale condizionato, per il caso che fosse stata ritenuta legittimata passiva una di esse.

Ebbene, la sentenza della Corte territoriale, puntualmente esaminata la questione della legittimazione passiva, negata quella dell'Università, dei Ministeri e della Regione, ha affermato essere legittimata passiva, rispetto alle domande proposte la Presidenza del Consiglio, sicché - ritenuta la legittimazione di detta parte - correttamente il giudice di secondo grado ha poi proceduto all'esame dell'appello incidentale, negando in radice il diritto alla rideterminazione triennale.

Dunque nessun giudicato si è formato sul punto.

5.2. Quanto alla mera affermazione della tardività dell'appello condizionato compiuta, sembra, del tutto tralaticiamente nel corso a - ingw":" ; - -) del motivo, senza alcun altra esplicitazione o chiarimento (cfr. pag. 14 ultimo capoverso del ricorso per cassazione), si osserva, in armonia con il consolidato orientamento sul punto del giudice di legittimità, che detto capo del motivo è inammissibile.

Esso infatti avrebbe dovuto essere fatto valere dal ricorrente non, ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c., con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale (peraltro nemmeno individuata - cfr. le norme innanzi richiamate al punto 1 che attengono tutte alla questione sostanziale della quale si dirà infra e non alla questione processuale che qui si sta esaminando), com'è stato erroneamente fatto, ma piuttosto ex art. 360 n. 4 c.p.c.

Quest'ultimo, infatti, è il solo canale di accesso al giudice di legittimità attraverso il quale è consentito alla parte di chiedere alla S.C. - in tal caso giudice anche del fatto processuale - di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello e di quello incidentale e, nella specie, della tardività di quest'ultimo; pertanto, alla mancata deduzione del vizio nei termini indicati, che si traduce in un difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito che impedisce il riscontro "ex actis" dell'assunta omissione (la tardività dell'appello incidentale), consegue l'inammissibilità del motivo, quanto agli aspetti di cui si sta discutendo (in termini, si veda, tra le tante, la recentissima Sez.

L. n. 29952/2022, sebbene riferita alla deduzione del mancato esame da parte del giudice di seconde cure di alcuni motivi dell'atto di appello).

5.3. Resta da esaminare nel merito la questione se spetti o meno ai medici specializzandi la rideterminazione triennale della borsa di studio.

Il tema è stata affrontato e risolto di recente da numerose pronunzie.

Fra le massimate si ricordano, Sez.

L. n. 4449/2018, ma anche Sez. 3-6 n. 13572/2019. [OSCURATO:PERSONA] condivide il percorso ermeneutico e le conclusioni di dette decisioni, sicché, non essendovi ragioni che imponganodna rirneditazione, ad esse si riporta anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., 41' ffermando che l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 257 del 1991, in quanto l'art. 32, comma 12, della

1. n. 449 del 1997, con disposizione confermata dall'art. 36, comma 1, della

1. n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l'applicazione del citato art. 6.

5.4. Ne consegue il rigetto della domanda di adeguamento triennale proposta da tutti i medici specializzandi, eccezion fatta per [OSCURATO:PERSONA], il solo ricorrente in cassazione iscritto alla scuola di specializzazione anteriormente al 1997, la cui posizione sarà esaminata al punto che segue.

6. Con il secondo motivo, in relazione alla sola posizione del dott. [OSCURATO:PERSONA], cui sarebbe spettato l'adeguamento triennale in armonia con l'insegnamento del giudice di legittimità innanzi ricordato, in quanto iscrittosi al percorso di specializzazione in anni anteriori al 1998, viene lamentata, come visto, l'erroneità della decisione di merito, quanto alla ritenuta prescrizione.

6.1. Il mezzo non merita accoglimento in tutte le sue articolazioni.

6.2. Quanto al primo aspetto, l'aver ritenuto l'operatività della prescrizione quinquennale, anziché decennale, il motivo non si confronta affatto con il decisum, atteso che, a differenza di quanto dedotto nel ricorso per cassazione, la Corte di Appello ritiene proprio l'operatività, nel caso di specie, della prescrizione decennale (si veda pag. 11 prima parte della sentenza della Corte di Appello), ne consegue l'inammissibilità della doglianza nel suo complesso.

6.3. Quanto alla seconda questione proposta, del pari essa si profila inammissibile in quanto non coglie il percorso motivazionale della sentenza di appello (cfr. pag. 6), laddove viene esclusa la legittimazione passiva di tutte le altre parti pubbliche convenute in giudizio nella fase di merito, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di modo che a nulla rileva che l'eccezione di prescrizione non sia stata proposta dall'Università, atteso che essa è stata ritualmente proposta proprio dal legittimato passivo, ovvero dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6.4. Del pari l'ultimo capo in cui è articolato il motivo è, infine, inammissibile per difetto di specificità e conseguente violazione dell'art. 366 c.p.c. non essendo stato allegato, né quale documentazione sarebbe stata versata in atti al fine di dimostrare l'interruzione della prescrizione, né quando sarebbe stata prodotta nelle fasi di merito.

La genericità della deduzione ridonda in inammissibilità.

7. Il terzo motivo di ricorso insiste nella pretesa dell'adeguamento di indicizzazione annuale delle borse di studio dei medici specializzandi.

Detto aspetto è stato anch'esso affrontato di recente dalla S.C. e alle conclusioni ed al percorso motivazionale seguito, tra le massimate, a sia da Sez.

L. n. 9104/2021 e, più di recente, da Sez.

L, n. 9104/2021, il Collegio si riporta, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., riaffermando che in tema di trattamento economico dei medici specializzandi e con riferimento alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, l'importo della borsa di studio prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 1992-1993 al 2004-2005, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7 del dl. n. 384 del 1992 (ed analoghe normative successive), senza che il blocco di tale incremento possa dirsi irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato.

Non vi sono ragioni insomma per discostarsi da detto orientamento, di modo che anche il terzo motivo va rigettato.

8. Il quarto mezzo, si ricorda, insiste sulla sussistenza di una ipotesi di responsabilità solidale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri evocati in giudizio e dell'Università.

La questione, come si è innanzi ricordato, è stata proposta sia sotto il prisma dell'art. 360 n. 3 che sotto quello del n. 5 c.p.c.

Ebbene, il mancato accoglimento dei primi tre motivi, esonera dall'esame della questione relativa alla legittimazione passiva, pur osservandosi sinteticamente che il mezzo, già inammissibile quanto alla prospettazione compiuta ai sensi dell'art. 5 c.p.c. non venendo in alcun modo in rilievo "un fatto", è altresì infondato, condividendosi le argomentazioni spese dalla Corte territoriale (cfr. pag. 6) nella individuazione del soggetto legittimato passivo.

9. conclusivamente il ricorso va rigettato, le spese seguono la soccombenza tra le parti costituite; nulla per le spese quanto alla parte pubblica rimasta intimata.

10. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti.

P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate: - in C 200,00 per esborsi ed C 3.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15`)/0 ed agli accessori di legge in favore dell'Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA]; - in 200,00 per esborsi ed C 5000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della salute, del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti proce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 33343/2019 proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CONSIGLIO LUIGI, [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DELL'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 25, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro UNIVERISTA' [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro twor2,,,ra2prsentato e difeso dagli Avv.ti GAETANO PRUDENTEYé isVA-Rrad elettivamente domiciliati in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], MINISTERO DELLA SLAUTE, MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE, in persona dei rispettivi rappresentanti legali pro tempore, elettivamente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che li rappresenta e difende; - controricorrenti - e REGIONE PUGLIA, in persona del legale rappresentante p.t. -intimata- avverso la sentenza n. 942/2019 della Corte d'Appello di Bari, depositata il 30.04.2019, N.R.G. 1192/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.01.2023 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, per quello che ancora rileva, dichiarata l'incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Roma, con riferimento alla domanda di risarcimento del danno per mancato e/o erroneo recepimento della direttiva n. 93/2016/CEE da parte dello Stato italiano e il difetto di legittimazione passiva della Regione Puglia, del Ministero della salute, del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca e del Ministero delle Finanze, dell'Università degli studi di [OSCURATO:PERSONA] - rigettava nel merito tutte le altre domande proposte dai medici specializzandi indicati in epigrafe che avevano chiesto accertarsi: - la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato con l'Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA] e la conseguente condanna dei resistenti al pagamento delle differenze retributive dovute a titolo di "retribuzione adeguata" nella misura di cui alla direttiva n. 93/2016 mediante applicazione retroattiva della disciplina entrata in vigore solo a decorrere dal 2007; - in subordine la condanna delle parti convenute in solido, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991 al pagamento dell'incremento annuale delle borse di studio in relazione al tasso di inflazione programmato e alla rideterminazione triennale in funzione del miglioramento stipendiale minimo previsto dal c.c.n.l. del SSN per i medici neoassunti, nonché al risarcimento del danno per mancata attuazione della direttiva n. 93 del 2016 sino al 2007. Avverso detta pronunzia proponevano ricorso per cassazione gli specializzandi con quattro motivi. Resistevano con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della salute, il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca e il Ministero delle Finanze. Resisteva altresì con separato controricorso l'Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA], depositando anche memoria di discussione. Restava intimata la Regione Puglia. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione e falsa applicazione, in relazione agli artt. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: dell'art. 7 del dl. n. 384 del 1992, conv. in 1. n. 438 del 1992; dell'art. 3, comma 36, della 1. n. 537 del 1993; dell'art. 1, comma 33, della 1. n. 549/1995; dell'art. 1, commi 66 e 67, della 1. n. 662 del 1996; dell'art. 32, comma 12, della 1. n. 488 del 1999; dell'art. 36 della 1. n. 289 del 2002. I ricorrenti lamentano il mancato riconoscimento dell'adeguamento della borsa di studio per rideterminazione triennale in funzione del miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla c.c.n.l. del personale medico del SSN di prima nomina, ex art. 6 d.lgs. n. 257 del 1991. Sostengono che sarebbe maturato il giudicato sulla pronunzia di primo grado con la quale era stato riconosciuto il diritto all'adeguamento triennale sulla base del rilievo che l'Università avrebbe chiesto la riforma della sentenza con esclusivo riguardo alla "condanna della sola Università di Bari alla corresponsione in favore dei ricorrenti degli importi conseguenti alla rideterminazione triennale delle borse di studio percepite" e che le altre parti pubbliche, Ministeri e Presidenza del Consiglio, avrebbero posto appello incidentale condizionato nei seguenti termini: "il rigetto dell'appello relativamente alla questione della legittimazione passiva determinerebbe l'assenza di interesse all'impugnazione in capo alle Amministrazioni in epigrafe in relazione a qualsiasi capo della sentenza. Tuttavia, nella denegata ipotesi in cui Codesta Corte adita dovesse riconoscere una legittimazione passiva in capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Ministeri in epigrafe, in via esclusiva ovvero in solido con l'Università di Bari, si propone appello incidentale in merito all'avvenuto riconoscimento del diritto alla rideterminazione triennale delle borse di studio". Dai passaggi innanzi ricordati degli atti di appello rispettivamente dell'Università e delle altre parti pubbliche innanzi indicate (ger. pag. 14 del ricorso per cassazione), i medici specializzandi traggono la conclusione che sia maturato il giudicato sul loro diritto all'adeguamento triennale. Insistono che l'appello dell'Università non abbia mai riguardato il diritto alla rideterminazione, ma solo i soggetti legittimati, di tal che la riforma della Corte territoriale anche sull'an del diritto sarebbe erronea, stante la proposizione da parte della Presidenza del Consiglio e dei Ministeri di un appello incidentale condizionato (qualificato a pag. 14 ultimo capoverso anche come tardivo). Si insiste nel diritto alla rideterminazione triennale, chiedendosi un mutamento di giurisprudenza rispetto alla via tracciata da Cass. n. 4449/2018. 2. Con il secondo mezzo, in relazione ai n. 3 e 5 dell'art 360 c.p.c., si rappresenta esservi stata omessa pronunzia e violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 c.c. Si sostiene che la Corte territoriale, quanto alle posizioni dei medici iscritti in anni anteriori al 1998, abbia errato nel non ritenere la prescrizione decennale dei crediti derivanti dalla rideterminazione triennale, oltre che nel computo del termine a quo della prescrizione. Viene lamentato che il giudice di merito avrebbe ritenuto la prescrizione in assenza di eccezione da parte dell'Università di [OSCURATO:PERSONA], essendo stata sollevata l'eccezione solo dai Ministeri e dalla Presidenza del Consiglio. Ci si duole altresì che nelle fasi di merito non sarebbero stati valorizzati gli atti interruttivi della prescrizione anteriori alla notifica del ricorso. 3. La terza doglianza, relativa all'adeguamento per indicizzazione annuale, lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. delle seguenti norme: art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 257 del 1991; art. 7, comma 5, del d.l. n. 384/1992, conv. in I. n. 438/1992; art. 3, comma 36, 1. n. 537/1993; art. 1, comma 33, 1. n. 549/1995; art. 32, comma 12, 1. n. 449 del 1997; art. 221. n. 488 del 1999; art. 3, comma 36,1. n. 289 del 2002.Viene contestato il mancato riconoscimento dell'adeguamento della borsa di studio per indicizzazione annuale in funzione di adeguamento al costo della vita, ex art. 6 del d.lgs. n. 257/1991. 4. Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.: dell'art. 112 c.p.c.; dell'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999; dell'art. 6, commi 1, 2 e 3, d.lgs. n. 257 del 1991. Viene lamentata l'omessa pronunzia in merito ad un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., in relazione alla mancata declaratoria di legittimazione passiva e responsabilità solidale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri convenuti in giudizio e dell'Università. 5. Il primo motivo di appello presenta profili di inammissibilità e profili di infondatezza. 5.1. Va in primo luogo rilevato come la questione della maturazione del giudicato interno non sia in alcun modo collegata con le norme di cui si assume la violazione ed indicate al punto 1), di modo che essa risulta erroneamente formulata. 5.1. In ogni caso la doglianza è altresì del tutto infondata alla luce di quanto dagli stessi ricorrenti in cassazione rappresentato attraverso la trascrizione delle conclusioni dell'atto di appello dei Ministeri e della Presidenza del Consiglio. Dette parti pubbliche, infatti, hanno presentato appello incidentale condizionato, per il caso che fosse stata ritenuta legittimata passiva una di esse. Ebbene, la sentenza della Corte territoriale, puntualmente esaminata la questione della legittimazione passiva, negata quella dell'Università, dei Ministeri e della Regione, ha affermato essere legittimata passiva, rispetto alle domande proposte la Presidenza del Consiglio, sicché - ritenuta la legittimazione di detta parte - correttamente il giudice di secondo grado ha poi proceduto all'esame dell'appello incidentale, negando in radice il diritto alla rideterminazione triennale. Dunque nessun giudicato si è formato sul punto. 5.2. Quanto alla mera affermazione della tardività dell'appello condizionato compiuta, sembra, del tutto tralaticiamente nel corso a - ingw":" ; - -) del motivo, senza alcun altra esplicitazione o chiarimento (cfr. pag. 14 ultimo capoverso del ricorso per cassazione), si osserva, in armonia con il consolidato orientamento sul punto del giudice di legittimità, che detto capo del motivo è inammissibile. Esso infatti avrebbe dovuto essere fatto valere dal ricorrente non, ai sensi del n. 3 dell'art. 360 c.p.c., con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale (peraltro nemmeno individuata - cfr. le norme innanzi richiamate al punto 1 che attengono tutte alla questione sostanziale della quale si dirà infra e non alla questione processuale che qui si sta esaminando), com'è stato erroneamente fatto, ma piuttosto ex art. 360 n. 4 c.p.c. Quest'ultimo, infatti, è il solo canale di accesso al giudice di legittimità attraverso il quale è consentito alla parte di chiedere alla S.C. - in tal caso giudice anche del fatto processuale - di effettuare l'esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anche dell'atto di appello e di quello incidentale e, nella specie, della tardività di quest'ultimo; pertanto, alla mancata deduzione del vizio nei termini indicati, che si traduce in un difetto di identificazione del preteso errore del giudice del merito che impedisce il riscontro "ex actis" dell'assunta omissione (la tardività dell'appello incidentale), consegue l'inammissibilità del motivo, quanto agli aspetti di cui si sta discutendo (in termini, si veda, tra le tante, la recentissima Sez. L. n. 29952/2022, sebbene riferita alla deduzione del mancato esame da parte del giudice di seconde cure di alcuni motivi dell'atto di appello). 5.3. Resta da esaminare nel merito la questione se spetti o meno ai medici specializzandi la rideterminazione triennale della borsa di studio. Il tema è stata affrontato e risolto di recente da numerose pronunzie. Fra le massimate si ricordano, Sez. L. n. 4449/2018, ma anche Sez. 3-6 n. 13572/2019. [OSCURATO:PERSONA] condivide il percorso ermeneutico e le conclusioni di dette decisioni, sicché, non essendovi ragioni che imponganodna rirneditazione, ad esse si riporta anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., 41' ffermando che l'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma 1, del d. lgs. n. 257 del 1991, in quanto l'art. 32, comma 12, della 1. n. 449 del 1997, con disposizione confermata dall'art. 36, comma 1, della 1. n. 289 del 2002, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l'applicazione del citato art. 6. 5.4. Ne consegue il rigetto della domanda di adeguamento triennale proposta da tutti i medici specializzandi, eccezion fatta per [OSCURATO:PERSONA], il solo ricorrente in cassazione iscritto alla scuola di specializzazione anteriormente al 1997, la cui posizione sarà esaminata al punto che segue. 6. Con il secondo motivo, in relazione alla sola posizione del dott. [OSCURATO:PERSONA], cui sarebbe spettato l'adeguamento triennale in armonia con l'insegnamento del giudice di legittimità innanzi ricordato, in quanto iscrittosi al percorso di specializzazione in anni anteriori al 1998, viene lamentata, come visto, l'erroneità della decisione di merito, quanto alla ritenuta prescrizione. 6.1. Il mezzo non merita accoglimento in tutte le sue articolazioni. 6.2. Quanto al primo aspetto, l'aver ritenuto l'operatività della prescrizione quinquennale, anziché decennale, il motivo non si confronta affatto con il decisum, atteso che, a differenza di quanto dedotto nel ricorso per cassazione, la Corte di Appello ritiene proprio l'operatività, nel caso di specie, della prescrizione decennale (si veda pag. 11 prima parte della sentenza della Corte di Appello), ne consegue l'inammissibilità della doglianza nel suo complesso. 6.3. Quanto alla seconda questione proposta, del pari essa si profila inammissibile in quanto non coglie il percorso motivazionale della sentenza di appello (cfr. pag. 6), laddove viene esclusa la legittimazione passiva di tutte le altre parti pubbliche convenute in giudizio nella fase di merito, ad eccezione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di modo che a nulla rileva che l'eccezione di prescrizione non sia stata proposta dall'Università, atteso che essa è stata ritualmente proposta proprio dal legittimato passivo, ovvero dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 6.4. Del pari l'ultimo capo in cui è articolato il motivo è, infine, inammissibile per difetto di specificità e conseguente violazione dell'art. 366 c.p.c. non essendo stato allegato, né quale documentazione sarebbe stata versata in atti al fine di dimostrare l'interruzione della prescrizione, né quando sarebbe stata prodotta nelle fasi di merito. La genericità della deduzione ridonda in inammissibilità. 7. Il terzo motivo di ricorso insiste nella pretesa dell'adeguamento di indicizzazione annuale delle borse di studio dei medici specializzandi. Detto aspetto è stato anch'esso affrontato di recente dalla S.C. e alle conclusioni ed al percorso motivazionale seguito, tra le massimate, a sia da Sez. L. n. 9104/2021 e, più di recente, da Sez. L, n. 9104/2021, il Collegio si riporta, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., riaffermando che in tema di trattamento economico dei medici specializzandi e con riferimento alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, l'importo della borsa di studio prevista dall'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991, non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 1992-1993 al 2004-2005, in applicazione di quanto disposto dall'art. 7 del dl. n. 384 del 1992 (ed analoghe normative successive), senza che il blocco di tale incremento possa dirsi irragionevole, iscrivendosi in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato. Non vi sono ragioni insomma per discostarsi da detto orientamento, di modo che anche il terzo motivo va rigettato. 8. Il quarto mezzo, si ricorda, insiste sulla sussistenza di una ipotesi di responsabilità solidale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri evocati in giudizio e dell'Università. La questione, come si è innanzi ricordato, è stata proposta sia sotto il prisma dell'art. 360 n. 3 che sotto quello del n. 5 c.p.c. Ebbene, il mancato accoglimento dei primi tre motivi, esonera dall'esame della questione relativa alla legittimazione passiva, pur osservandosi sinteticamente che il mezzo, già inammissibile quanto alla prospettazione compiuta ai sensi dell'art. 5 c.p.c. non venendo in alcun modo in rilievo "un fatto", è altresì infondato, condividendosi le argomentazioni spese dalla Corte territoriale (cfr. pag. 6) nella individuazione del soggetto legittimato passivo. 9. conclusivamente il ricorso va rigettato, le spese seguono la soccombenza tra le parti costituite; nulla per le spese quanto alla parte pubblica rimasta intimata. 10. ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dalla L. 24.12.12 n. 228, si deve dare atto della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dai ricorrenti. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate: - in C 200,00 per esborsi ed C 3.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15`)/0 ed agli accessori di legge in favore dell'Università degli Studi di [OSCURATO:PERSONA]; - in 200,00 per esborsi ed C 5000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso spese generali del 15% ed agli accessori di legge in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero della salute, del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero delle [OSCURATO:PERSONA] sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti proce
Sentenza Cassazione n. 07237/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris