CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 17 gennaio 2025
Cassazione n. 02347/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]/10/1996 avverso la sentenza emessa il 18 luglio 2024 dalla Corte di appello di Catanzaro; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha disposto la consegna di [OSCURATO:PERSONA] all'autorità giudiziaria ungherese, in esecuzione del mandato di arresto europeo emesso nei confronti del predetto per i reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, tratta di esseri umani e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione deducendo, con un unico motivo di ricorso, la violazione degli artt. 1 e ss. della legge n. 69 del 2005. Si sostiene, in primo luogo, che la Corte territoriale ha omesso di valutare l'infondatezza della notizia di reato atteso che, dalla sentenza del Tribunale di Bologna relativa ad altro procedimento a carico del ricorrente, emerge l'incompatibilità tra la data di commissione dei fatti oggetto del mandato di arresto (2022) e la circostanza che in detto periodo il ricorrente si trovava in Italia, come dichiarato dalla persona offesa nel diverso procedimento a suo carico. Si deduce, inoltre, l'illegittimità del mandato di arresto europeo ove utilizzato a fini investigativi e si richiama, riproducendo ampi brani della motivazione di una pronuncia di questa Corte e massime relative anche al motivo di rifiuto facoltativo di cui all'art. 18-bis, legge n. 69 del 2005, la giurisprudenza di legittimità sul controllo spettante all'autorità giudiziaria sul fatto reato per il quale si richiede la consegna. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato una memoria in cui ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza del motivo dedotto che, al di là della eccentricità dei riferimento giurisprudenziali riprodotti, omette di considerare l'attuale dato normativo, come risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 e, in particolare, l'eliminazione, nella procedura passiva di consegna, di ogni controllo da parte dell'autorità giudiziaria sui gravi indizi di colpevolezza (cfr. art. 17, comma 4, legge n. 69 del 2005 dal quale è stato soppresso il periodo concernente detto controllo). A tale riguardo, si è, infatti, affermato che, in tema di mandato di arresto europeo, l'eliminazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dal testo dell'art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69 del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza comporta che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (Sez. 6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118). Peraltro, proprio il venir meno della valutazione autonoma dei gravi indizi, ha comportato anche la drastica riduzione delle allegazioni al mandato di arresto, con conseguente impossibilità di fondare il motivo di ricorso sulla presunta carenza di documentazione (cfr. art. 6, legge n. 69 del 2005 e, in particolare, l'abrogazione dei commi 3, 4 e 5). Deve, infine, aggiungersi che il riferimento alla residenza in Italia del ricorrente è formulato in termini del tutto generici, sia in relazione al quadro indiziario sia in relazione alla specifica disciplina del procedimento di consegna, in assenza di una puntuale deduzione di profili tali da imporre, se del caso, l'applicazione dell'art. 19, comma 1, lett. b), legge n. 69 del 2005. 2. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69 del 2005. Così deciso il 17 gennaio 2025 Il C