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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 luglio 2026

Cassazione n. 27253/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORTE di APPELLO di MILANO;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della SostitutaProcuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto procedersi alla conversionedel ricorso in appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., con trasmissionedegli atti al Tribunale di Milano.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza resa in data 14 aprile 2026 la Corte d’appello di Milano, inaccoglimento della richiesta del Procuratore Generale di applicazione neiconfronti dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] della misura cautelare della custodia incarcere, in aggravamento rispetto a quella dell’obbligo di presentazione allap.g., sostituiva detta ultima misura con quella della custodia in carcere.2.

Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, peril tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando ununico motivo di doglianza con il quale deduceva violazione dell’art. 276 cod.proc. pen., dovendosi considerare che la sentenza n. 2792/2025 pronunciata acarico dell’imputato era divenuta irrevocabile il 14 aprile 2026 a seguito delladeclaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione presentatonell’interesse dell’imputato.Assumeva pertanto che il 16 aprile 2026, data di deposito dell’ordinanza diaggravamento della misura cautelare, la misura dell’obbligo di presentazionealla p.g. era cessata in ragione del passaggio in giudicato della sentenza dicondanna emessa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere convertito in appello ex art. 310 cod. proc. pen.,dovendosi considerare che il provvedimento con cui è dispostol'aggravamento di una misura cautelare ex art. 276 cod. proc. pen. nonè ricorribile immediatamente per cassazione ai sensi dell'art. 311, comma 2,cod. proc. pen., ma è impugnabile con l'appello previsto dall'art. 310 cod. proc.pen. (v., ex multis, Sez. 6, Ordinanza n. 4939 del 16/01/2025, C., Rv. 287587 –01).2.

Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere convertito in appello edeve essere disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano competenteai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.

P.Q.MConverte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale diMilano competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.Così deciso il 17/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORTE di APPELLO di MILANO;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona della SostitutaProcuratrice generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto procedersi alla conversionedel ricorso in appello ai sensi dell’art. 310 cod. proc. pen., con trasmissionedegli atti al Tribunale di Milano.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza resa in data 14 aprile 2026 la Corte d’appello di Milano, inaccoglimento della richiesta del Procuratore Generale di applicazione neiconfronti dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] della misura cautelare della custodia incarcere, in aggravamento rispetto a quella dell’obbligo di presentazione allap.g., sostituiva detta ultima misura con quella della custodia in carcere.2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’imputato, peril tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando ununico motivo di doglianza con il quale deduceva violazione dell’art. 276 cod.proc. pen., dovendosi considerare che la sentenza n. 2792/2025 pronunciata acarico dell’imputato era divenuta irrevocabile il 14 aprile 2026 a seguito delladeclaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione presentatonell’interesse dell’imputato.Assumeva pertanto che il 16 aprile 2026, data di deposito dell’ordinanza diaggravamento della misura cautelare, la misura dell’obbligo di presentazionealla p.g. era cessata in ragione del passaggio in giudicato della sentenza dicondanna emessa nei confronti del [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere convertito in appello ex art. 310 cod. proc. pen.,dovendosi considerare che il provvedimento con cui è dispostol'aggravamento di una misura cautelare ex art. 276 cod. proc. pen. nonè ricorribile immediatamente per cassazione ai sensi dell'art. 311, comma 2,cod. proc. pen., ma è impugnabile con l'appello previsto dall'art. 310 cod. proc.pen. (v., ex multis, Sez. 6, Ordinanza n. 4939 del 16/01/2025, C., Rv. 287587 –01).2. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere convertito in appello edeve essere disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Milano competenteai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen. P.Q.MConverte il ricorso in appello e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale diMilano competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, cod. proc. pen.Così deciso il 17/07/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteMichele [OSCURATO:PERSONA]
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