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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 maggio 2021

Cassazione n. 27074/2021

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uente Rep.

ORDINANZA 0(1 sul ricorso iscritto al numero 22744 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66M56 G811I) rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66R01 H501X), di Morbinati & Longo società tra avvocati S.p.A. -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per pro- cura [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64T60 L117I) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 8002/2019, pubblicata in data 11 aprile 2019; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 6 maggio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., opposizione al precetto di pagamento intimatole da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di titolo Ric. n. 22744/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 10 esecutivo costituito da ordinanza di assegnazione pronunciata ai sensi dell'art. 553 c.p.c..

L'opposizione è stata accolta dal Giudice di Pace di Roma.

Il Tribunale di Roma ha confermato la decisione di primo gra- do.

Ricorre la Morbinati, sulla base di quattro motivi.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]..

È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile e/o comunque manifestamente infondato.

È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c..

Ragioni della decisione

1. Il ricorso non rispetta il requisito della esposizione somma- ria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c..

Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanzia- le che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez.

U, Sen- tenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 - 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 - 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 - 01).

La prescrizione del requisito in questione non risponde ad Ric. n. 22744/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 10 un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostan- ziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il signifi- cato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impu- gnato (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 - 01; Sez.

L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 - 01).

Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza im- pugnata.

Il ricorso in esame, nell'esposizione del fatto, non presenta ta- le contenuto minimo.

Nella parte dedicata allo «Svolgimento del processo», la ricor- rente si limita a far presente che la banca intimata aveva pro- posto opposizione al precetto, dopo avere pagato gli importi dovuti in base al titolo esecutivo (con esclusione delle spese di precetto), lo stesso giorno in cui era stata notificata l'intimazione, ma non riporta (e neanche riassume in modo chiaro) gli specifici motivi posti a base dell'opposizione.

Inoltre, indica le proprie difese, svolte nel corso del giudizio di primo grado, e dà atto dell'avvenuto accoglimento dell'opposizione da parte del giudice di pace, ma non illustra in alcun modo le ragioni poste a base della suddetta decisione.

In mancanza di tali indicazioni (non adeguatamente ricavabili neanche dall'esposizione a sostegno dei singoli motivi di ricor- Ric. n. 22744/2019 — Sez. 6-3 — Ad. 6 maggio 2021 — Ordinanza — Pagina 3 di 10 so), ad avviso della Corte deve escludersi che sia stata fornita una adeguata rappresentazione, chiara e completa, dei fatti di causa, sostanziali e processuali, che permetta di bene inten- dere il significato e la portata delle censure rivolte al provve- dimento impugnato.

Di conseguenza, non è possibile accedere all'esame del merito del ricorso, il quale va pertanto dichiarato inammissibile.

2. Anche a scopo di completezza espositiva, è opportuno ag- giungere che, per quello che è possibile evincere dal ricorso (nonostante le segnalate lacune espositive), le specifiche cen- sure avanzate dalla ricorrente non potrebbero comunque tro- vare accoglimento, essendo esse stesse di per sé inammissibili e/o, comunque, manifestamente infondate (e come tali ancora una volta inammissibili) ai sensi dell'art. 360 bis n. 1 c.p.c.. 2.1 Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Erroneo ri- getto dell'istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere - Violazione e falsa applicazione dell'articolo (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.)».

La ricorrente sostiene che il tribunale avrebbe errato nell'escludere la cessazione della materia del contendere sull'opposizione della banca intimata, invocata da essa oppo- sta sul presupposto che il precetto opposto era "perento", per scadenza del termine di efficacia di novanta giorni previsto dall'art. 481 c.p.c., quanto meno al momento della prima udienza di comparizione delle parti nel giudizio di opposizione.

È sufficiente in proposito rilevare, al di là di ogni altra conside- razione, che ai sensi dell'art. 481, comma 2, c.p.c., il termine di efficacia del precetto resta sospeso qualora avverso lo stes- so, come nella specie, sia stata proposta opposizione, il che esclude che potesse essersi verificata la sua "perenzione", de- dotta a sostegno della richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Ric. n. 22744/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 10 Né la stessa ricorrente deduce in modo sufficientemente spe- cifico (anzi, non lo deduce affatto) di avere eventualmente ri- nunciato formalmente e definitivamente al precetto stesso ed alle relative spese, e di avere allegato e documentato la sud- detta formale rinuncia nel corso del giudizio di merito (limi- tandosi a ribadire anche nella presente sede il generico ed equivoco riferimento, peraltro del tutto erroneo in diritto, co- me appena chiarito, ad una pretesa "perenzione" dell'intimazione). 2.2 Con il secondo motivo si denunzia «Erronea declaratoria di inammissibilità ex art. 339, co. 3, c.p.c. dei restanti motivi d'appello - Violazione e falsa applicazione dell'articolo (art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.).

Omesso esame circa un fatto de- cisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.)».

Con riguardo ai motivi di appello avanzati dall'opposta e di- chiarati inammissibili dal tribunale in quanto estranei al para- digma di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c., trattandosi di giudi- zio di equità necessario ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c., le censure sono inammissibili per difetto di specificità, in vio- lazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c..

La ricorrente si limita a richiamare, peraltro genericamente, l'oggetto di dette censure (salva l'indicazione delle pagine dell'atto di appello in cui le stesse erano state formulate), aventi riguardo all'efficacia di titolo esecutivo dell'ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c., nonché all'efficacia solutoria ed alla "sufficienza" del pagamento avve- nuto con l'invio di un assegno circolare, censure che il tribuna- le ha ritenuto non configurare violazione di norme sul proce- dimento, costituzionali o comunitarie ovvero di principi regola- tori della materia.

Non essendo però adeguatamente illustrati gli specifici motivi dell'opposizione proposta dalla banca e le ragioni della deci- Ric. n. 22744/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 10 sione del giudice di pace, di accoglimento della stessa, non è possibile valutare nel merito il motivo di ricorso in esame.

In particolare, non è adeguatamente chiarito il concreto rilievo che avrebbe, nella presente controversia, la questione (la quale potrebbe presentare, in astratto, profili di carattere pro- cessuale) relativa all'efficacia di titolo esecutivo dell'ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c., non es- sendo in alcun modo indicato se ed in che termini la stessa sia stata posta in discussione dall'opponente e quale sia even- tualmente stata la decisione del giudice di primo grado sul punto.

Con riguardo alle altre questioni, per quello che è possibile evincere dalla pur lacunosa esposizione operata della stessa parte ricorrente, si tratta nella sostanza di contestazioni atti- nenti a profili relativi all'esattezza, alla tempestività ed alla correttezza delle modalità di adempimento di una obbligazione non contestata, peraltro derivante da un titolo esecutivo for- matosi nell'ambito di un procedimento esecutivo al quale la banca non aveva partecipato come parte ma solo quale terzo pignorato.

I suddetti profili rientrano a pieno titolo nell'ambito di esplica- zione del potere del giudice di pace di decidere le controversie di minor valore economico secondo equità, come previsto dall'art. 113, comma 2, c.p.c., invece che secondo diritto, on- de le questioni in esame devono ritenersi del tutto estranee rispetto alla possibile violazione dei "principi regolatori della materia" che consentono la proposizione dell'appello, come in definitiva correttamente ritenuto nella decisione impugnata. 2.3 Con il terzo motivo si denunzia «Erronea condanna al rimborso delle spese di lite - Violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.)».

Ric. n. 22744/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 6 di 10 Il motivo è manifestamente infondato, come tale inammissibi- le ai sensi dell'art. 360 bis n. 1, c.p.c..

La decisione impugnata è infatti conforme ai principi di diritto costantemente affermati da questa Corte in tema di spese processuali, che il ricorso non contiene argomenti idonei ad indurre a rimeditare.

Il giudice di pace, prima, e il tribunale, poi, hanno corretta- mente applicato il disposto dell'art. 91 c.p.c., secondo il quale la parte soccombente va condannata al rimborso delle spese in favore di quella vittoriosa (cd. principio di soccombenza); nella specie non vi è dubbio che la soccombenza della parte opposta sia stata integrale sia in primo grado che in appello.

Del resto, la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giu- dice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, an- che se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, nep- pure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr. Cass., Sez.

U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 - 01; conf., in precedenza: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 851 del 01/03/1977, Rv. 384463 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1898 del 11/02/2002, Rv. 552178 - 01; Sez.

L, Sentenza n. 10861 del 24/07/2002, Rv. 556171 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 17692 del 28/11/2003, Rv. 572524 - 01; successivamente: Sez. 3, Sen- tenza n. 22541 del 20/10/2006, Rv. 592581 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 28492 del 22/12/2005, Rv. 585748 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 7607 del 31/03/2006, Rv. 590664 - 01). 2.4 Con il quarto motivo si denunzia «Erronea condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 96, co. 3, c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.).

Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.)».

Ric. n. 22744/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 7 di 10 Anche questo motivo è manifestamente infondato, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis n. 1, c.p.c., in quanto la decisione impugnata è conforme ai principi di diritto costan- temente affermati da questa Corte sul tema in contestazione, che il ricorso non contiene argomenti idonei ad indurre a ri- meditare Secondo l'indirizzo di questa Corte «la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzio- nare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art.88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuove- re la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pre- giudizievoli per la controparte; ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essen- do tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soc- combente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), ve- nendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuo- sità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione» (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 22405 del 13/09/2018, Rv. 650452 - 01).

Nella specie, il tribunale ha espressamente rilevato proprio la palese inconsistenza delle ragioni poste dalla ricorrente a fon- damento del suo gravame contro la sentenza di primo grado (non avendo ovviamente alcun rilievo - contrariamente a Ric. n. 22744/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 8 di 10 quanto sostiene la stessa ricorrente - sotto tale profilo, se le stesse fossero infondate o addirittura inammissibili) Il giudice di merito, valutando adeguatamente le circostanze rilevanti emergenti dagli atti ha, in altri termini, ritenuto che la ricorrente fosse consapevole della infondatezza delle pro- prie ragioni (o che, quanto meno, avrebbe dovuto esserlo, in base all'ordinaria diligenza) e che l'opposizione all'esecuzione della banca intimata sia stata contrastata, anche in sede di gravame, per fini pretestuosi o comunque abusivi.

La disposizione di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. deve quindi ritenersi correttamente applicata.

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi C 1.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- Ric. n. 22744/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 9 di 10 corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente Rep. ORDINANZA 0(1 sul ricorso iscritto al numero 22744 del ruolo generale dell'anno 2019, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66M56 G811I) rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 66R01 H501X), di Morbinati & Longo società tra avvocati S.p.A. -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del rappresentante per pro- cura [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 64T60 L117I) -controricorrente- per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 8002/2019, pubblicata in data 11 aprile 2019; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 6 maggio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. ha proposto, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c., opposizione al precetto di pagamento intimatole da [OSCURATO:PERSONA] sulla base di titolo Ric. n. 22744/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 1 di 10 esecutivo costituito da ordinanza di assegnazione pronunciata ai sensi dell'art. 553 c.p.c.. L'opposizione è stata accolta dal Giudice di Pace di Roma. Il Tribunale di Roma ha confermato la decisione di primo gra- do. Ricorre la Morbinati, sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA].. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il rela- tore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichia- rato inammissibile e/o comunque manifestamente infondato. È stata quindi fissata con decreto l'adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l'indicazione della pro- posta. Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Il ricorso non rispetta il requisito della esposizione somma- ria dei fatti, prescritto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.. Tale requisito è considerato dalla norma come uno specifico requisito di contenuto-forma del ricorso e deve consistere in una esposizione sufficiente a garantire alla Corte di cassazione di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanzia- le che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata (Cass., Sez. U, Sen- tenza n. 11653 del 18/05/2006, Rv. 588770 - 01; conf.: Sez. 3, Ordinanza n. 22385 del 19/10/2006, Rv. 592918 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 15478 del 08/07/2014, Rv. 631745 - 01; Sez. 6 - 3, Sentenza n. 16103 del 02/08/2016, Rv. 641493 - 01). La prescrizione del requisito in questione non risponde ad Ric. n. 22744/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 2 di 10 un'esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostan- ziali e/o processuali, che permetta di bene intendere il signifi- cato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impu- gnato (Cass., Sez. U, Sentenza n. 2602 del 20/02/2003, Rv. 560622 - 01; Sez. L, Sentenza n. 12761 del 09/07/2004, Rv. 575401 - 01). Stante tale funzione, per soddisfare il suddetto requisito è necessario che il ricorso per cassazione contenga, sia pure in modo non analitico o particolareggiato, l'indicazione sommaria delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed infine del tenore della sentenza im- pugnata. Il ricorso in esame, nell'esposizione del fatto, non presenta ta- le contenuto minimo. Nella parte dedicata allo «Svolgimento del processo», la ricor- rente si limita a far presente che la banca intimata aveva pro- posto opposizione al precetto, dopo avere pagato gli importi dovuti in base al titolo esecutivo (con esclusione delle spese di precetto), lo stesso giorno in cui era stata notificata l'intimazione, ma non riporta (e neanche riassume in modo chiaro) gli specifici motivi posti a base dell'opposizione. Inoltre, indica le proprie difese, svolte nel corso del giudizio di primo grado, e dà atto dell'avvenuto accoglimento dell'opposizione da parte del giudice di pace, ma non illustra in alcun modo le ragioni poste a base della suddetta decisione. In mancanza di tali indicazioni (non adeguatamente ricavabili neanche dall'esposizione a sostegno dei singoli motivi di ricor- Ric. n. 22744/2019 — Sez. 6-3 — Ad. 6 maggio 2021 — Ordinanza — Pagina 3 di 10 so), ad avviso della Corte deve escludersi che sia stata fornita una adeguata rappresentazione, chiara e completa, dei fatti di causa, sostanziali e processuali, che permetta di bene inten- dere il significato e la portata delle censure rivolte al provve- dimento impugnato. Di conseguenza, non è possibile accedere all'esame del merito del ricorso, il quale va pertanto dichiarato inammissibile. 2. Anche a scopo di completezza espositiva, è opportuno ag- giungere che, per quello che è possibile evincere dal ricorso (nonostante le segnalate lacune espositive), le specifiche cen- sure avanzate dalla ricorrente non potrebbero comunque tro- vare accoglimento, essendo esse stesse di per sé inammissibili e/o, comunque, manifestamente infondate (e come tali ancora una volta inammissibili) ai sensi dell'art. 360 bis n. 1 c.p.c.. 2.1 Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Erroneo ri- getto dell'istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere - Violazione e falsa applicazione dell'articolo (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.)». La ricorrente sostiene che il tribunale avrebbe errato nell'escludere la cessazione della materia del contendere sull'opposizione della banca intimata, invocata da essa oppo- sta sul presupposto che il precetto opposto era "perento", per scadenza del termine di efficacia di novanta giorni previsto dall'art. 481 c.p.c., quanto meno al momento della prima udienza di comparizione delle parti nel giudizio di opposizione. È sufficiente in proposito rilevare, al di là di ogni altra conside- razione, che ai sensi dell'art. 481, comma 2, c.p.c., il termine di efficacia del precetto resta sospeso qualora avverso lo stes- so, come nella specie, sia stata proposta opposizione, il che esclude che potesse essersi verificata la sua "perenzione", de- dotta a sostegno della richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere. Ric. n. 22744/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 4 di 10 Né la stessa ricorrente deduce in modo sufficientemente spe- cifico (anzi, non lo deduce affatto) di avere eventualmente ri- nunciato formalmente e definitivamente al precetto stesso ed alle relative spese, e di avere allegato e documentato la sud- detta formale rinuncia nel corso del giudizio di merito (limi- tandosi a ribadire anche nella presente sede il generico ed equivoco riferimento, peraltro del tutto erroneo in diritto, co- me appena chiarito, ad una pretesa "perenzione" dell'intimazione). 2.2 Con il secondo motivo si denunzia «Erronea declaratoria di inammissibilità ex art. 339, co. 3, c.p.c. dei restanti motivi d'appello - Violazione e falsa applicazione dell'articolo (art.360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Omesso esame circa un fatto de- cisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.)». Con riguardo ai motivi di appello avanzati dall'opposta e di- chiarati inammissibili dal tribunale in quanto estranei al para- digma di cui all'art. 339, comma 3, c.p.c., trattandosi di giudi- zio di equità necessario ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c., le censure sono inammissibili per difetto di specificità, in vio- lazione dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.. La ricorrente si limita a richiamare, peraltro genericamente, l'oggetto di dette censure (salva l'indicazione delle pagine dell'atto di appello in cui le stesse erano state formulate), aventi riguardo all'efficacia di titolo esecutivo dell'ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c., nonché all'efficacia solutoria ed alla "sufficienza" del pagamento avve- nuto con l'invio di un assegno circolare, censure che il tribuna- le ha ritenuto non configurare violazione di norme sul proce- dimento, costituzionali o comunitarie ovvero di principi regola- tori della materia. Non essendo però adeguatamente illustrati gli specifici motivi dell'opposizione proposta dalla banca e le ragioni della deci- Ric. n. 22744/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 5 di 10 sione del giudice di pace, di accoglimento della stessa, non è possibile valutare nel merito il motivo di ricorso in esame. In particolare, non è adeguatamente chiarito il concreto rilievo che avrebbe, nella presente controversia, la questione (la quale potrebbe presentare, in astratto, profili di carattere pro- cessuale) relativa all'efficacia di titolo esecutivo dell'ordinanza di assegnazione emessa ai sensi dell'art. 553 c.p.c., non es- sendo in alcun modo indicato se ed in che termini la stessa sia stata posta in discussione dall'opponente e quale sia even- tualmente stata la decisione del giudice di primo grado sul punto. Con riguardo alle altre questioni, per quello che è possibile evincere dalla pur lacunosa esposizione operata della stessa parte ricorrente, si tratta nella sostanza di contestazioni atti- nenti a profili relativi all'esattezza, alla tempestività ed alla correttezza delle modalità di adempimento di una obbligazione non contestata, peraltro derivante da un titolo esecutivo for- matosi nell'ambito di un procedimento esecutivo al quale la banca non aveva partecipato come parte ma solo quale terzo pignorato. I suddetti profili rientrano a pieno titolo nell'ambito di esplica- zione del potere del giudice di pace di decidere le controversie di minor valore economico secondo equità, come previsto dall'art. 113, comma 2, c.p.c., invece che secondo diritto, on- de le questioni in esame devono ritenersi del tutto estranee rispetto alla possibile violazione dei "principi regolatori della materia" che consentono la proposizione dell'appello, come in definitiva correttamente ritenuto nella decisione impugnata. 2.3 Con il terzo motivo si denunzia «Erronea condanna al rimborso delle spese di lite - Violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.)». Ric. n. 22744/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 6 di 10 Il motivo è manifestamente infondato, come tale inammissibi- le ai sensi dell'art. 360 bis n. 1, c.p.c.. La decisione impugnata è infatti conforme ai principi di diritto costantemente affermati da questa Corte in tema di spese processuali, che il ricorso non contiene argomenti idonei ad indurre a rimeditare. Il giudice di pace, prima, e il tribunale, poi, hanno corretta- mente applicato il disposto dell'art. 91 c.p.c., secondo il quale la parte soccombente va condannata al rimborso delle spese in favore di quella vittoriosa (cd. principio di soccombenza); nella specie non vi è dubbio che la soccombenza della parte opposta sia stata integrale sia in primo grado che in appello. Del resto, la facoltà di disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti rientra nel potere discrezionale del giu- dice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, an- che se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, nep- pure sotto il profilo della mancanza di motivazione (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005, Rv. 582306 - 01; conf., in precedenza: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 851 del 01/03/1977, Rv. 384463 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1898 del 11/02/2002, Rv. 552178 - 01; Sez. L, Sentenza n. 10861 del 24/07/2002, Rv. 556171 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 17692 del 28/11/2003, Rv. 572524 - 01; successivamente: Sez. 3, Sen- tenza n. 22541 del 20/10/2006, Rv. 592581 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 28492 del 22/12/2005, Rv. 585748 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 7607 del 31/03/2006, Rv. 590664 - 01). 2.4 Con il quarto motivo si denunzia «Erronea condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96, co. 3, c.p.c. - Violazione e falsa applicazione dell'art. 96, co. 3, c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.). Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.)». Ric. n. 22744/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 7 di 10 Anche questo motivo è manifestamente infondato, come tale inammissibile ai sensi dell'art. 360 bis n. 1, c.p.c., in quanto la decisione impugnata è conforme ai principi di diritto costan- temente affermati da questa Corte sul tema in contestazione, che il ricorso non contiene argomenti idonei ad indurre a ri- meditare Secondo l'indirizzo di questa Corte «la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. è volta a salvaguardare finalità pubblicistiche, correlate all'esigenza di una sollecita ed efficace definizione dei giudizi, nonché interessi della parte vittoriosa ed a sanzio- nare la violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art.88 c.p.c., realizzata attraverso un vero e proprio abuso della "potestas agendi" con un'utilizzazione del potere di promuove- re la lite, di per sé legittimo, per fini diversi da quelli ai quali esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pre- giudizievoli per la controparte; ne consegue che la condanna al pagamento della somma equitativamente determinata non richiede né la domanda di parte né la prova del danno, essen- do tuttavia necessario l'accertamento, in capo alla parte soc- combente, della mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o della colpa grave (per carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), ve- nendo in considerazione, a titolo esemplificativo, la pretestuo- sità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22405 del 13/09/2018, Rv. 650452 - 01). Nella specie, il tribunale ha espressamente rilevato proprio la palese inconsistenza delle ragioni poste dalla ricorrente a fon- damento del suo gravame contro la sentenza di primo grado (non avendo ovviamente alcun rilievo - contrariamente a Ric. n. 22744/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 8 di 10 quanto sostiene la stessa ricorrente - sotto tale profilo, se le stesse fossero infondate o addirittura inammissibili) Il giudice di merito, valutando adeguatamente le circostanze rilevanti emergenti dagli atti ha, in altri termini, ritenuto che la ricorrente fosse consapevole della infondatezza delle pro- prie ragioni (o che, quanto meno, avrebbe dovuto esserlo, in base all'ordinaria diligenza) e che l'opposizione all'esecuzione della banca intimata sia stata contrastata, anche in sede di gravame, per fini pretestuosi o comunque abusivi. La disposizione di cui all'art. 96, comma 3, c.p.c. deve quindi ritenersi correttamente applicata. 3. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi C 1.000,00, oltre C 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedi- bilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ri- Ric. n. 22744/2019 - Sez. 6-3 - Ad. 6 maggio 2021 - Ordinanza - Pagina 9 di 10 corso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così
Sentenza Cassazione n. 27074/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris