CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 28 febbraio 2023
Cassazione n. 08967/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 10 gennaio 2023 dalla Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la rideterminazione della pena da espiare con rigetto nel resto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha rifiutato la consegna di [OSCURATO:PERSONA] in esecuzione del mandato di arresto emesso dall'[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla esecuzione della condanna emessa dal Tribunale di Rotterdam per il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina a scopo di lucro alla pena di mesi nove di reclusione; ha riconosciuto la sentenza, divenuta irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], e disposto l'esecuzione in Italia della relativa condanna alla pena di mesi nove di reclusione in quanto emessa per un reato corrispondente a quello di cui all'art. 12, comma 3, lett. a) e comma 3-ter, lett. b, d.lgs. n. 286 del 1998. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata sulla base di due motivi. 2.1 Erronea applicazione dell'art. 10, comma 1, lett. e, d. Igs. 7 settembre 2010, n. 161 in relazione alla qualificazione giuridica della condotta ascritta al ricorrente, commessa in concorso con una sola persona ed a vantaggio di tre cittadini albanesi, riconducibile nella fattispecie di cui all'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 286/1998. 2.2 Erronea applicazione dell'art. 10, comma 5, d.lgs. n. 161 del 2010 avendo la Corte territoriale determinato la pena in mesi nove di reclusione anziché, come risultante anche dal mandato di arresto in cui si teneva conto del presofferto, in giorni 267 di reclusione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Ad avviso del Collegio, considerato che nella motivazione la Corte territoriale fa specifico riferimento alla commissione del fatto a vantaggio di tre cittadini albanesi ed a scopo di lucro, deve ritenersi che la sentenza impugnata sia incorsa in un errore materiale - da rettificare in questa Sede ai sensi dell'art. 619 cod. proc. pen. - allorché, nell'individuazione della corrispondente fattispecie incriminatrice, ha richiamato in dispositivo, unitamente all'aggravante di cui all'art. 12, comma 3-ter, d. Igs. n. 286 del 1998, il reato di cui all'art. 12, comma 3, lett. a, d.lgs. cit., anziché quello di cui all'art. 12, comma 1, d.lgs. citato. Trattasi, peraltro, di errore ininfluente sulla valutazione in merito alla doppia incriminazione ed alla eseguibilità in Italia della sentenza di condanna. 2. Il secondo motivo di ricorso è fondato, avendo la Corte erroneamente indicato la misura della pena da eseguire in Italia senza considerare il presofferto indicato nel mandato di arresto europeo che fa riferimento ad una pena da eseguire di 267 giorni di reclusione. 3. Alla luce della considerazioni sopra esposte, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, va disposto l'annullamento della sentenza impu gnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna affinché provveda alla determinazione della pena da eseguire in Italia, tenuto conto di quanto risultante dal mandato di arresto europeo e del presofferto già scontato dal ricorrente. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna per la determinazione della pena da scontare in Italia ; rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per le comunicazioni di cui all'art. 22, comma 5, le gge n.69/2005. Così deciso il 28 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]