CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 21191/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 09607/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore Geom. [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA] in proprio, rappresentati e difesi dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Conca d'Oro n. 285; — ricorrenti — contro [OSCURATO:PERSONA] n.2 in Perugia rappresentato e difeso dall' avv. [OSCURATO:PERSONA]G-rafas; AL, ,í — intimato- avverso la sentenza n. 446/2016 della Corte d'appello di Perugia, emessa il 1 ottobre 2016 e depositata 1'11 ottobre del 2016; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 21 aprile 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; • r 12.1 -3 t [OSCURATO:PERSONA] 1.Dalla sentenza impugnata emerge la seguente ricostruzione dei fatti. Con atto di citazione in appello, la [OSCURATO:SOCIETA] in liquidazione ed il Geom. [OSCURATO:PERSONA], impugnarono la sentenza del Tribunale di Perugia n. 1887 del 2014, con la quale era stata accolta la domanda, proposta nei loro confronti dal condominio intimato, committente di lavori concessi in appalto, di condanna solidale al pagamento della somma complessiva di Euro 232.893,56, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata esecuzione dell'opera a regola d'arte, come accertato in sede di accertamento tecnico preventivo. Nel dettaglio i ricorrenti affermarono che i vizi lamentati si fossero manifestati nel 2009 quando alcune lastre di rivestimento esterno delle facciate si erano distaccate ed altre stavano per distaccarsi e la responsabilità della società appaltatrice fu individuata, secondo l'esperita CTU, nell'omessa applicazione di inserti metallici di fissaggio e degli opportuni elementi di coronamento mentre quella del direttore dei lavori derivò dall'omessa esecuzione dei controlli necessari ai fini della realizzazione dell'opera a regola d'arte. Il giudice di seconde cure respinse l'appello ribadendo quanto statuito dal giudice di prime cure e richiamando Cass. n. 5311 del 1998 secondo la quale ai fini di una tempestiva contestazione del difetto di costruzione dell'opera ex art. 1669 c.c. il termine previsto ex lege per la relativa denuncia non può che decorrere dalla data del deposito della relazione del C.T.U. 1.2.In particolare la Corte d'appello affermò "l'illeceità del fatto posto quale titolo dell'obbligazione risarcitoria, contrariamente alla tesi dell'appellante, integra nella fattispecie un evento a carattere permanente e non istantaneo, perché le conseguenze dannose si sono protratte sino al momento in cui è stato eseguito l'accertamento tecnico preventivo, anzi hanno assunto nel tempo caratteristiche di maggior rilievo e diverse rispetto a quelle indicate nei primi accertamenti tecnici, dovendosi al riguardo condividere la tesi esposta nella motivazione della decisione impugnata, circa l'autonomia del danno lamentato rispetto alle precedenti e lievi manifestazioni di mancata esecuzione a regola d'arte dell'opera da parte della società appaltatrice". A ciò si aggiunse che "la piena consapevolezza della gravità dei vizi riscontrati nell'esecuzione dei lavori di rifacimento dell'immobile di parte della società appaltatrice è stata acquisita dal condominio committente soltanto in esito alla consulenza tecnica, espletata in corso di causa e pertanto bisogna ritenere che i termini di prescrizione dell'azione - riferiti all'ordinaria azione di risarcimento del danno e non quella di cui all'art. 1669 c.c., come risulta dall'impostazione data alla causa da entrambe le parti - sono stati correttamente rispettati". La Corte d'appello escluse, infine, il concorso colposo del creditore ex art. 1227 c.c. non potendosi qualificare l'omessa richiesta di un accertamento tecnico preventivo nel periodo dal 2001 a quello in cui si manifestarono i primi vizi dell'opera come fatto valutabile in tal senso. In particolare il giudice di seconde cure affermò "non può applicarsi, infatti, tale disposizione di legge a casi nei quali l'intervenuta modificazione delle opere da parte del creditore dell'obbligazione risarcitoria determini un'alterazione della situazione dei luoghi e una conseguente impossibilità di accertamento giudiziario della qualità e delle opere da eseguire". 2.Avverso la predetta decisione ricorrono [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e [OSCURATO:PERSONA] in proprio, resiste con controricorso il condominio di [OSCURATO:PERSONA] n. 3, in persona dell'amministratore pro tempore.In prossimità dell'adunanza, il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo si censura la sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1669, 2043 e 2947 c.c. in quanto la Corte avrebbe ancorato la decorrenza del termine di prescrizione dell'azione risarcitoria al raggiungimento della piena consapevolezza della gravità dei vizi anziché al verificarsi dei fatti dannosi, con ciò facendo propri i principi interpretativi elaborati dalla S.C. in relazione alla decadenza dalla denuncia dei vizi di cui all'art. 1669 c.c. anziché quelle ricavabili dalle predette norme (il riferimento è a Cass. n. 5211 del 1998). Il primo motivo è infondato in quanto non coglie la ratio della decisione. Questa Corte ha statuito che in tema di responsabilità dell'appaltatore per rovina e difetti di cose immobili ai sensi dell'art.1669 cod. civ., poiché la disciplina concernente la decadenza e la prescrizione per l'esercizio dell'azione ha lo scopo di non onerare il danneggiato della proposizione di domande generiche a carattere esplorativo, è necessario che la denuncia, per far decorrere il successivo termine prescrizionale, riveli una conoscenza sufficientemente completa del vizio e della responsabilità per lo stesso (Cass. n. 3040 del 2015). È stato altresì chiarito che il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 cod. civ. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, e se, da un lato, tale termine può essere postergato all'esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale, dall'altro, esso decorre immediatamente quando si tratti di un problema di immediata percezione sia nella sua reale entità che nelle sue possibili origini (Cass. n. 9966 del 2014). Sempre in quest'ottica è stato affermato che in tema di garanzia per gravi difetti dell'opera ai sensi dell'art. 1669 cod. civ., il termine per la relativa denunzia non inizia a decorrere finché il committente non abbia conoscenza sicura dei difetti e tale consapevolezza non può ritenersi raggiunta sino a quando non si sia manifestata la gravità dei difetti medesimi e non si sia acquisita, in ragione degli effettuati accertamenti tecnici, la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo (Cass. n. 1463 del 2008). L'azione di cui innanzi concreta un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale, con carattere di specialità rispetto al disposto dell'art. 2043 cod. proc. civ. ma l'esistenza di questa ipotesi speciale di responsabilità non fa venir meno l'applicabilità della norma generale di cui all'art. 2043 cod. civ., almeno nei casi in cui non ricorrano le condizioni previste dall'articolo 1669 cod.civ. (Cass. n. 3338 del 1999, S.U. n. 2284 del 2014). 1.2.Ciò detto, tuttavia, l'asserita violazione nella specie non sussiste. I ricorrenti ritengono che la disposizione applicabile nella specie sia l'art. 2043 c.c. e ciò non solo per il diverso regime probatorio ma, soprattutto, in relazione alla determinazione del dies a quo, da valutarsi alla luce del combinato disposto degli artt. 2043 e 2947 c.c. Sicché il termine iniziale dovrebbe decorrere non "dalla piena conoscenza tecnica" mediante l'espletamento della CTU quanto piuttosto l'individuazione dell'esatto momento in cui erano manifestati i danni iniziali, ossia secondo la loro prospettazione nel 2001, di cui quelli successivi non potevano che costituire ulteriore sviluppo.La ricostruzione giuridica dei ricorrenti, quindi, muovendo dalla diversità tra l'azione di cui all'art. 2043 e quella di cui all'art. 1669 c.c., mira a far decorrere il termine prescrizionale quando "si sono manifestati gli iniziali danni" ossia, secondo la loro prospettazione, quando si sono verificare le infiltrazioni d'acqua e dei distacchi rilevati dall'Ing. Proietti nel 2001, costituendo gli eventi successivi mero aggravamento di quelli precedenti. Sicché l'elemento determinante da prendere in considerazione non sarebbe la piena conoscenza tecnica del vizio ma l'esatto momento di manifestazione dei danni iniziali. Nella specie, tuttavia, come innanzi evidenziato, i ricorrenti non colgono la ratio della decisione della Corte d'appello. Quest'ultima, invero, ha accertato che "all'epoca della perizia redatta dall'Ing. Proietti per conto dell'appellante, non si era ancora verificato il danno, costituito dal distacco di lastre, tanto che non era stata menzionata nella sua relazione la tematica in questione, né era stata ravvisata la presenza degli inserti metallici di ritenuta." Il giudice di merito ha poi osservato che "le preesistenti infiltrazioni hanno certamente avuto efficacia concausale, rispetto al successivo distacco di lastre, ma la caduta di queste ultime poteva essere evitata, se in epoca successiva ai primi accertamenti fossero stati apposti gli opportuni inserti metallici." Sicché, diversamente da quanto ritenuto dai ricorrenti, non è stata applicata la disciplina di cui all'art. 1669 c.c. ma muovendo dalla stessa, si è affermato, applicando l'art. 2043 c.c., che l'illeceità del fatto posto a fondamento dell'obbligazione risarcitoria integrasse "un evento a carattere permanente e non istantaneo, perché le conseguenze M dannose si sono protratte sino al momento in cui è stato eseguito l'accertamento tecnico preventivo, anzi hanno assunto nel tempo caratteristiche di maggiore rilievo e diverse, rispetto a quelle indicate nei primi accertamenti tecnici" con consequenziale 6 A autonomia del danno lamentato rispetto alle lievi precedenti manifestazioni di mancata esecuzioni della società appaltatrice". Sicché, in presenza di un danno autonomo, si è, correttamente, ritenuta tempestiva la denuncia effettuata dal condominio controricorrente. 2.Con il secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1669 c.c. avendo la sentenza affermato che la tempestività della denuncia ai sensi della citata norma vada valutata rispetto alla data di deposito della relazione del CTU anziché dall'apprezzabile grado di conoscenza dei difetti raggiunto sulla base di anteriori esaustivi elementi. Il secondo motivo è infondato, da un lato perché come evidenziato in relazione al primo motivo, la Corte nella specie, pur muovendo dai principi relativi all'art. 1669 c.c., ha poi applicato l'art.2043 c.c. e dall'altro poiché dietro la censura di violazione di legge i ricorrenti cercano, nella sostanza, di proporre una diversa lettura del compendio probatorio ed una diversa individuazione del momento in cui il vizio era divenuto conoscibile dal condominio controricorrente. Va al riguardo ribadito come con la proposizione del ricorso per cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sé coerente, atteso che l'apprezzamento dei fatti e delle prove è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, 7 » quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. n. 9097 del 2017). 3. Con il terzo motivo si denuncia, infine, la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1227 c.c. e 696 c.p.c. in quanto il giudice di secondo grado avrebbe errato nel ritenere che l'omessa richiesta di un accertamento tecnico preventivo da parte del condominio non potesse rappresentare un fatto valutabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227 c.c. La censura è infondata perché anche rispetto a questa doglianza il ricorrente non coglie la ratio della decisione. Come innanzi evidenziato, il giudice di seconde cure ha ritenuto che l'evento dannoso verificatosi nel 2009 fosse autonomo rispetto alle iniziali infiltrazioni del 2001, pertanto non ha alcun rilievo, né avrebbe in ipotesi potuto costituire comportamento valutabile ai sensi dell'art. 1227 c.c. il mancato esperimento di un A.T.P. che peraltro rientra nelle scelte difensive discrezionali delle parti. 4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nella misura di euro 5300,00 oltre 300,00 per esborsi ed accessori di legge e spese generali nella misura del 15 per cento. Stante il tenore della pronunzia, ai sensi del comma 1 quater dell'art. 13, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (aggiunto dall'art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5300,00 oltre euro 300,00 per esborsi oltre accessori di legge e spese generali nella r)/ misura del 15 per cento. Dà atto della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore