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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 gennaio 1981

Cassazione n. 44980/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 04P96IW) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il 07/01/1981 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione SICU Ionela ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, di conferma - esclusa anche per il capo 1) l'aggravante del mezzo fraudolento - di quella del Tribunale di Ivrea, con la quale la stessa è stata condannata per più ipotesi di furto aggravato, tentato e consumato, con le generiche in termini di equivalenza rispetto alla aggravante del mezzo fraudolento per il capo 1) e alla recidiva (in [OSCURATO:PERSONA], il 5/7/2014; in [OSCURATO:PERSONA], il 31/7/2015; in [OSCURATO:PERSONA], il 3/8/2015); considerato che la ricorrente ha formulato un motivo, con il quale ha riproposto il tema del mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità; ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché il motivo, reiterativo, non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez.

U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici motivato la ritenuta insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della invocata scriminante, in maniera peraltro coerente con i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (sez. 5, n. 3967 del 13/7/2015, dep. 2016, Petrache, Rv. 265888, in cui si è precisato che la situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale; sez. 3, n. 35590 del 11/5/2016, Mbaye, Rv. 2676740); che alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Deciso il 9 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] enia $errao

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I. 04P96IW) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il 07/01/1981 avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione SICU Ionela ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, indicata in epigrafe, di conferma - esclusa anche per il capo 1) l'aggravante del mezzo fraudolento - di quella del Tribunale di Ivrea, con la quale la stessa è stata condannata per più ipotesi di furto aggravato, tentato e consumato, con le generiche in termini di equivalenza rispetto alla aggravante del mezzo fraudolento per il capo 1) e alla recidiva (in [OSCURATO:PERSONA], il 5/7/2014; in [OSCURATO:PERSONA], il 31/7/2015; in [OSCURATO:PERSONA], il 3/8/2015); considerato che la ricorrente ha formulato un motivo, con il quale ha riproposto il tema del mancato riconoscimento della scriminante dello stato di necessità; ritenuto che il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché il motivo, reiterativo, non è scandito da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici motivato la ritenuta insussistenza dei presupposti per il riconoscimento della invocata scriminante, in maniera peraltro coerente con i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (sez. 5, n. 3967 del 13/7/2015, dep. 2016, Petrache, Rv. 265888, in cui si è precisato che la situazione di indigenza non è di per sé idonea ad integrare la scriminante dello stato di necessità per difetto degli elementi dell'attualità e dell'inevitabilità del pericolo, atteso che alle esigenze delle persone che versano in tale stato è possibile provvedere per mezzo degli istituti di assistenza sociale; sez. 3, n. 35590 del 11/5/2016, Mbaye, Rv. 2676740); che alla inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte cost. n. 186/2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 novembre 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] enia $errao