CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 10359/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sui ricorso 1205-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A ., in persona dell'Institore in virtù di procura per atto notarile, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende giusta delega in atti; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 147, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3807/2016 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 14/06/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. convenne in giudizio innanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], per chiedere il rilascio di un terreno, di cui assumeva essere proprietaria. [OSCURATO:PERSONA] si costituì per resistere al giudizio e propose domanda riconvenzionale di usucapione. Il Tribunale accolse la domanda principale e rigettò la domanda riconvenzionale. [OSCURATO:PERSONA] propose appello avverso la sentenza di primo grado. La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 14.6.2016, accolse parzialmente il gravame, osservando che la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto azione di rivendica ed il Frumenti aveva contestato la proprietà del terreno in capo all'attrice. La Corte di merito rilevò che [OSCURATO:SOCIETA]., nel costituirsi in appello, non aveva depositato il proprio fascicolo processuale contenente il titolo di proprietà del terreno, presupposto della domanda di rilascio, non essendo sufficiente, al fine della prova della proprietà, l'esito degli accertamenti svolti dal CTU. Per la cassazione del decreto ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. sulla base di due motivi. Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA], che, in prossimità dell'udienza, ha depositato memorie illustrative [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 360, comma 1, n.3 e 5 c.p.c., per illogica e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto decisivo per il giudizio, per non avere la corte distrettuale tenuto conto che il fascicolo di primo grado, contenente il titolo di proprietà, non Ric. 2017 n. 01205 sez. 52 - ud. 21-09-2021 -2- sarebbe mai stato ritirato dal momento che nessuna annotazione sarebbe stata apposta sulla copertina del fascicolo. Dopo la pubblicazione della sentenza d'appello, il difensore avrebbe presentato denuncia di smarrimento del fascicolo di primo grado sicchè avrebbe errato la corte territoriale a trattenere la causa in decisione senza disporre le ricerche e, in caso di esito negativo, senza disporltre la ricostruzione del fascicolo. Il motivo è inammissibile. In primo luogo è errata la deduzione della violazione dell'art.360, comma 1, n.5 c.p.c. che attiene al vizio di motivazione per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio mentre, invece, nel caso di specie, è dedotta una violazione di carattere processuale. In secondo luogo, il motivo è carente di specificità in quanto non allega, né trascrive i documenti contenuti nel fascicolo di primo grado che il giudice d'appello non avrebbe esaminato, al fine di consentire alla Corte di Cassazione di valutarne la decisività ( Cass. Civ., Sez, Unite 8053/2014). Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c. e 167 c.p.c., in relazione all'art.360 comma 1n.3 e 5c.p.c, per avere la corte di merito deciso ultra petita in quanto l'appellante si era limitato a chiedere l'accertamento dell'acquisto per usucapione e, quindi, il rigetto della domanda attorea come conseguenza di tale acquisto. La corte distrettuale, una volta rigettata la domanda di usucapione, avrebbe errato nel rigettare la domanda di rilascio avanzata dalla società ricorrente. Il motivo è infondato. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'interpretazione della domanda e l'individuazione del suo Ric. 2017 n. 01205 sez. 52 - ud. 21-09-2021 -3- contenuto integrano un tipico accertamento di fatto riservato, come tale, al giudice del merito e questa Corte deve solo effettuare il controllo della correttezza della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata( Cassazione civile, sez. VI, 21/12/2017, n. 30684 ; Cassazione civile, sez. lav., 24/07/2008, n. 20373; Cassazione civile, sez. I, 07/07/2006, n. 15603). La Corte distrettuale ha qualificato la domanda della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. come azione di rivendica, la quale, come l'azione di restituzionea come scopo pratico quello di ottenere la disponibilità materiale di un bene, della quale si è privi, pur essendo le azioni distinte nelle rispettive causae petendi: la proprietà per l'una, un rapporto obbligatorio per l'altra. La prima è connotata quindi da realità e assolutezza, la seconda da personalità e relatività. Nella rivendicazione la ragione giuridica e l'oggetto del giudizio coincidono, identificandosi nel diritto di proprietà, di cui l'attore deve dare la c.d. probatio diabolica, dimostrando un acquisto del bene avvenuto a titolo originario da parte sua o di uno dei propri danti causa a titolo derivativo. Nel caso dell'azione di restituzione si verte invece su una prestazione di dare, derivante da un rapporto di carattere obbligatorio. La Corte distrettuale, con accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, conformandosi ai principi di diritto affermati da questa Corte, ha rigettato la domanda di rivendicazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per assenza di prova poichè non vi era in atti il titolo di proprietà o comunque la prova dell'acquisto a titolo originario, non essendo sufficienti, a tal fine, le conclusioni del CTU. Ric. 2017 n. 01205 sez. 52 - ud. 21-09-2021 -4- Il giudice di merito era tenuto a verificare l'esistenza del diritto di proprietà posto dall'attrice a fondamento della pretesa e ciò a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto in quanto tale indagine investiva uno degli elementi costitutivi della domanda. Al rigetto della domanda di rivendica consegue il rigetto della domanda di rilascio, attesa la natura recuperatoria dell'azione di rivendicazione. Non sussiste, pertanto, il vizio di ultrapetizione nella statuizione della Corte di merito, che, accogliendo parzialmente l'appello del Frumenti, ha rigettato la domanda di rilascio avanzata dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in C 1800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art.13 comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delL ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo Ric. 2017 n. 01205 sez. 52 - ud. 21-09-2021 -5- unificato pari a quello previsto per il ricorso' "1. -21-eX, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di c