CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 marzo 2022
Cassazione n. 06771/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12287/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con do- micilio eletto in Roma, via Sallustiana, n. 26, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; – ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA], in persona del curatore p.t. Dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione; – controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; – intimate – F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 12287/2016 Numero sezionale 4850/2021 Numero di raccolta generale 6771/2022 Data pubblicazione 01/03/2022 avverso la sentenza della Corte d'appello di Genova n. 24/16, depositata l'11 aprile 2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 novembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 1° ottobre 2015, il Tribunale di Genova estese ad [OSCURATO:PERSONA], in qualità di socio accomandante della [OSCURATO:SOCIETA]. di Got- tardi Paola, la dichiarazione di fallimento della società, pronunciata con sen- tenza del 4 gennaio 2013, n. 123/13. 2. Il reclamo proposto dal Decreti è stato rigettato dalla Corte d'appello di Genova con sentenza dell'11 aprile 2016. A fondamento della decisione, la Corte ha innanzitutto escluso l'interve- nuta scadenza del termine annuale di cui all'art. 147 del r.d. 16 aprile 1942, n. 267, ritenendo applicabile anche al socio accomandante il principio secondo cui la decorrenza del predetto termine non va ancorata alla dichiarazione di fallimento della società, ma, conformemente al principio di certezza delle si- tuazioni giuridiche, alla data in cui lo scioglimento del rapporto sociale viene portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei. Ha confermato inoltre l'applicabilità dell'art. 2320 cod. civ., osservando che la responsabilità illimitata del socio accomandante che si sia ingerito nella gestione della società in assenza di una procura speciale ed al di fuori di un rapporto di subordinazione diretto con il socio accomandatario prescinde dalla intensità e dalla continuità della sua indebita ingerenza, e può quindi derivare anche da condotte isolate o di non eccezionale rilievo. Tanto premesso, la Corte ha ritenuto rilevante l'avvenuto acquisto da parte del reclamante di un'autovettura per conto della società, precisando che l'accomandante risponde illimitatamente anche nel caso in cui, senza ingerirsi in alcun modo nell'amministrazione, abbia concluso affari in mancanza di una procura speciale, e ritenendo quindi ininfluente la scarsa attinenza dell'atto con l'amministrazione della società. Ha aggiunto che per procura speciale deve intendersi un atto scritto ostensibile ai terzi, rilevando comunque che 2 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 12287/2016 Numero sezionale 4850/2021 Numero di raccolta generale 6771/2022 Data pubblicazione 01/03/2022 nella specie non era stata fornita neppure la prova di una procura conferita verbalmente. Rilevato inoltre che dalle dichiarazioni rese dal Decreti in sede penale e dalle deposizioni dei dipendenti era emersa l'assunzione da parte dell'accomandante di autonome decisioni in ordine alla scelta dei campionari, ha qualificato la stessa come atto di gestione, escludendone la natura mera- mente esecutiva, in virtù della considerazione che nell'ambito della gestione di un esercizio commerciale tale scelta costituisce un momento fondamentale della strategia commerciale. Quanto infine all'avvenuto conferimento al re- clamante di una procura generale ad operare sul conto corrente intestato alla società, premesso che tale atto non costituisce violazione del divieto d'immi- stione, ove ad esso non abbia fatto seguito l'effettivo esercizio dei relativi poteri da parte dell'accomandante, ha rilevato che nella specie risultava pro- vato l'avvenuto compimento di operazioni bancarie da parte del Decreti. 3. Avverso la predetta sentenza il Decreti ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in cinque motivi. Il curatore del fallimento ha resistito con controricorso. Le altre intimate non hanno svolto attività difensiva. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione o la falsa applicazione degli artt. 2272 n. 2 o 4, 2288, 2293, 2308, 2315, 2320 e 2323 cod. civ. e degli artt. 10 e 147 della legge fall., censurando la sentenza impugnata per aver escluso che il termine previsto da quest'ultima disposizione decorresse dalla data della dichiarazione di fallimento della so- cietà, senza tenere conto dell'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche sottesa alla relativa previsione, la quale impone di ricollegare il dies a quo ad un evento che offra sufficienti garanzie di conoscenza da parte dei terzi. Pre- messo che l'estensione del fallimento alla socia accomandataria ne aveva de- terminato l'esclusione dalla società, con il conseguente scioglimento di que- st'ultima, sostiene che, anche a voler escludere l'applicabilità dell'art. 2323, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 2272 o l'art. 2308, con la conse- guenza che il termine per la dichiarazione di fallimento del socio accoman- dante avrebbe dovuto essere considerato ormai scaduto. 1.1. Il motivo è infondato. 3 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 12287/2016 Numero sezionale 4850/2021 Numero di raccolta generale 6771/2022 Data pubblicazione 01/03/2022 In tema di fallimento di società con soci illimitatamente responsabili, que- sta Corte ha già avuto modo di affermare che l'art. 147, secondo comma, della legge fall., nella parte in cui esclude la possibilità di dichiarare il falli- mento dei soci «decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale», si riferisce esclusivamente allo scioglimento del rapporto nei confronti del sin- golo socio, e non anche allo scioglimento della società, il quale non è preso in considerazione né dall'art. 147 né dall'art. 10 della legge fall., che àncora la decorrenza del termine per la dichiarazione di fallimento della società alla cancellazione dal registro delle imprese, sempre che non si dimostri che l'at- tività è proseguita. La dichiarazione di fallimento, pur determinando lo scio- glimento della società, non comporta d'altronde l'estinzione della stessa, che consegue soltanto alla sua cancellazione, né alcuna alterazione del vincolo sociale e dell'organizzazione sociale, che resta in funzione, sia pure con le limitazioni derivanti dall'intervenuto spossessamento. Quanto poi all'invocata certezza delle situazioni giuridiche, è stato precisato che l'automatismo della dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile, in caso di fallimento della società, posta anche in relazione con la possibilità di accertare la qualità di socio e l'intervenuta dichiarazione di fallimento della società at- traverso il registro delle imprese, costituisce un'adeguata garanzia per i terzi, escludendo quindi la necessità di assoggettare la dichiarazione di fallimento del socio al termine di cui all'art. 10 cit., nell'ipotesi in cui intervenga in epoca successiva a quella della società (cfr. Cass., Sez. I, 7/12/2012, n. 22263). La dichiarazione di fallimento del socio illimitatamente responsabile resta dunque assoggettata esclusivamente al termine previsto dal secondo comma dell'art. 147 cit., decorrente dall’iscrizione nel registro delle imprese di una vicenda, personale o societaria, che abbia determinato il venir meno della responsabilità illimitata, e tale disciplina trova applicazione anche al falli- mento in estensione del socio accomandante di una società in accomandita semplice che, in quanto ingeritosi nella gestione, sia tenuto a rispondere illi- mitatamente per le obbligazioni sociali: è stato infatti osservato che l'acco- mandante che abbia violato il divieto di cui all'art. 2320 cod. civ. si trova in una posizione equiparabile a quella dell'accomandatario occulto, sicché, pro- prio in virtù del principio di certezza delle situazioni giuridiche, il termine per 4 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 12287/2016 Numero sezionale 4850/2021 Numero di raccolta generale 6771/2022 Data pubblicazione 01/03/2022 la dichiarazione di fallimento non decorre né dalla data del recesso, né da quella della dichiarazione di fallimento della società, ma unicamente dal giorno in cui lo scioglimento del rapporto sociale con il socio sia portato a conoscenza dei creditori con idonee forme di pubblicità (cfr. Cass., Sez. I, 28/02/2017, n. 5069; 6/11/2014, n. 23651; Cass., Sez. VI, 25/11/2015, n. 24112). Nessun rilievo può assumere, a tal fine, la circostanza che la dichia- razione di fallimento della società si estenda automaticamente al socio acco- mandatario, la cui esclusione di diritto dalla società, ai sensi dell'art. 2288 cod. civ., in quanto volta a preservare la società in bonis dagli effetti dell'in- solvenza personale del socio, non opera nell'ipotesi in cui il fallimento di que- st'ultimo costituisca effetto di quello della società, in forma della responsabi- lità del primo per le obbligazioni della seconda (cfr. Cass., Sez. I, 1/07/2008, n. 17953; 20/05/1975, n. 1991). 2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione o la falsa ap- plicazione dell'art. 2320 cod. civ. e dell'art. 1 della legge fall., censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto irrilevante, ai fini della responsabilità illimitata del socio accomandante, l'intensità e la continuità dell'ingerenza nella gestione. Premesso che la responsabilità illimitata dell'accomandante risponde all'esigenza di tutelare la posizione dell'accomandatario nella gerar- chia societaria e l'interesse generale alla rispondenza dell'organizzazione so- ciale al tipo prescelto, sulla quale i terzi fanno affidamento, sostiene che ai fini della stessa è necessario che l'ingerenza nella gestione abbia superato una soglia minima, tale da esporre a rischio i predetti valori, non apparendo ragionevole far dipendere l'estensione del fallimento da atti connotati da as- soluta sporadicità e privi di conseguenze economiche per la società. Ciò posto, afferma che nella specie l'acquisto dell'autovettura per conto della società non aveva alcuna attinenza con la direzione e l'amministrazione della stessa, né può avere ingenerato nei terzi un affidamento in ordine alla titolarità del potere di rappresentanza della società oppure a un condizionamento da lui esercitato nei confronti della socia accomandataria, essendo stato effettuato in virtù di una procura speciale rilasciata da quest'ultima o comunque con il suo consenso. Aggiunge che dall'istruttoria espletata non era emerso alcun elemento idoneo a dimostrare la sua partecipazione alla scelta dei campio- 5 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 12287/2016 Numero sezionale 4850/2021 Numero di raccolta generale 6771/2022 Data pubblicazione 01/03/2022 nari, in epoca successiva alla costituzione della società, trattandosi al più di un concorso occasionale, riconducibile ad un'attività di consulenza, e quindi incompatibile con il carattere necessariamente sistematico degli atti d'inge- renza nella gestione. Precisato inoltre di aver sempre contestato di aver ef- fettuato operazioni bancarie sul conto corrente intestato alla società, afferma l'insufficienza della documentazione prodotta ai fini della relativa prova, evi- denziando comunque la portata irrisoria dei movimenti attestati. Sostiene in- fine che la sentenza impugnata non ha tenuto conto delle risultanze della prova testimoniale assunta, da cui era emerso che a seguito della costituzione della società ogni aspetto della vita della stessa era stato gestito esclusiva- mente dalla socia accomandataria o dalle dipendenti. 2.1. Il motivo è infondato. In tema di società in accomandita semplice, questa Corte ha infatti affer- mato costantemente che, ai fini della configurabilità dell'ingerenza nella ge- stione sociale, che ai sensi dell'art. 2320 cod. civ. giustifica la responsabilità illimitata del socio accomandante per le obbligazioni sociali, è necessario che l'accomandante contravvenga al divieto di trattare o concludere affari in nome della società o di compiere atti aventi influenza decisiva o almeno rilevante sull'amministrazione della stessa (cfr. Cass., Sez. VI, 23/02/2018, n. 4498; Cass., Sez. lav., 31/05/2016, n. 11250). Tale principio non si pone affatto in contrasto con quello richiamato dalla sentenza impugnata, ed anch'esso de- sunto dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai predetti fini, non as- sumono alcun rilievo l'intensità e la continuità dell'indebita ingerenza, es- sendo la responsabilità illimitata riconducibile anche a condotte isolate o co- munque di non eccezionale rilievo (cfr. Cass., Sez. I, 6/11/2014, n. 23651; 6/06/2000, n. 7554). E' stato infatti chiarito che, per poter attribuire ad un atto un'influenza decisiva o almeno rilevante sull'amministrazione della so- cietà, è necessario che esso non riguardi il mero profilo esecutivo, ma il mo- mento genetico in cui si manifesta la scelta d'impresa, cioè che si tratti di un atto di gestione e non di mero ordine (cfr. Cass., Sez. I, 25/07/1996, n. 6725; 14/01/1987, n. 172; 26/06/1979, n. 3563): ciò significa che i connotati di decisività e rilevanza necessari ai fini della configurabilità dell'indebita inge- renza non dipendono tanto dalla durata nel tempo dell'attività complessiva- 6 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 12287/2016 Numero sezionale 4850/2021 Numero di raccolta generale 6771/2022 Data pubblicazione 01/03/2022 mente posta in essere dall'accomandante o dalla reiterazione e dalla fre- quenza degli atti da lui compiuti, quanto dall'ascrivibilità degli stessi all'am- bito delle scelte spettanti al titolare dell'impresa, in cui si concreta la direzione della società, ed in particolare dalla loro attinenza ai rapporti obbligatori con i terzi estranei alla società, restando conseguentemente esclusi gli aspetti di carattere esecutivo inerenti all'adempimento delle obbligazioni che da quei rapporti derivano (cfr. Cass., Sez. I, 6/06/2000, n. 7554). A tali principi si è puntualmente attenuta la Corte d'appello, la quale, nel ricollegare la responsabilità illimitata del ricorrente all'attività da lui svolta per conto della società, ha preso distintamente in esame, conformemente al di- sposto dell'art. 2320 cod. civ., gli affari conclusi in nome della stessa e gli atti di gestione da lui compiuti, ponendo correttamente in risalto per i primi il mancato conferimento di una procura speciale e per i secondi la portata tutto altro che secondaria ai fini della determinazione della strategia commerciale della società. Tale apprezzamento, configurabile come un giudizio di fatto e sindacabile in sede di legittimità esclusivamente ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ., non risulta validamente censurato dal ricorrente, il quale, nell'insistere sul carattere occasionale dell'ingerenza e sulla scarsa incidenza della stessa sull'amministrazione della società, evidenzia da un lato un profilo estraneo alla fattispecie legale, sollecitando dall'altro una nuova valutazione dei fatti, non consentita a questa Corte, alla quale non spetta il compito di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di control- lare la correttezza giuridica delle argomentazioni svolte nella sentenza impu- gnata, nonché la coerenza logico-formale delle stesse, nei limiti in cui le re- lative anomalie sono ancora deducibili con il ricorso per cassazione, a seguito della riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 cit. ad opera dell'art. 54, comma primo, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (cfr. Cass., Sez. I, 13/01/ 2020, n. 331; Cass., Sez. II, 29/10/2018, n. 27415; Cass., Sez. V, 4/08/ 2017, n. 19547). 3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ribadendo che la sentenza impugnata non ha tenuto conto delle risultanze della prova testimoniale assunta, da cui 7 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 12287/2016 Numero sezionale 4850/2021 Numero di raccolta generale 6771/2022 Data pubblicazione 01/03/2022 era emerso che a seguito della costituzione della società ogni aspetto della vita della stessa era stato gestito esclusivamente dal socio accomandatario e dalle commesse. 3.1. Il motivo è inammissibile, risolvendosi nella mera richiesta di una nuova valutazione del materiale probatorio acquisito agli atti, anch'essa estranea alle competenze di questa Corte, in quanto riservata al giudice di merito, cui spettano in via esclusiva l'individuazione delle fonti del proprio convincimento, il controllo della loro attendibilità e concludenza e la scelta, tra le complessive risultanze del processo, di quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi. 4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione o la falsa ap- plicazione dell'art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., osservando che, nel conferire rilievo all'avvenuta effettuazione di operazioni bancarie sul conto corrente della società, la sentenza impugnata ha preso in esame una que- stione mai sollevata da parte del fallimento. 4.1. Il motivo è infondato. Come si evince dall'istanza di fallimento in estensione, parzialmente tra- scritta a corredo delle censure, tra i fatti idonei a comprovare l'indebita inge- renza nella gestione sociale il curatore aveva allegato l'attribuzione al ricor- rente di una procura generale ad operare sul conto corrente intestato alla società: rispetto a tale allegazione, l'affermazione dell'effettivo compimento di operazioni bancarie da parte del ricorrente, in mancanza di una procura speciale per singoli affari, non comportava l'introduzione di un fatto nuovo, configurandosi piuttosto come rilevazione di una parziale diversità del fatto accertato rispetto a quello allegato, di per sé inidonea a determinare un mu- tamento del thema decidendum, dal momento che il fatto, così come diver- samente accertato, risultava ugualmente idoneo a giustificare l'affermazione dell'avvenuto svolgimento di attività gestoria. 5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce la violazione o la falsa appli- cazione degli artt. 112, 115, 183, 184 e 189 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per aver omesso di esaminare le istanze istruttorie for- mulate da esso ricorrente, aventi ad oggetto l'esibizione della documenta- zione relativa al conto corrente della società e l'ammissione dell'interrogatorio 8 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 12287/2016 Numero sezionale 4850/2021 Numero di raccolta generale 6771/2022 Data pubblicazione 01/03/2022 formale della socia accomandataria e di ulteriori capitoli di prova. 5.1. Il motivo è infondato. La stessa difesa del ricorrente riferisce infatti che l'istanza di esibizione, proposta in primo grado nei confronti dell'istituto di credito con cui la società fallita intratteneva il rapporto di conto corrente, era stata accolta dal Tribu- nale di Genova con provvedimento ritualmente notificato al terzo, il quale non aveva ottemperato all'ordine. Nessun provvedimento era dunque tenuta ad adottare la Corte d'appello, a fronte dell'avvenuta riproposizione dell'istanza in sede di reclamo, non essendo l'ordine di esibizione suscettibile di esecu- zione coattiva, né per iniziativa del giudice né ad iniziativa della parte inte- ressata, e non essendo nella specie possibile trarre alcun elemento di prova dal comportamento dell'istituto di credito, che non era parte del giudizio (cfr. Cass., Sez. III, 10/12/2003, n. 18833; Cass., Sez. lav., 6/12/1983, n. 7289). Non può invece riconoscersi carattere decisivo ai fatti dedotti nei capitoli della prova testimoniale non ammessi in primo grado e riproposti in sede di reclamo, trattandosi di circostanze che, in quanto attinenti alla gestione dei rapporti tra la società fallita ed i rappresentanti di alcune ditte fornitrici, non consentono ad escludere l'indebita ingerenza del ricorrente nella gestione so- ciale, realizzatasi attraverso il compimento di altri atti, ritenuti provati dalla sentenza impugnata sulla base delle prove acquisite. Ai fini della configurabi- lità della fattispecie di cui all'art. 2320 cod. civ., non è d'altronde necessario che l'ingerenza indebitamente spiegata dall'accomandante nell'amministra- zione della società si sia tradotta nel totale esautoramento degli accomanda- tari, ben potendosi la stessa manifestare anche in termini di semplice con- corso alle scelte imprenditoriali o attraverso il compimento di singoli atti di gestione, purché aventi i prescritti connotati di rilevanza e decisività. Inammissibile risulta infine l'interrogatorio formale della socia accoman- dataria, non avendo la stessa assunto la veste di parte del giudizio, e non potendo d'altronde disporre dei diritti ai quali dovrebbe riferirsi la confessione che il mezzo istruttorio è volto a provocare (cfr. Cass., Sez. 20/01/1995, n. 629). 6. Il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna del ri- corrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal di- 9 F i r m a t o D a : B A R O N E F A B R I Z I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 9 f 5 f 8 d 1 2 a c d c 2 b b 9 b 9 b c 2 0 6 f c 3 0 8 4 c a - F i r m a t o D a : C A M P A N I L E P I E T R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 4 c b d a 9 f 8 9 b 8 d 6 3 3 c 7 8 e 0 7 c 5 3 4 5 3 1 3 7 f Numero registro generale 12287/2016 Numero sezionale 4850/2021 Numero di raccolta generale 6771/2022 Data pubblicazione 01/03/2022 spositivo. P.Q.M. rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controri- corrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dal comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma il 24/11/2021 Il Presidente 10 F i r m a t o D a