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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 00406/2023

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45/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio di quest’ultimo in [OSCURATO:PERSONA] n. 74; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e presso gli uffici della stessa in Roma, via del Portoghesi n. 12, elettivamente domiciliato; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 285/2014 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 432/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

R.G.N. 24145/2015 Pag.Rilevatoche:

1. con la sentenza impugnata la Corte di appello di Campobasso decidendo sull’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle [OSCURATO:PERSONA], confermava la pronuncia del locale Tribunale che aveva respinto la domanda dello Iannazzone intesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento emesso dal Direttore Generale delle [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva affidato l’incarico dirigenziale di preposto alla DPL di Bari ad altro dirigente e la condanna del Ministero al risarcimento del danno; [OSCURATO:PERSONA], dirigente sin dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], a seguito di superamento di concorso pubblico, aveva partecipato all’interpello svolto dall’Amministrazione per il conferimento dell’incaricodi preposto alla DPL di Bari; per tale incarico erano state presentate due sole domande e il Ministero aveva affidato l’incarico al dott. [OSCURATO:PERSONA]; lo Iannazzone aveva proposto ricorso deducendo l ’ illegittimità di detto affidamento per violazionedegli artt. 1175 e 1375 cod. civ.;

2. il Tribunale aveva respinto la domanda con decisione confermata dalla Corte territoriale; quest’ultima riteneva condivisibili le affermazioni del giudice di prime cure evidenziando che la sentenza aveva operato una ricostruzione coerente con le risultanze processuali e il dato normativo; rimarcava, in particolare, la correttezza dell’operato della PA che aveva prescelto il dott. [OSCURATO:PERSONA] ritenendo decisiva la circostanza che lo stesso avesse ricoperto in precedenza numerosi incarichi dirigenziali sia in forma di reggenza sia di titolarità ed avesse acquisito specifica conoscenza ed esperienza ed adeguata professionalità; riteneva che il provvedimento fosse congruamente motivato e richiamava sul punto Cass. n. 5659 del 20 marzo 2004; rilevava che la situazione soggettiva dell’aspirante ad un incarico dirigenziale non si atteggia quale diritto soggettivo bensì quale interesse legittimo; riteneva che, nella specie, non fosse ravvisabile alcuna illegittimità nell’operato discrezionale della PA;

3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi;

4. il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso;

5. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato;

6. il ricorrente ha depositato memoria.

Consideratoche: R.G.N. 24145/2015 Pag.1. con il primo motivo il ricorrente denuncia - ai sensi dell ’ art. 360 n. 5 cod. proc. civ.-omesso esame circa fatti e documenti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; lamenta che la Corte territoriale non abbia tenuto conto dell ’ omessa predeterminazione dei criteri relativi alla specifica conoscenza ed esperienza delle problematiche del territorio, dell’esigenza per i dirigenti già titolari di incarico dirigenziale di funzionalità e continuità amministrativa, della mancata valutazione comparativa tra la posizione del ricorrente e quella del [OSCURATO:PERSONA], della circostanza che solo i risultati dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31/12/2007 del [OSCURATO:PERSONA] andavano valutati;

2. il motivo è inammissibile; la censura non tiene in adeguato conto l’insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (Cass.

SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014) che hanno espresso, con riguardo alla nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., i seguenti princìpi di diritto (princìpi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici): a) la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di ‘sufficienza’, nella ‘mancanza assolutadi motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili’, nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’; b) il nuovo testo introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); c) l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) la parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ.e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. - il ‘ fatto storico ’ , il cui esame sia stato omesso, il ‘ dato ’ , testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il ‘come’e il ‘ quando ’ (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la ‘decisività’del fatto stesso; R.G.N. 24145/2015 Pag.il motivo di ricorso non enuclea un fatto storico realmente omesso nella sentenza impugnata, facendo piuttosto riferimento a valutazioni dei materiali probatori, e, comunque, ritenuti ‘decisivi’ non ne l senso inteso da questa Corte, secondo cui è fatto decisivo quello che, se fosse stato esaminato, avrebbe portato ad una soluzione diversa della vertenza con un giudizio di certezza e non di mera probabilità (v., tra molte, Cass.

SS.UU. n. 3670 del 2015 en. 14477 del 2015), ma nel senso patrocinato dalla parte soccombente;

3. con il secondo motivo ilricorrente denuncia - ai sensi dell ’ art. 360, n. 3 cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., dell’art. 2967 cod. civ. e del principio dell’onere della prova anche in relazione agli artt. 1175, 1375 e 1218 cod. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.20 e 21 del c.c.n.l. relativo al personale dirigente dell’area I peril quadriennio normativo 2002-2005 anche in relazione agli artt. 1362 e ss. cod. civ., violazione delle norme di interpretazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e del principio del gradualismo ed ancora violazione del prioritario criterio di interpretazione secondo il significato letterale delle parole di cui all’art. 1362, comma 1, cod. civ. nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. e delle norme ermeneutiche in tema di interpretazione degli atti unilaterali in relazione alla informativa dell’amministrazione convenuta del 17/3/2005 sui criteri di attribuzione degli incarichi dirigenziali; sostiene, in sintesi, che nelle indicate disposizioni non sarebbe mai stato indicato quale criterio per il conferimento degli incarichi quello della “conoscenza del territorio” reputato decisivo dall’amministrazione;

4. il motivo è infondato; la Corte territoriale ha fatto riferimento al generale principio del buon andamento e dell’efficienza della PA (art. 97 Cost.) che è alla base dei criteri stabiliti per il conferimento degli incarichi dirigenziali ed alla luce di questo valorizzato la pregressa competenza specifica del [OSCURATO:PERSONA]; la stessa organizzazione degli uffici è strutturata in modo da garantire l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa (si vedano gli artt. 1 e 6 del d.lgs. n. 165/2001); è pur vero che solo la riforma del 2009 (non applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) ha previsto i criteri delle «specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all’estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell’incarico»; tuttavia anche prima di tale modifica legislativa la norma (art. 19 comma 1, nel testo sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera a), della legge 15 luglio 2002, n. 145) stabiliva che: «Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione R.G.N. 24145/2015 Pag.alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro»; quindi la valutazione delle attitudini e capacità, indispensabili all’esercizio delle funzioni di responsabilità da affidare, sussisteva anche nella precedente formulazione della norma; sotto questo profilo il testo di cui alla riforma del 2009 non fa che specificare che la suddetta valutazione deve essere calibrata anche rispetto alle caratteristiche della struttura interessata; nello specifico, a fronte di una valutazione coinvolgente due soli candidati che avevano entrambi pregresse esperienze dirigenziali, sono state considerate prevalenti, in rapporto all’incarico da ricoprire (di preposto alla DPL di Bari), le pregresse esperienze dirigenziali del [OSCURATO:PERSONA] in incarichi similari presso DPL del medesimo territorio pugliese; nel complesso, dunque, sono state valutate positivamente le attitudini e capacità professionali del candidato prescelto desunte dai risultati conseguiti alla guida di uffici collocati proprio nel territorio in cui ricadeval’incarico da ricoprire, ciò anche in ossequio al generaleprincipio di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa; né tale comportamento (che ha posto a base della scelta l’apprezzamento delle pregresse esperienze professionali e, dunque, un positivo agire nell’interesse anche del territorio) può dirsi contrario alla correttezza e buona fede così come richiesto dagli artt.1175 e 1375 cod. civ.;

5. con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 115 e 116 cod, proc. civ. in relazione agli artt. 2697 cod. civ. e all’art. 24 Cost. iudex iudicare debet secundum probata et alligata – omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia –omesso esame di fatti decisivi per il giudizio; censura la sentenza impugnata per aver deciso senza dare ingresso agli elementi probatori che avrebbero dimostrato la veridicità degli assunti del ricorrente; lamenta, in particolare, che la Corte territoriale non abbia accolto la richiesta dello Iannazzone di ordinare all’amministrazione di produrre tutti gli atti relativi all’istruttoria prodromica al conferimento dell’incarico;

6. il motivo è inammissibile sia per quanto evidenziato con riguardo al primo motivo sia perché nonostante il richiamo alle violazioni della legge sostanziale e processuale il ricorrente in realtà censura le valutazioni di merito dei giudici di appello; si aggiungache il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. senza, però, censurare l’erronea applicazione da parte del giudice di merito della regola di giudizio fondata sull’onere della prova e dunque per avere attribuito l’onus R.G.N. 24145/2015 Pag.probandia una parte diversa da quella che ne era onerata, così che il rilievo si colloca al di fuori del novero di quelli spendibili exart. 360, co. 1, cod. proc. civ. perché, nonostante il richiamo normativo in esso contenuto, sostanzialmente sollecita una rivisitazione nel merito della vicenda (non consentita in sede di legittimità) affinché si fornisca un diverso apprezzamento delle prove (Cass., Sez. un., 10 giugno 2016, n. 11892); quantoalle ulteriori doglianze, va ricordato che la dedotta violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (v. ex aliis Cass., Sez. un., 5 agosto 2016, n. 16598; Cass. 10 giugno 2016, n. 11892) e che la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è configurabile solo allorché il giudice apprezzi liberamente una prova legale, oppure si ritenga vincolato dauna prova liberamente apprezzabile (Cass., Sez. un., n. 11892/2016 cit.; Cass. 19 giugno 2014, n. 13960; Cass. 20 dicembre 2007, n. 26965), situazioni queste non sussistenti nel caso in esame; infine, quanto alle richieste istruttorie disattese, il motivo è anche inammissibile mancando ogni riferimento agli atti processuali nei quali tali richieste sarebbero state formulate (in primo grado) o reiterate (in appello);

7. conclusivamente il ricorso va rigettato;

8. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;

9. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass., Sez.

Un., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esporsi ed euro 4.800,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
45/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio di quest’ultimo in [OSCURATO:PERSONA] n. 74; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO e presso gli uffici della stessa in Roma, via del Portoghesi n. 12, elettivamente domiciliato; -controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - intimato - avverso la sentenza n. 285/2014 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 432/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. R.G.N. 24145/2015 Pag.Rilevatoche: 1. con la sentenza impugnata la Corte di appello di Campobasso decidendo sull’impugnazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Ministero del Lavoro, della Salute e delle [OSCURATO:PERSONA], confermava la pronuncia del locale Tribunale che aveva respinto la domanda dello Iannazzone intesa ad ottenere la declaratoria di illegittimità del provvedimento emesso dal Direttore Generale delle [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] che aveva affidato l’incarico dirigenziale di preposto alla DPL di Bari ad altro dirigente e la condanna del Ministero al risarcimento del danno; [OSCURATO:PERSONA], dirigente sin dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], a seguito di superamento di concorso pubblico, aveva partecipato all’interpello svolto dall’Amministrazione per il conferimento dell’incaricodi preposto alla DPL di Bari; per tale incarico erano state presentate due sole domande e il Ministero aveva affidato l’incarico al dott. [OSCURATO:PERSONA]; lo Iannazzone aveva proposto ricorso deducendo l ’ illegittimità di detto affidamento per violazionedegli artt. 1175 e 1375 cod. civ.; 2. il Tribunale aveva respinto la domanda con decisione confermata dalla Corte territoriale; quest’ultima riteneva condivisibili le affermazioni del giudice di prime cure evidenziando che la sentenza aveva operato una ricostruzione coerente con le risultanze processuali e il dato normativo; rimarcava, in particolare, la correttezza dell’operato della PA che aveva prescelto il dott. [OSCURATO:PERSONA] ritenendo decisiva la circostanza che lo stesso avesse ricoperto in precedenza numerosi incarichi dirigenziali sia in forma di reggenza sia di titolarità ed avesse acquisito specifica conoscenza ed esperienza ed adeguata professionalità; riteneva che il provvedimento fosse congruamente motivato e richiamava sul punto Cass. n. 5659 del 20 marzo 2004; rilevava che la situazione soggettiva dell’aspirante ad un incarico dirigenziale non si atteggia quale diritto soggettivo bensì quale interesse legittimo; riteneva che, nella specie, non fosse ravvisabile alcuna illegittimità nell’operato discrezionale della PA; 3. per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi; 4. il Ministero del Lavoro e delle [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso; 5. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato; 6. il ricorrente ha depositato memoria. Consideratoche: R.G.N. 24145/2015 Pag.1. con il primo motivo il ricorrente denuncia - ai sensi dell ’ art. 360 n. 5 cod. proc. civ.-omesso esame circa fatti e documenti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti; lamenta che la Corte territoriale non abbia tenuto conto dell ’ omessa predeterminazione dei criteri relativi alla specifica conoscenza ed esperienza delle problematiche del territorio, dell’esigenza per i dirigenti già titolari di incarico dirigenziale di funzionalità e continuità amministrativa, della mancata valutazione comparativa tra la posizione del ricorrente e quella del [OSCURATO:PERSONA], della circostanza che solo i risultati dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] al 31/12/2007 del [OSCURATO:PERSONA] andavano valutati; 2. il motivo è inammissibile; la censura non tiene in adeguato conto l’insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014) che hanno espresso, con riguardo alla nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., i seguenti princìpi di diritto (princìpi costantemente ribaditi dalle stesse Sezioni unite v. n. 19881 del 2014, n. 25008 del 2014, n. 417 del 2015, oltre che dalle Sezioni semplici): a) la disposizione deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 disp. prel. cod. civ., come riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l’anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all’esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di ‘sufficienza’, nella ‘mancanza assolutadi motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, nella ‘motivazione apparente’, nel ‘contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili’, nella ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’; b) il nuovo testo introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); c) l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze istruttorie; d) la parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ.e 369, secondo comma, n. 4), cod. proc. civ. - il ‘ fatto storico ’ , il cui esame sia stato omesso, il ‘ dato ’ , testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il ‘come’e il ‘ quando ’ (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la ‘decisività’del fatto stesso; R.G.N. 24145/2015 Pag.il motivo di ricorso non enuclea un fatto storico realmente omesso nella sentenza impugnata, facendo piuttosto riferimento a valutazioni dei materiali probatori, e, comunque, ritenuti ‘decisivi’ non ne l senso inteso da questa Corte, secondo cui è fatto decisivo quello che, se fosse stato esaminato, avrebbe portato ad una soluzione diversa della vertenza con un giudizio di certezza e non di mera probabilità (v., tra molte, Cass. SS.UU. n. 3670 del 2015 en. 14477 del 2015), ma nel senso patrocinato dalla parte soccombente; 3. con il secondo motivo ilricorrente denuncia - ai sensi dell ’ art. 360, n. 3 cod. proc. civ. -violazione e falsa applicazione dell’art. 19 del d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., dell’art. 2967 cod. civ. e del principio dell’onere della prova anche in relazione agli artt. 1175, 1375 e 1218 cod. civ., violazione e falsa applicazione degli artt.20 e 21 del c.c.n.l. relativo al personale dirigente dell’area I peril quadriennio normativo 2002-2005 anche in relazione agli artt. 1362 e ss. cod. civ., violazione delle norme di interpretazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e del principio del gradualismo ed ancora violazione del prioritario criterio di interpretazione secondo il significato letterale delle parole di cui all’art. 1362, comma 1, cod. civ. nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. cod. civ. e delle norme ermeneutiche in tema di interpretazione degli atti unilaterali in relazione alla informativa dell’amministrazione convenuta del 17/3/2005 sui criteri di attribuzione degli incarichi dirigenziali; sostiene, in sintesi, che nelle indicate disposizioni non sarebbe mai stato indicato quale criterio per il conferimento degli incarichi quello della “conoscenza del territorio” reputato decisivo dall’amministrazione; 4. il motivo è infondato; la Corte territoriale ha fatto riferimento al generale principio del buon andamento e dell’efficienza della PA (art. 97 Cost.) che è alla base dei criteri stabiliti per il conferimento degli incarichi dirigenziali ed alla luce di questo valorizzato la pregressa competenza specifica del [OSCURATO:PERSONA]; la stessa organizzazione degli uffici è strutturata in modo da garantire l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa (si vedano gli artt. 1 e 6 del d.lgs. n. 165/2001); è pur vero che solo la riforma del 2009 (non applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame) ha previsto i criteri delle «specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all’estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell’incarico»; tuttavia anche prima di tale modifica legislativa la norma (art. 19 comma 1, nel testo sostituito dall’art. 3, comma 1, lettera a), della legge 15 luglio 2002, n. 145) stabiliva che: «Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione R.G.N. 24145/2015 Pag.alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro»; quindi la valutazione delle attitudini e capacità, indispensabili all’esercizio delle funzioni di responsabilità da affidare, sussisteva anche nella precedente formulazione della norma; sotto questo profilo il testo di cui alla riforma del 2009 non fa che specificare che la suddetta valutazione deve essere calibrata anche rispetto alle caratteristiche della struttura interessata; nello specifico, a fronte di una valutazione coinvolgente due soli candidati che avevano entrambi pregresse esperienze dirigenziali, sono state considerate prevalenti, in rapporto all’incarico da ricoprire (di preposto alla DPL di Bari), le pregresse esperienze dirigenziali del [OSCURATO:PERSONA] in incarichi similari presso DPL del medesimo territorio pugliese; nel complesso, dunque, sono state valutate positivamente le attitudini e capacità professionali del candidato prescelto desunte dai risultati conseguiti alla guida di uffici collocati proprio nel territorio in cui ricadeval’incarico da ricoprire, ciò anche in ossequio al generaleprincipio di efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa; né tale comportamento (che ha posto a base della scelta l’apprezzamento delle pregresse esperienze professionali e, dunque, un positivo agire nell’interesse anche del territorio) può dirsi contrario alla correttezza e buona fede così come richiesto dagli artt.1175 e 1375 cod. civ.; 5. con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 115 e 116 cod, proc. civ. in relazione agli artt. 2697 cod. civ. e all’art. 24 Cost. iudex iudicare debet secundum probata et alligata – omessa e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia –omesso esame di fatti decisivi per il giudizio; censura la sentenza impugnata per aver deciso senza dare ingresso agli elementi probatori che avrebbero dimostrato la veridicità degli assunti del ricorrente; lamenta, in particolare, che la Corte territoriale non abbia accolto la richiesta dello Iannazzone di ordinare all’amministrazione di produrre tutti gli atti relativi all’istruttoria prodromica al conferimento dell’incarico; 6. il motivo è inammissibile sia per quanto evidenziato con riguardo al primo motivo sia perché nonostante il richiamo alle violazioni della legge sostanziale e processuale il ricorrente in realtà censura le valutazioni di merito dei giudici di appello; si aggiungache il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ. senza, però, censurare l’erronea applicazione da parte del giudice di merito della regola di giudizio fondata sull’onere della prova e dunque per avere attribuito l’onus R.G.N. 24145/2015 Pag.probandia una parte diversa da quella che ne era onerata, così che il rilievo si colloca al di fuori del novero di quelli spendibili exart. 360, co. 1, cod. proc. civ. perché, nonostante il richiamo normativo in esso contenuto, sostanzialmente sollecita una rivisitazione nel merito della vicenda (non consentita in sede di legittimità) affinché si fornisca un diverso apprezzamento delle prove (Cass., Sez. un., 10 giugno 2016, n. 11892); quantoalle ulteriori doglianze, va ricordato che la dedotta violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. non è ravvisabile nella mera circostanza che il giudice di merito abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, ma soltanto nel caso in cui il giudice abbia giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio (v. ex aliis Cass., Sez. un., 5 agosto 2016, n. 16598; Cass. 10 giugno 2016, n. 11892) e che la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ. è configurabile solo allorché il giudice apprezzi liberamente una prova legale, oppure si ritenga vincolato dauna prova liberamente apprezzabile (Cass., Sez. un., n. 11892/2016 cit.; Cass. 19 giugno 2014, n. 13960; Cass. 20 dicembre 2007, n. 26965), situazioni queste non sussistenti nel caso in esame; infine, quanto alle richieste istruttorie disattese, il motivo è anche inammissibile mancando ogni riferimento agli atti processuali nei quali tali richieste sarebbero state formulate (in primo grado) o reiterate (in appello); 7. conclusivamente il ricorso va rigettato; 8. la regolamentazione delle spese segue la soccombenza; 9. occorre dare atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass., Sez. Un., n. 4315/2020, della sussistenza delle condizioni richieste dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del Ministero controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esporsi ed euro 4.800,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a
Sentenza Cassazione n. 00406/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris