CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 luglio 2024
Cassazione n. 33772/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Genova ha confermato la decisione del Tribunale di Savona che aveva riconosciuto SOUFAIH Ismail colpevole del reato di cui all'art.73 commi 1 e 4 dPR 309/90 e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Il ricorrente deduce vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla mancata sussunzione dei fatti ascritti sotto il paradigma dell'art.73 comma 5 dPR 309/90 e in relazione al riconoscimento della recidiva. 3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati in quanto in fatto, generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli), sprovvisti di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente e ripropositivi di censure adeguatamente esaminate dal giudice distrettuale e disattese con giudizio logico non suscettibile di ulteriore sindacato. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali in quanto ha rappresentato come il fatto costituisca un ennesima manifestazione del percorso criminale del prevenuto e che la non tenuità della condotta sia coerente non soltanto con i profili ponderali dello stupefacente acquistato, ma anche con le modalità della condotta che denota una organizzazione e una comunità di intenti tra tutti i concorrenti e una capacità a delinquere attuale desunta anche dai precedenti specifici da questi riportati. La recidiva riconosciuta, ai sensi dell'art.99 comma 4 cod.proc.pen., unitamente all'assenza di profili di nneritevolezza, osta ad un più favorevole bilanciamento delle circostanze di segno opposto, ai sensi dell'art.69 comma 4 cod.proc.pen. 4. Evidenziato che all'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo al palese carattere dilatorio del ricorso e alla palese inammissibilità del ricorso, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 10 luglio 2024 Il Consigliere estensore I