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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 febbraio 2026

Cassazione n. 17312/2026

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ntenza del 10/12/2024 della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui indata 10.12.2024 la Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza in data 20.1.2023 delG.u.p. del Tribunale di Trani di condanna alla pena di due anni e quattro mesi di reclusioneper i reati di ricettazione, detenzione e porto di arma da guerra;Premesso che il difensore dell’imputato ha rinunciato ai motivi di appello, salvo che a quelliriguardanti il trattamento sanzionatorio, e che con il ricorso lamenta il diniego dellecircostanze attenuanti senza che sia stata presa in considerazione la confessione di [OSCURATO:PERSONA](tramite dichiarazione scritta) nel corso dello stesso giudizio di secondo grado;Considerato, a tal proposito, che dalla sentenza impugnata risulta che la responsabilità delricorrente era desumibile aliunde (è stato arrestato nella quasi flagranza dei reati per cui èstato condannato), sicché il diniego delle attenuanti generiche è del tutto conforme alprincipio secondo cui la confessione del reo è valorizzabile ai fini della concessione dellecui si sostanzi in una mera presa d'atto dell'ineluttabilità probatoria dell'accusa ovvero siavolta esclusivamente all'utilitaristica attesa della riduzione della pena e la collaborazionegiudiziaria sia, comunque, probatoriamente inerte o neutra (Sez. 3, n. 26676 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],Pg c.

Careri, Rv. 288738 – 07; Sez. 1, n. 42208 del 21/3/2017, Fondino, Rv. 271224 - 01);Osservato che si tratta proprio della situazione rinvenibile nel caso di specie, atteso cheinnanzitutto la Corte d’appello ha enucleato una serie di altri specifici elementi di disvaloreemergenti dagli atti per negare il beneficio di cui all’art. 62-bis cod. pen. e che comunque laconfessione è avvenuta in assenza di contradditorio all’ultima udienza del giudizio di appello;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntenza del 10/12/2024 della Corte d'appello di Baridato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTOEsaminato il ricorso proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza con cui indata 10.12.2024 la Corte d’appello di Bari ha confermato la sentenza in data 20.1.2023 delG.u.p. del Tribunale di Trani di condanna alla pena di due anni e quattro mesi di reclusioneper i reati di ricettazione, detenzione e porto di arma da guerra;Premesso che il difensore dell’imputato ha rinunciato ai motivi di appello, salvo che a quelliriguardanti il trattamento sanzionatorio, e che con il ricorso lamenta il diniego dellecircostanze attenuanti senza che sia stata presa in considerazione la confessione di [OSCURATO:PERSONA](tramite dichiarazione scritta) nel corso dello stesso giudizio di secondo grado;Considerato, a tal proposito, che dalla sentenza impugnata risulta che la responsabilità delricorrente era desumibile aliunde (è stato arrestato nella quasi flagranza dei reati per cui èstato condannato), sicché il diniego delle attenuanti generiche è del tutto conforme alprincipio secondo cui la confessione del reo è valorizzabile ai fini della concessione dellecui si sostanzi in una mera presa d'atto dell'ineluttabilità probatoria dell'accusa ovvero siavolta esclusivamente all'utilitaristica attesa della riduzione della pena e la collaborazionegiudiziaria sia, comunque, probatoriamente inerte o neutra (Sez. 3, n. 26676 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA],Pg c. Careri, Rv. 288738 – 07; Sez. 1, n. 42208 del 21/3/2017, Fondino, Rv. 271224 - 01);Osservato che si tratta proprio della situazione rinvenibile nel caso di specie, atteso cheinnanzitutto la Corte d’appello ha enucleato una serie di altri specifici elementi di disvaloreemergenti dagli atti per negare il beneficio di cui all’art. 62-bis cod. pen. e che comunque laconfessione è avvenuta in assenza di contradditorio all’ultima udienza del giudizio di appello;[OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilain favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 12/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePAOLO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17312/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris