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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 ottobre 1986

Cassazione n. 32808/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 03VW015 nato il 18/10/1986 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Genova confermava la sentenza con cui il tribunale di Imperia, in data 25.6.2020, aveva condannato 3andoubi Sofien alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex art. 495, c.p., in rubrica ascrittogli, commesso il 3.11.2015.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per c:assazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bis, c.p., in quanto, diversamente da quanto ritenuto dalla corte territoriale, il comportamento posto in essere dal ricorrente non può essere ritenuto abituale, non solo perché due dei tre reati contestati ex art. 495, c.p., sono stati dichiarati estinti per intervenuta prescrizione, ma anche perché, anche se fosse stata riconosciuta la continuazione tra tali fatti, ciò non sarebbe stato di impedimento al riconoscimento della causa di non punibilità di cui si discute, senza tacere che la disapplicazione della recidiva reiterata, originariamente contestata, operata dal giudice di primo grado, evidenzia che il fatto per cui si procede non è espressione di maggiore pericolosità sociale, ma è da ritenersi occasionale e di particolare tenuità.

3. Con requisitoria scritta del 12.4.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 202CI, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. Il ricorso va rigettato per le seguenti ragioni.

Al riguardo va, innanzitutto, osservato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in una serie di condivisibili arresti, ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis, c.p., non è sufficiente che il fatto sia occasionale, ma è necessario che l'offesa, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, comma primo, sia ritenuta di particolare tenuità.

Ai fini del riconoscimento della menzionata causa di non punibilità, infatti, il giudice è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile (cfr. Cass., Sez. 3, n. 50782 del 26/09/2019, Rv. 277674; Cass., Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Rv. 275940).

La particolare natura dell'offesa arrecata attraverso la condotta penalmente rilevante, pertanto, non rappresenta un, dato indifferente per l'imputato che invoca il riconoscimento in suo favore della causa di non punibilità di cui si discute.

Ed invero, come è stato affermato in un condivisibile arresta della giurisprudenza di legittimità, l'art. 131 bis, c.p., individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo, la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici (cfr. Cass., Sez. 2, n. 32989 del 10.4.2015, Rv. 264223).

Tale onere, nel caso che ci occupa, non è stato assolto dal ricorrente, il quale si è limitato a contestare il ragionamento svolto dalla corte territoriale per escludere l'applicazione del beneficio in parola, ai sensi del disposto dell'art. 131 bis, co. 3, c.p., ma non ha indicato quelli sono gli elementi specifici che consentirebbero di ritenere particolarmente tenue, vale a dire tale che l'intensità dell'offesa arrecata al bene giuridico tutelato dalla norma penale violata si collochi sulla soglia della inoffensività, il fatto contestato al Jandoubi, il quale in sede di identificazione da parte delle forze dell'ordine, nell'ambito di attività di polizia giudiziaria e, in particolare, nel corso della redazione di cartellino foto-segnaletico e del verbale di informazione sul diritto di difesa, ai sensi degli artt. 369 e 369 bis, c.p.p., aveva dichiarato false generalità agli agenti operanti.Infondato, poi, appare il rilievo secondo cui essendo stata esclusa la contestata recidiva, ciò determinerebbe automaticamente il riconoscimento della causa di non punibilità, di c:ui all'art. 131 bis, c.p., valendo, piuttosto, il contrario, nel senso che è la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis, c.p., che non può essere applicata in caso d'I riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che essa implica (cfr. Cass., Sez. 5, n. 1489 del 19.10.2020, Rv. 280250).

Se la commissione del nuovo reato non costituisce sintomo di accentuata pericolosità sociale del prevenuto, infatti, ciò non implica, in una sorta di automatismo di tipo meccanicistico, un giudizio in termini di particolate tenuità del fatto, che può essere esclusa, come si è detto, dalla gravità del fatto stesso, in rapporto all'entità del contrasto rispetto alla legge.

Le osservazioni sino ad ora svolte sono sufficienti a ritenere infondato il ricorso dell'imputato, risultando, pertanto, superfluo affrontare dettagliatamente anche l'ulteriore tema della possibilità di considerare, ai fini della valutazione sulla abitualità della condotta, che, ai sensi della previsione dell'art. 131 bis, co. 3, c.p., esclude il riconoscimento della causa di non punibilità di cui si discute, anche reati di identica natura, contestati nell'ambito del medesimo procedimento, commessi dall'imputato il 5.4.2010, il il 21.11.2010 e il 31.8.2011, ma dichiarati estinti per prescrizione.

Al riguardo, appare sufficiente ribadire un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui ai fini della declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'articolo 131 bis, c.p., ove la commissione di un reato sia stata funzionalle alla realizzazione di un altro ovvero, comunque, si sia inserita, come nel caso in esame, in una serie causale il cui sbocco sia il determinarsi di altri illeciti, nella valutazione sulla gravità del fatto bisogna tenere conto anche degli eventuali reati connessi, anche se siano stati oggetto di una dichiarazione di prescrizione (cfr. Cass., Sez. 3, rh 57108 del 17.5.2017, Rv. 271993).5.

Al rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] 03VW015 nato il 18/10/1986 avverso la sentenza del 02/02/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Genova confermava la sentenza con cui il tribunale di Imperia, in data 25.6.2020, aveva condannato 3andoubi Sofien alla pena ritenuta di giustizia, in relazione al reato ex art. 495, c.p., in rubrica ascrittogli, commesso il 3.11.2015. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per c:assazione l'imputato, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità, di cui all'art. 131 bis, c.p., in quanto, diversamente da quanto ritenuto dalla corte territoriale, il comportamento posto in essere dal ricorrente non può essere ritenuto abituale, non solo perché due dei tre reati contestati ex art. 495, c.p., sono stati dichiarati estinti per intervenuta prescrizione, ma anche perché, anche se fosse stata riconosciuta la continuazione tra tali fatti, ciò non sarebbe stato di impedimento al riconoscimento della causa di non punibilità di cui si discute, senza tacere che la disapplicazione della recidiva reiterata, originariamente contestata, operata dal giudice di primo grado, evidenzia che il fatto per cui si procede non è espressione di maggiore pericolosità sociale, ma è da ritenersi occasionale e di particolare tenuità. 3. Con requisitoria scritta del 12.4.2022, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 202CI, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. 4. Il ricorso va rigettato per le seguenti ragioni. Al riguardo va, innanzitutto, osservato che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in una serie di condivisibili arresti, ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis, c.p., non è sufficiente che il fatto sia occasionale, ma è necessario che l'offesa, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, comma primo, sia ritenuta di particolare tenuità. Ai fini del riconoscimento della menzionata causa di non punibilità, infatti, il giudice è tenuto a motivare sulle forme di estrinsecazione del comportamento incriminato, al fine di valutarne la gravità, l'entità del contrasto rispetto alla legge e, conseguentemente, il bisogno di pena, essendo insufficiente il richiamo a mere clausole di stile (cfr. Cass., Sez. 3, n. 50782 del 26/09/2019, Rv. 277674; Cass., Sez. 6, n. 18180 del 20/12/2018, Rv. 275940). La particolare natura dell'offesa arrecata attraverso la condotta penalmente rilevante, pertanto, non rappresenta un, dato indifferente per l'imputato che invoca il riconoscimento in suo favore della causa di non punibilità di cui si discute. Ed invero, come è stato affermato in un condivisibile arresta della giurisprudenza di legittimità, l'art. 131 bis, c.p., individua un limite negativo alla punibilità del fatto medesimo, la prova della cui ricorrenza è demandata all'imputato, tenuto ad allegare la sussistenza dei relativi presupposti mediante l'indicazione di elementi specifici (cfr. Cass., Sez. 2, n. 32989 del 10.4.2015, Rv. 264223). Tale onere, nel caso che ci occupa, non è stato assolto dal ricorrente, il quale si è limitato a contestare il ragionamento svolto dalla corte territoriale per escludere l'applicazione del beneficio in parola, ai sensi del disposto dell'art. 131 bis, co. 3, c.p., ma non ha indicato quelli sono gli elementi specifici che consentirebbero di ritenere particolarmente tenue, vale a dire tale che l'intensità dell'offesa arrecata al bene giuridico tutelato dalla norma penale violata si collochi sulla soglia della inoffensività, il fatto contestato al Jandoubi, il quale in sede di identificazione da parte delle forze dell'ordine, nell'ambito di attività di polizia giudiziaria e, in particolare, nel corso della redazione di cartellino foto-segnaletico e del verbale di informazione sul diritto di difesa, ai sensi degli artt. 369 e 369 bis, c.p.p., aveva dichiarato false generalità agli agenti operanti.Infondato, poi, appare il rilievo secondo cui essendo stata esclusa la contestata recidiva, ciò determinerebbe automaticamente il riconoscimento della causa di non punibilità, di c:ui all'art. 131 bis, c.p., valendo, piuttosto, il contrario, nel senso che è la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131 bis, c.p., che non può essere applicata in caso d'I riconoscimento della recidiva reiterata specifica, elemento sintomatico della accentuata pericolosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che essa implica (cfr. Cass., Sez. 5, n. 1489 del 19.10.2020, Rv. 280250). Se la commissione del nuovo reato non costituisce sintomo di accentuata pericolosità sociale del prevenuto, infatti, ciò non implica, in una sorta di automatismo di tipo meccanicistico, un giudizio in termini di particolate tenuità del fatto, che può essere esclusa, come si è detto, dalla gravità del fatto stesso, in rapporto all'entità del contrasto rispetto alla legge. Le osservazioni sino ad ora svolte sono sufficienti a ritenere infondato il ricorso dell'imputato, risultando, pertanto, superfluo affrontare dettagliatamente anche l'ulteriore tema della possibilità di considerare, ai fini della valutazione sulla abitualità della condotta, che, ai sensi della previsione dell'art. 131 bis, co. 3, c.p., esclude il riconoscimento della causa di non punibilità di cui si discute, anche reati di identica natura, contestati nell'ambito del medesimo procedimento, commessi dall'imputato il 5.4.2010, il il 21.11.2010 e il 31.8.2011, ma dichiarati estinti per prescrizione. Al riguardo, appare sufficiente ribadire un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui ai fini della declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'articolo 131 bis, c.p., ove la commissione di un reato sia stata funzionalle alla realizzazione di un altro ovvero, comunque, si sia inserita, come nel caso in esame, in una serie causale il cui sbocco sia il determinarsi di altri illeciti, nella valutazione sulla gravità del fatto bisogna tenere conto anche degli eventuali reati connessi, anche se siano stati oggetto di una dichiarazione di prescrizione (cfr. Cass., Sez. 3, rh 57108 del 17.5.2017, Rv. 271993).5. Al rigetto del ricorso, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il r
Sentenza Cassazione n. 32808/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris