CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 gennaio 2023
Cassazione n. 05248/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 21700/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 55, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente- avverso la sentenza n. 48/2018 della CORTE D'APPELLO SEZ.DIST.[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. La vicenda qui al vaglio può riassumersi in breve nei termini seguenti: -il Tribunale, in accoglimento della domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA], dispose in di lei favore il trasferimento di un appartamento della [OSCURATO:SOCIETA], dichiarando non dovuti i canoni locativi dal giorno della ricezione dell’adesione alla proposta di trasferimento inviata dalla Tonti all’INAIL; - la Corte d’appello di Lecce, Sezione Dist accata di Taranto, accolta l’impugnazione avanzata dall’[OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale procuratore della SCIP, riformata la decisione di primo grado, rigettò la domanda della Tonti. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la pronuncia d’appello sulla base di due motivi, ulteriormente illustrati da memoria. L’[OSCURATO:PERSONA], anche nella qualità, resiste con controricorso. 3. La ricorrente con il primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, co. 6, d. l. n. 351/2001, assumendo che la Corte locale non aveva tenuto adeguatamente conto della posizione della medesima a riguardo dei canoni locativi pregressi. Si contesta, in particolare, l’asserto, secondo il quale l’inquilina non avrebbe sanato la morosità pregressa. Affermazione sostenuta da motivazione apparente. Per contro, l’ esponente deduce di avere dimostrato non sussistere morosità per gli anni Ottanta e Novanta, avendo depositato in primo grado la sentenza del 23/6/1999, con la quale era stata rigettata la domanda di sfratto per morosità; aveva depositato le ricevute dei pagamenti dal gennaio 2002 al febbraio 2005; poiché la proposta d’acquisto era stata formulata con nota del 15-18/10/2004, l’ esponente aveva diritto al trasferimento della proprietà nei quaranta giorni successivi e, quindi, nessun canone successivo avrebbe dovuto essere corrisposto. Era stata, inoltre, eccepita la prescrizione dei canoni precedenti al quinquennio rispetto alla richiesta dell’Istituto, risalente al 2007, solo al fine di non dovere appesantire la causa con un eccesso di documenti. In sintesi: per il periodo anteriore al novembre 1997 era stato provato l’adempimento con il deposito della sentenza; per il periodo dicembre 1997-dicembre 2001 era stata eccepita la prescrizione; per il periodo gennaio 2002-febbraio 2005 era stato provato il pagamento; per il periodo dal novembre 2004 nulla era dovuto per quanto detto. 3. 1. Il motivo non supera lo scrutinio d’ammissibilità, essendo all’evidenza diretto a un complessivo riesame del vaglio probatorio di merito, peraltro in evidente difetto di specificità, sotto il profilo dell’autosufficienza. Né, è appena il caso di soggiungere, l’eccezione di prescrizione di una cospicua parte dei canoni, al fine che qui rileva, rendeva la richiedente il riscatto dell’immobile immune da morosità. Non trattasi, invero, di paralizzare una domanda di pagamento dei canoni, ma di soddisfare un requisito necessario di legge, l’esistenza del quale deve essere concretamente provato dall’interessato ad avvalersi della legge. È del tutto manifesto che attraverso la denunzia di violazione di legge la ricorrente sollecita -non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente -un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459). 4. Con il secondo subordinato motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 6 d. l. n. 351/2001, convertito nella l. n. 410/2001, come modificato dall’art. 7 bis del d.l. n. 203/2005, convertito con modifiche nella l. n. 248/2005 e ulteriormente modificato dall’art. 20 bis della l. n. 410/2001, come introdotto dal d.l. n. 133/2014, convertito nella l. n. 164/2014. La ricorrente deduce che: a) ove fosse stata effettiva l’esistenza d’un inadempimento, la stessa avrebbe dovuto essere messa in condizione di adempiere, avendone fatta prontezza con la citazione; b) la Corte d’appello non aveva considerato che la legge non imponeva purgazione del debito entro il termine d’esercizio della volontà di accettare la proposta d’acquisto, in quanto l’art. 3 della l. n. 410/2001 era stato superato dalla normativa sopravvenuta (art. 20 bis della l. n. 410/2001, introdotto dall’art. 20, co. 4, lett. c-bis, l. 164/2014). 4. 1. Il motivo è infondato. Non risulta neppure allegato che nel corso del giudizio d’appello l’odierna ricorrente abbia chiesto di purgare la mora e inteso avvalersi dell’intervenuta sanatoria. In assenza di una tale iniziativa non può addebitarsi alla Corte di merito di non aver dato corso a un’attività officiosa non prevista dalla legge. 5. Rigettato il ricorso, nel suo complesso, le spese del presente giudizio devono porsi a carico della ricorrente nella misura di cui in dispositivo, tenuto conto del valore, della qualità della causa e delle attività svolte, siccome in dispositivo 6. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato da parte della ricorrente, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, che liquida in euro 4.100,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge; Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quell