CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 settembre 2026
Cassazione n. 34127/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A di Viterboudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOPremesso che [OSCURATO:PERSONA] ha personalmente proposto, in data 18 aprile2026, ricorso avverso l’ordinanza con la quale il Magistrato di sorveglianza diViterbo ha rigettato l’istanza volta ad ottenere il differimento provvisorio dellapena;ritenuto che il ricorso è inammissibile perché proposto personalmente dalcondannato;considerato, infatti, che ai sensi dell'art. 613 cod. proc. pen., come riformulatodalla legge n. 103 del 2017, entrata in vigore il 3 agosto 2017, l'atto di ricorso,le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità,da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione (Sez. U, n. 8914del 21/12/ 2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010);considerato che alla declaratoria della rilevata ragione di inammissibilità,riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 591, comma 1 lettera a) cod. proc. pen. sipuò provvedere senza formalità in ragione di quanto previsto dall'art. 610,comma 5 bis, dello stesso codice;ritenuto, infine, che alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art.616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., nonché, in mancanza di elementicondanna al versamento della somma, ritenuta equa, di tremila euro in favoredella Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 08/09/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMASSIMILIANO [OSCURATO:PERSONA]