Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2008
ECLI:EU:T:2008:323
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 10 settembre 2008 – Italia / Commissione
(causa T‑381/04)
«FEAOG – Sezione “garanzia” – Spese escluse dal finanziamento comunitario – Premi animali e sviluppo rurale – Carenze nel sistema nazionale di gestione e di controllo»
1.
Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione relativa alla liquidazione dei conti per le spese finanziate
dal FEAOG (Art. 253 CE) (v. punto 60)
2.
Procedura – Atto introduttivo del ricorso – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti [Regolamento di procedura
del Tribunale, art. 44, n. 1, lett. c)] (v. punti 67-68, 73-74)
3.
Agricoltura – Politica agricola comune – Sistema integrato di gestione e di controllo relativo a taluni regimi di aiuti –
Regolamento n. 2988/95 (Regolamento del Consiglio n. 2988/95, artt. 1, 2 e 7) (v. punti 80-84)
4.
Agricoltura – FEAOG – Liquidazione dei conti – Rifiuto di prendere in carico spese dovute a irregolarità nell’applicazione
della normativa comunitaria – Contestazione da parte dello Stato membro interessato – Onere della prova – Ripartizione tra
la Commissione e lo Stato membro (v. punti 95-96, 127, 136-137, 142)
[OSCURATO:PERSONA] di annullamento parziale della decisione della Commissione 16 luglio 2004, 2004/561/CE, che esclude dal finanziamento
comunitario alcune spese eseguite dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)
sezione «garanzia» (GU L 250, pag. 21), nella parte in cui esclude talune spese eseguite dalla Repubblica italiana nei settori
dei premi animali e dello sviluppo rurale.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Repubblica italiana è condannata alle spese.