CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 giugno 2022
Cassazione n. 14668/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, rappresentato e difeso dall'avvocatoRiccardo [OSCURATO:PERSONA]controGilda Immobiliare Terza S.r.l., in persona del legale rappresentante protempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Roma n.2538/2022 depositata il 03/06/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/12/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1708/2023Numero sezionale 8911/2025Numero di raccolta generale 14668/2026Data pubblicazione 18/05/20261. Con sentenza n. 9344/29/19 depositata il 27/06/2019, la CTP diRoma accoglieva il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. perl’annullamento della cartella di pagamento n. 097201602046809.33,recante l’importo di 10.736,42 euro, richiesto dal comune di [OSCURATO:PERSONA] a titolo di ICI relativa all’anno di imposta 2010, ritenendo lanotifica dell’avviso di accertamento, propedeutico all’emissione dellasuddetta cartella, non provata dal mero deposito, da parte del comune,della “cartolina della raccomandata” priva di copia dell’avviso diaccertamento.2. Con sentenza n. 2538/2022 depositata il 18/10/2022, la CTR delLazio rigettava l’appello proposto dal Comune di Castelnuovo di Portoavverso la suddetta sentenza della CTP, non ritenendo ammissibile laproduzione della copia dell’avviso di accertamento per la prima volta insede di gravame, “in ragione di quanto disposto dall’art. 58 del D.lgs. n.546/92”, non avendo il comune dimostrato di essere statoprecedentemente impedito alla suddetta produzione documentale. Inoltre,pur “senza incidenza ai fini decisionali, per quanto innanzi spiegato”, ilgiudice d’appello rilevava l’assenza di “un collegamento fra la copiadell’avviso di accertamento I.C.I. e le ricevute postali prodotteinizialmente dal Comune”.3. Avverso la sentenza della CTR proponeva ricorso per cassazione ilComune di Castelnuovo di Porto.4. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. rimaneva intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, comma 1,n.4, c.p.c., la “nullità della sentenza per violazione dell’art. 58 del d.lgs. n.546 del 1992, in considerazione del fatto che la Commissione TributariaRegionale del Lazio ha condizionato la facoltà delle parti di produrre nuovidocumenti in appello alla dimostrazione dell’impossibilità a produrli nelNumero registro generale 1708/2023Numero sezionale 8911/2025Numero di raccolta generale 14668/2026Data pubblicazione 18/05/2026precedente grado per causa ad esse non imputabili”, avendo ritenuto, inparticolare, inammissibile la produzione in appello, da parte del comune,della copia dell’avviso di accertamento, sebbene il citato art. 58 non pongaalcuna condizione alla facoltà delle parti di produrre nuovi documenti inappello, come confermato da conforme giurisprudenza di legittimità.2. Con il secondo motivo, per le ragioni già illustrate con il primomotivo, si deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 58 del d.lgs. n.546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n.3, c.p.c., ove la suddettaviolazione non si ritenesse idonea ad integrare la nullità della sentenza.I due motivi vanno esaminati congiuntamente, essendo il primofondato ed il secondo assorbito, siccome svolto in subordine.Va preliminarmente rilevato che al giudizio di appello in questione siapplica il disposto dell’art. 58 del d.lgs. n. 546/1992 nella formulazioneprevigente a quella introdotta dal d.lgs. n. 220/2023 (il cui art. 4, comma2, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, con sentenza dellaCorte Cost. n. 36/2025, nella parte in cui non prevede che il nuovodisposto del citato art. 58 si applichi ai giudizi di appello il cui primo gradosi sia instaurato successivamente alla entrata in vigore del d.lgs220/2023), trattandosi di appello proposto con ricorso depositato il15.1.2020 e definito con sentenza depositata il 3.6.2022.Ciò posto, secondo un consolidato orientamento interpretativo,affermato anche con riferimento alla parte rimasta contumace nel primogrado del giudizio (v., ex plurimis, Cass. n. 29568/2018), alla luce delfondamentale principio di specialità, sancito dall'art. 1, comma 2, d.lgs. n.546/1992 (in forza del quale, nel rapporto tra norma processuale civileordinaria e norma processuale tributaria, prevale quest'ultima), deve farsiesclusiva applicazione del disposto dell’art. 58, comma 2, del d.lgs. n.546/1992, nella formulazione vigente ratione temporis, cheespressamente consente la produzione di nuovi documenti in appello, al difuori delle condizioni poste dall’art. 345 c.p.c., perciò anche quando nonNumero registro generale 1708/2023Numero sezionale 8911/2025Numero di raccolta generale 14668/2026Data pubblicazione 18/05/2026sussista l'impossibilità di produrli in primo grado, ovvero si tratti didocumenti già nella disponibilità delle parti (Cass., n.10549/2025; Cass.,n. 18391/2021; Cass., n., 14567/2021; Cass., n. 17164/2018; Cass., n.8927/2018; Cass., n. 27774/2017; Cass., n. 22776/2015).Pertanto, la produzione dell’avviso di accertamento per la prima voltanel giudizio d’appello, nel caso di specie, doveva ritenersi del tuttoammissibile, diversamente da quanto statuito dalla CTR.3. Con il terzo motivo si contesta la violazione degli artt. 1335 e 2697c.c. nonchè dell’art. 8 del d.P.R. 655/1982, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., laddove la CTR del Lazio, invertendo l’onere dellaprova, ha ritenuto che l’ente impositore fosse tenuto a provare che il plicorelativo all’avviso di ricevimento depositato contenesse effettivamentel’avviso di accertamento propedeutico alla cartella impugnata, sebbenegravasse, invece, sul destinatario l’onere di provare che il plico ricevutonon contenesse alcun atto o contenesse un atto diverso da quello spedito,in forza della presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c. ed inconformità con il principio generale di cd “vicinanza della prova”, come dagiurisprudenza di legittimità richiamata.Il motivo è fondato.“Questa Corte, proprio in tema di cartelle di pagamento, ha affermatoche, con la sua notifica mediante raccomandata, la consegna del plico aldomicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fapresumere, ai sensi dell'art. 1335 cod. civ., in conformità al principio dicd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario,il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stessoera diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova(Cass., 22 giugno 2018, n. 16528; 26 novembre 2019, n. 30787; inprecedenza, si veda inoltre Cass., 18 marzo 2016, n. 5397; 22 ottobre2013, n. 23920). Si è ulteriormente chiarito che la prova delperfezionamento è assolta mediante la produzione in giudizio dell'avviso diNumero registro generale 1708/2023Numero sezionale 8911/2025Numero di raccolta generale 14668/2026Data pubblicazione 18/05/2026ricevimento della raccomandata, salvo che il destinatario dimostri diessersi trovato, senza colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione,non essendo invece necessario il deposito dell'originale o della copiaautentica dell'avviso di accertamento (Cass., 12 dicembre 2023, n. 34765,in una fattispecie nella quale la corte di legittimità ha confermato ladecisione impugnata secondo cui l'avviso di ricevimento dellaraccomandata, pur riportando un numero identificativo diverso da quellorisultante dall'avviso di accertamento, era a quest'ultimo riconducibile,trattandosi di mero errore materiale, essendo inverosimile che nelmedesimo giorno fossero stati notificati due atti impositivi diversi per unasola cifra).”Trattasi di orientamento, cui si intende dare continuità, fondato sullaregola di vicinanza della prova, costituente regola generale anche al difuori dell’ambito delle notifiche di atti impositivi (ex multis, Cass., n.10630/2015; Cass., n. 24149/2018; Cass., n. 27412/2021).Pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata, conrinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, in diversacomposizione, per nuovo esame del merito della causa, in applicazione deiprincipi di diritto sopra enunciati nonché per la regolazione delle spese delgiudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causaalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio in diversacomposizione, che provvederà a regolare anche le spese del giudizio dilegittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi in data16.12.2025.Il PresidenteLiberato Paolitto