CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 settembre 1964
Cassazione n. 07499/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 15/09/1964 avverso l'ordinanza del 16/06/2022 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e del vizio di motivazione, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Bologna nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia che tra il primo reato in ordine di tempo, consistente in una resistenza a pubblico ufficiale, e gli altri reati, consistenti in furti ed evasioni, non può ravvisarsi continuazione, trovando, invero, il primo, a dolo di impeto, la propria ragione d'essere nella circostanza occasionale dell'intervento delle forze dell'ordine. Si osserva, inoltre, con riguardo ai due furti di cui alla richiesta di unificazione, che, pur trattandosi di violazioni omogenee, si distanziano per nove mesi; e quanto alle due evasioni di cui sempre a detta richiesta, che per quanto anche esse omogenee e distanti di soli due mesi, risultano frutto di deliberazioni estemporanee, considerate le diverse finalità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. peri. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2