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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 26452/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE di APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il resto di bancarotta fraudolenta documentale; mentre ha rimodulato la durata delle pene accessorie ex art. 216 u.c. legge fall., in ossequio alla pronuncia della Corte costituzionale n. 222 del 2018.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo come unico motivo l'inosservanza delle norme processuali che disciplinano la citazione dell'imputato.

Il ricorrente rileva che la citazione dinanzi alla Corte di appello è stata notificata all'imputato presso il difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., sulla base di una mera comunicazione del trasferimento della residenza dell'imputato dal Comune di Casalromano a quello di Montichiari, in assenza di verifiche sulla perdurante idoneità del domicilio eletto.

Sostiene il ricorrente che si verserebbe in una ipotesi di nullità assoluta, esente da termini decadenziali e che, in ogni caso, non vi sarebbe stata alcuna sede, anteriore al ricorso per cassazione, deputata alla proposizione dell'eccezione, dato che il giudizio di appello ha seguito il cd. rito scritto.

3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. L'eccezione di nullità, in cui si compendia il ricorso, è formulata in maniera generica e, comunque, è stata proposta tardivamente.

2.1. Dall'esame degli atti processuali, cui il collegio ha accesso in ragione della natura del vizio denunciato (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta che: - nella fase delle indagini preliminari e per l'intero corso del giudizio di primo grado è pacifico che l'imputato ha risieduto in Casalromano (MN), via del Dosso n. 5; a quell'indirizzo ha ricevuto le notifiche e la citazione in giudizio; è stato assistito sempre dal medesimo difensore di fiducia che ha sottoscritto anche il ricorso per cassazione; - nella intestazione della sentenza di primo grado quell'indirizzo viene indicato come "domicilio dichiarato"; - dopo l'emanazione del decreto di citazione nel giudizio di secondo grado, con udienza fissata al 23 aprile 2021, la cancelleria della Corte di appello ha trasmesso alla Polizia municipale del Comune di Casalromano la richiesta di procedere alla notificazione dell'atto all'imputato presso la residenza di Via del Dosso;- con messaggio di posta elettronica inviato il 26 marzo 2021, un dipendente della polizia locale del Comune di Casalromano ha comunicato che l'imputato risultava emigrato nel Comune di Montichiari (BS) il 14 novembre 2019; - allora la cancelleria della Corte di appello ha effettuato la notificazione della citazione a giudizio dell'imputato presso lo studio del suo difensore di fiducia, inviando, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., l'atto tramite posta elettronica certificata.

2.2. Il ricorrente eccepisce la nullità assoluta della notificazione, sulla scorta del principio in forza del quale è nulla la notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., mediante consegna al difensore, nel caso in cui l'agente notificatore attesta l'allontanamento dell'imputato dal domicilio dichiarato o eletto senza aver verificato personalmente la sua presenza in loco o, in alternativa, la presenza di persone in grado di ricevere la notifica per conto dell'interessato (Sez. 5, n. 51111 del 17/10/2017, Gueye, Rv. 271819 - 01).

2.2.1. In sostanza si sostiene che l'agente incaricato della notificazione avrebbe dovuto verificare di persona l'assenza dell'imputato r,o di altre persone idonee a ricevere l'atto) dalla citata residenza di Casalromano; l'assunto, tuttavia, si espone a censure di genericità, poiché non si afferma che il trasferimento di residenza sia stato meramente formale, né che l'imputato, nonostante il trasferimento, avesse conservato un rapporto di effettivo collegamento con la precedente residenza.

2.2.2. In secondo luogo va osservato che alla verifica del trasferimento di residenza ha fatto seguito la notificazione della citazione presso lo studio del difensore di fiducia.

In questa situazione non si verte in una ipotesi di omessa citazione ex art. 179 cod. proc. peri., ma in una irregolare modalità notificatoria che, al più, potrebbe essere ricondotta nell'alveo delle nullità di ordine generale a regime intermedio di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen..

Invero la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione che invece può dare luogo a una nullità di ordine generale a norma dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184 comma primo, alle sanatorie generali di cui all'art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 stesso codice (Sez.

U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539 - 01).Questo consolidato principio è stato successivamente ribadito dalle Sezioni Unite che, pronunciandosi su un caso analogo a quello in rassegna, hanno stabilito che la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio (Sez.

U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771 - 01).

2.3. Pertanto nella fattispecie in esame ricorre, al più, una nullità di ordine generale a regime intermedio che, essendosi verificata prima del giudizio non può essere eccepita, a pena di decadenza (art. 182, comma 3, cod. proc. pen.), dopo la deliberazione della sentenza di secondo grado (art. 180 cod. proc. pen.).

2.4. La circostanza che il processo sia stato trattato in appello con il "rito scritto" non consente di spostare in avanti il termine decadenziale in rassegna.

2.4.1. Viene in rilievo il c.d.

"contraddittorio cartolare" introdotto per i giudizi penali dinanzi alla Corte di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 (riprendendo l'omologo istituto pensato per la Corte di cassazione).

L'art. 23-bis — nel testo coordinato con le modifiche della legge di conversione n. 176 del 2020 — ha riprodotto la disciplina contenuta nell'art. 23 dell'abrogato d.l. n. 149 del 2019, stabilendo: - al primo comma, che: «Fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire»; - al secondo comma, che: «Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica [...].

La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, [...] ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto." In sostanza, salvo le eccezioni che la stessa norma indica, i giudizi di secondo grado che dovrebbero essere decisi dalla corte di appello in udienza pubblica (art.602 cod. proc. pen.) o in udienza camerale partecipata (art. 599 cod. proc. pen.) sono, invece, trattati in camera di consiglio, senza l'intervento delle parti, sulla falsariga di quanto l'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 prevede per la trattazione dei ricorsi per cassazione, avendo come modello Vi3d. 611 cod. proc. pen., sì da assicurare un "contraddittorio cartolare", che si articola nell'atto scritto di appello, nella requisitoria "scritta" del procuratore generale, cui seguono, infine, le repliche conclusionali "scritte" dei difensori delle parti private, spesso accompagnate da ulteriori memorie.

Rispetto alle forme dell'art. 599 cod. proc. pen. si perde l'oralità; rispetto a quelle dell'art. 602 si perdono l'oralità e la pubblicità dell'udienza; a fronte di questo sacrificio, lo scambio di atti scritti mira a garantire il contraddittorio "in forma cartolare", fermo il diritto potestativo, riconosciuto a qualsiasi parte (pubblica o privata), di richiedere la discussione orale, entro il termine perentorio di venticinque giorni prima dell'udienza.

2.4.2. Ergo al momento della presentazione delle conclusioni scritte, la nullità poteva (cfr. Sez. 5, n. 5739 del 07/02/2022, Movio, Rv. 282970) e doveva, a pena di decadenza, essere eccepita.

Così non è stato, poiché la difesa non ha presentato conclusioni, quindi il vizio non è più deducibile.

3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2021 della CORTE di APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il resto di bancarotta fraudolenta documentale; mentre ha rimodulato la durata delle pene accessorie ex art. 216 u.c. legge fall., in ossequio alla pronuncia della Corte costituzionale n. 222 del 2018. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo come unico motivo l'inosservanza delle norme processuali che disciplinano la citazione dell'imputato. Il ricorrente rileva che la citazione dinanzi alla Corte di appello è stata notificata all'imputato presso il difensore ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen., sulla base di una mera comunicazione del trasferimento della residenza dell'imputato dal Comune di Casalromano a quello di Montichiari, in assenza di verifiche sulla perdurante idoneità del domicilio eletto. Sostiene il ricorrente che si verserebbe in una ipotesi di nullità assoluta, esente da termini decadenziali e che, in ogni caso, non vi sarebbe stata alcuna sede, anteriore al ricorso per cassazione, deputata alla proposizione dell'eccezione, dato che il giudizio di appello ha seguito il cd. rito scritto. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti, nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. L'eccezione di nullità, in cui si compendia il ricorso, è formulata in maniera generica e, comunque, è stata proposta tardivamente. 2.1. Dall'esame degli atti processuali, cui il collegio ha accesso in ragione della natura del vizio denunciato (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), risulta che: - nella fase delle indagini preliminari e per l'intero corso del giudizio di primo grado è pacifico che l'imputato ha risieduto in Casalromano (MN), via del Dosso n. 5; a quell'indirizzo ha ricevuto le notifiche e la citazione in giudizio; è stato assistito sempre dal medesimo difensore di fiducia che ha sottoscritto anche il ricorso per cassazione; - nella intestazione della sentenza di primo grado quell'indirizzo viene indicato come "domicilio dichiarato"; - dopo l'emanazione del decreto di citazione nel giudizio di secondo grado, con udienza fissata al 23 aprile 2021, la cancelleria della Corte di appello ha trasmesso alla Polizia municipale del Comune di Casalromano la richiesta di procedere alla notificazione dell'atto all'imputato presso la residenza di Via del Dosso;- con messaggio di posta elettronica inviato il 26 marzo 2021, un dipendente della polizia locale del Comune di Casalromano ha comunicato che l'imputato risultava emigrato nel Comune di Montichiari (BS) il 14 novembre 2019; - allora la cancelleria della Corte di appello ha effettuato la notificazione della citazione a giudizio dell'imputato presso lo studio del suo difensore di fiducia, inviando, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., l'atto tramite posta elettronica certificata. 2.2. Il ricorrente eccepisce la nullità assoluta della notificazione, sulla scorta del principio in forza del quale è nulla la notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., mediante consegna al difensore, nel caso in cui l'agente notificatore attesta l'allontanamento dell'imputato dal domicilio dichiarato o eletto senza aver verificato personalmente la sua presenza in loco o, in alternativa, la presenza di persone in grado di ricevere la notifica per conto dell'interessato (Sez. 5, n. 51111 del 17/10/2017, Gueye, Rv. 271819 - 01). 2.2.1. In sostanza si sostiene che l'agente incaricato della notificazione avrebbe dovuto verificare di persona l'assenza dell'imputato r,o di altre persone idonee a ricevere l'atto) dalla citata residenza di Casalromano; l'assunto, tuttavia, si espone a censure di genericità, poiché non si afferma che il trasferimento di residenza sia stato meramente formale, né che l'imputato, nonostante il trasferimento, avesse conservato un rapporto di effettivo collegamento con la precedente residenza. 2.2.2. In secondo luogo va osservato che alla verifica del trasferimento di residenza ha fatto seguito la notificazione della citazione presso lo studio del difensore di fiducia. In questa situazione non si verte in una ipotesi di omessa citazione ex art. 179 cod. proc. peri., ma in una irregolare modalità notificatoria che, al più, potrebbe essere ricondotta nell'alveo delle nullità di ordine generale a regime intermedio di cui all'art. 178, lett. c), cod. proc. pen.. Invero la nullità assoluta e insanabile prevista dall'art. 179 cod. proc. pen. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato; la medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione che invece può dare luogo a una nullità di ordine generale a norma dell'art. 178 lett. c) cod. proc. pen., soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184 comma primo, alle sanatorie generali di cui all'art. 183 e alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 stesso codice (Sez. U, n. 119 del 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539 - 01).Questo consolidato principio è stato successivamente ribadito dalle Sezioni Unite che, pronunciandosi su un caso analogo a quello in rassegna, hanno stabilito che la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, dà luogo ad una nullità di ordine generale a regime intermedio (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271771 - 01). 2.3. Pertanto nella fattispecie in esame ricorre, al più, una nullità di ordine generale a regime intermedio che, essendosi verificata prima del giudizio non può essere eccepita, a pena di decadenza (art. 182, comma 3, cod. proc. pen.), dopo la deliberazione della sentenza di secondo grado (art. 180 cod. proc. pen.). 2.4. La circostanza che il processo sia stato trattato in appello con il "rito scritto" non consente di spostare in avanti il termine decadenziale in rassegna. 2.4.1. Viene in rilievo il c.d. "contraddittorio cartolare" introdotto per i giudizi penali dinanzi alla Corte di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19 (riprendendo l'omologo istituto pensato per la Corte di cassazione). L'art. 23-bis — nel testo coordinato con le modifiche della legge di conversione n. 176 del 2020 — ha riprodotto la disciplina contenuta nell'art. 23 dell'abrogato d.l. n. 149 del 2019, stabilendo: - al primo comma, che: «Fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volontà di comparire»; - al secondo comma, che: «Entro il decimo giorno precedente l'udienza, il pubblico ministero formula le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica [...]. La cancelleria invia l'atto immediatamente, per via telematica, [...] ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l'udienza, possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica, ai sensi dell'articolo 24 del presente decreto." In sostanza, salvo le eccezioni che la stessa norma indica, i giudizi di secondo grado che dovrebbero essere decisi dalla corte di appello in udienza pubblica (art.602 cod. proc. pen.) o in udienza camerale partecipata (art. 599 cod. proc. pen.) sono, invece, trattati in camera di consiglio, senza l'intervento delle parti, sulla falsariga di quanto l'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 prevede per la trattazione dei ricorsi per cassazione, avendo come modello Vi3d. 611 cod. proc. pen., sì da assicurare un "contraddittorio cartolare", che si articola nell'atto scritto di appello, nella requisitoria "scritta" del procuratore generale, cui seguono, infine, le repliche conclusionali "scritte" dei difensori delle parti private, spesso accompagnate da ulteriori memorie. Rispetto alle forme dell'art. 599 cod. proc. pen. si perde l'oralità; rispetto a quelle dell'art. 602 si perdono l'oralità e la pubblicità dell'udienza; a fronte di questo sacrificio, lo scambio di atti scritti mira a garantire il contraddittorio "in forma cartolare", fermo il diritto potestativo, riconosciuto a qualsiasi parte (pubblica o privata), di richiedere la discussione orale, entro il termine perentorio di venticinque giorni prima dell'udienza. 2.4.2. Ergo al momento della presentazione delle conclusioni scritte, la nullità poteva (cfr. Sez. 5, n. 5739 del 07/02/2022, Movio, Rv. 282970) e doveva, a pena di decadenza, essere eccepita. Così non è stato, poiché la difesa non ha presentato conclusioni, quindi il vizio non è più deducibile. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del
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