CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 01640/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della [OSCURATO:PERSONA], SEZIONE DISTACCATA di TARANTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, confermava quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto di condanna di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni sei di reclusione per i delitti di tentato omicidio, detenzione e porto in luogo pubblico di una pistola calibro 9 e detenzione illegale di munizioni. Secondo l'imputazione, [OSCURATO:PERSONA] aveva esploso a distanza ravvicinata almeno quattro colpi di pistola cal. 9 diretti al torace di [OSCURATO:PERSONA], procurandogli lesioni potenzialmente letali per le quali era stato ricoverato con prognosi riservata. [OSCURATO:PERSONA] era stato ricoverato al [OSCURATO:PERSONA], con una diagnosi di frattura della mandibola derivante da colpo di arma da fuoco. Secondo quanto ricostruito dai giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] aveva fermato per strada il padre di Sibilla, brandendo contro di lui un coltello, a motivo di un debito non saldato; [OSCURATO:PERSONA] si era affacciato al balcone della sua abitazione e aveva litigato con il figlio di [OSCURATO:PERSONA], che lo aveva provocatoriamente invitato a scendere; ciò era avvenuto e [OSCURATO:PERSONA] si era diretto verso l'esercizio di salumeria di [OSCURATO:PERSONA], davanti al quale era avvenuta la sparatoria. L'imputato, nelle dichiarazioni rese davanti al Tribunale del riesame, aveva ammesso l'aggressione con il coltello nei confronti del padre di Sibilla; aveva riferito di essere successivamente rientrato nel suo esercizio, di avere sentito il litigio tra suo figlio e [OSCURATO:PERSONA] e di avere appreso dal figlio che Sibilla era andato a recuperare la sua pistola; allora [OSCURATO:PERSONA] si era procurato quella che custodiva nel locale e, avendo sentito la moglie che urlava e temendo che Sibilla colpisse suo figlio, era uscito armato, era stato colpito al braccio e al mento e, a quel punto, temendo di essere nuovamente colpito, aveva sparato. Nell'atto di appello, la difesa dell'imputato aveva invocato l'applicazione della legittima difesa. La Corte territoriale rigettava il relativo motivo evidenziando che [OSCURATO:PERSONA] aveva innescato la sfida contro [OSCURATO:PERSONA], minacciandolo con un coltello in strada, tanto che solo una terza persona lo aveva riportato alla ragione; subito dopo, vista la partecipazione alla lite del figlio e di [OSCURATO:PERSONA], l'imputato aveva compreso che quest'ultimo si era allontanato per munirsi di un'arma e, allora, si era munito di quella illegalmente detenuta. A quel punto, giunto Sibilla quasi immediatamente e fermatosi davanti all'esercizio con una brusca frenata, [OSCURATO:PERSONA] non aveva né chiamato le forze di polizia né si era chiuso nell'esercizio commerciale, ma si era portato all'esterno per affrontare l'avversario, cioè per ingaggiare un conflitto a fuoco. In definitiva, era stato l'imputato a determinare volontariamente la situazione di pericolo, non sussistendo, quindi, la necessità della difesa né l'inevitabilità del pericolo. La Corte rigettava il secondo motivo di appello con cui la difesa dell'imputato aveva chiesto la qualificazione della condotta come lesioni personali aggravate. [OSCURATO:PERSONA] aveva esploso almeno quattro colpi di pistola al torace dell'avversario: si trattava, quindi, di plurimi colpi di non equivoca potenzialità lesiva, aventi un'univoca direzione, dimostrativi del dolo diretto alternativo di omicidio e lesioni. Veniva respinto il motivo di appello con cui si chiedeva il riconoscimento dell'attenuante della provocazione, in quanto l'imputato era stato per primo l'autore della pesante intimidazione nei confronti del padre di Sibilla in conseguenza del mancato pagamento di un debito di soli euro 40. Inoltre, quando Sibilla era giunto armato davanti al suo esercizio, egli aveva affrontato apertamente e spavaldamente l'aggressore, uscendo sulla strada armato. La Corte rigettava, infine, il motivo di appello proposto avverso il diniego delle attenuanti generiche. 2. Ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione degli artt. 52 cod. pen. e 530, comma 3, cod. proc. pen. nonché vizio di motivazione. Il ricorrente contesta l'affermazione secondo cui era stato [OSCURATO:PERSONA] a innescare la sfida con Sibilla, atteso che l'episodio dell'aggressione nei confronti del padre di questi si era esaurito e l'imputato, dopo essere stato calmato, era rientrato nel suo esercizio. Inoltre, l'imputato non poteva sapere che Sibilla sarebbe uscito dalla propria abitazione e sarebbe ritornato armato, perché si trovava nel suo esercizio commerciale. Il ricorrente censura la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui afferma che l'imputato avrebbe dovuto chiudersi nel suo esercizio: avrebbe esposto a pericolo la moglie e il figlio che si trovavano davanti alla salumeria; né era possibile far intervenire in tempo le forze di polizia. Sussisteva, quindi, il pericolo attuale di un'offesa ingiusta alla luce del contegno di Sibilla e, del resto, il giudizio sulla sussistenza della legittima difesa, reale o putativa, deve essere effettuato con un giudizio ex ante, cioè calato all'interno delle specifiche e peculiari circostanze concrete che hanno condotto all'evento infausto, e non con un giudizio ex post. La stessa sentenza ribadiva che [OSCURATO:PERSONA] si era allontanato rapidamente per andare a prendere la pistola e aveva preso l'autovettura con cui era velocemente giunto armato davanti all'esercizio commerciale di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il ricorrente, la condotta di [OSCURATO:PERSONA], che era uscito dall'esercizio commerciale armato, era stata posta in essere per la difesa della moglie e del figlio, oltre che di sé stesso. Il ricorrente ricorda che la sentenza di assoluzione deve essere pronunciata anche in presenza di dubbio Sulla sussistenza di una causa di giustificazione. In un secondo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione della condotta come tentato omicidio anziché come lesioni aggravate. [OSCURATO:PERSONA] non aveva mirato al torace, ma aveva concitatamente risposto al fuoco della pistola di Sibilla dopo essersi riparato il viso con il braccio per schivare il colpo esploso dall'avversario, quindi con la visuale ostruita. Non vi era intenzione di attingere parti vitali dell'avversario, ma solo quella di difendersi. Nella motivazione della sentenza mancava ogni argomentazione sull'esistenza del dolo alternativo al di là di ogni ragionevole dubbio. In un terzo motivo il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento al diniego delle attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nel primo motivo di ricorso il ricorrente ripropone la versione dei fatti già esposta con i motivi di appello e attentamente valutata dalla Corte territoriale: in particolare, con riferimento ai presupposti della legittima difesa, ribadisce che [OSCURATO:PERSONA], dopo essere stato calmato dal terzo intervenuto in occasione della sua aggressione con il coltello nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], era rientrato all'interno dell'esercizio commerciale, restando ignaro di quanto stava succedendo all'esterno; solo quando aveva sentito gli urli della moglie, che aveva visto [OSCURATO:PERSONA] avvicinarsi all'esercizio con in mano una pistola, era uscito a sua volta armato per difendere i suoi congiunti. Nell'argomentazione della sentenza, poiché tra il primo episodio dell'aggressione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e la sparatoria tra l'odierno imputato e [OSCURATO:PERSONA] erano trascorsi alcuni minuti - dato sostanzialmente pacifico, in quanto attestato di diversi testimoni - il fatto che [OSCURATO:PERSONA] si fosse reso conto che [OSCURATO:PERSONA] era uscito dalla sua abitazione e si era allontanato per andare a procurarsi un'arma è decisivo per escludere la scriminante della legittima difesa, venendo a mancare la necessità di difendersi e l'inevitabilità del pericolo: l'imputato, infatti, avrebbe potuto barricarsi dentro l'esercizio commerciale e chiamare la polizia e non, invece, uscire sulla strada armato e pronto allo scontro a fuoco. Ebbene: come risulta dalla lettura di entrambe le sentenze di merito, è stato lo stesso imputato, nelle sue dichiarazioni davanti al Tribunale del 'Riesame, ad affermare di avere compreso che [OSCURATO:PERSONA] si era allontanato per prendere la pistola e tornare armato; non rileva il fatto che fosse stato il figlio di [OSCURATO:PERSONA] ad avvisarlo, in quanto [OSCURATO:PERSONA], prima di salire sulla sua autovettura, aveva fatto il gesto di sparare con la mano - circostanza cui la Corte territoriale mostra di non credere, poiché la circostanza non era stata confermata dal figlio: appare decisivo che, come rimarca la sentenza impugnata, l'imputato aveva avuto a disposizione alcuni minuti all'interno del suo esercizio commerciale, trascorsi con la consapevolezza che [OSCURATO:PERSONA] sarebbe tornato armato, e li aveva usati per recuperare la pistola illegalmente detenuta, così da essere pronto ad uscire per affrontare in strada l'avversario, e non, invece, per chiamare la polizia e barricarsi dentro la salumeria. In sostanza, la versione sostenuta nel ricorso per cassazione (e, in precedenza, nell'atto di appello) contrasta con le stesse parole dell'imputato, riportate in sentenza e ignorate dal ricorrente. Le ulteriori considerazioni sono in fatto e non si fondano affatto su circostanze dimostrate: in particolare, il fatto che la moglie e il figlio si trovassero davanti all'esercizio della salumeria al momento dell'arrivo di [OSCURATO:PERSONA] non emerge da nessuna testimonianza - come si evince dalla lettura della sentenza di primo grado, che riportava analiticamente le dichiarazioni rese dai testimoni - tanto che la moglie aveva addirittura negato di essere stata presente alla sparatoria. In definitiva, la condotta tenuta dall'imputato è stata logicamente descritta come quella di colui che aveva atteso armato l'arrivo dell'avversario e, all'arrivo di questi, si era portato all'esterno per ingaggiare un conflitto a fuoco; non, invece, di chi aveva affrontato un pericolo inatteso per difendere la propria e l'altrui incolumità. 2. Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile. La Corte territoriale ha fondato la conferma della qualificazione della condotta come tentato omicidio sulla base del numero dei colpi esplosi e del fatto che erano stati tutti indirizzati al torace dell'avversario, quindi verso organi vitali. L'argomentazione del ricorrente consiste in mere affermazioni fattuali, che riprendono quelle già valutate dalla Corte territoriale: il ricorrente sostiene di avere sparato mentre si riparava il viso con il braccio per difendersi dai colpi esplosi dall'avversario; quindi "alla cieca", senza avere alcuna intenzione di attingere parti vitali del corpo dell'avversario. Si tratta di ricostruzione priva di ogni supporto probatorio; non solo: il dato - certamente significativo - del numero dei colpi esplosi (almeno quattro) mantiene la sua valenza anche prescindendo da quanti di essi avevano colpito [OSCURATO:PERSONA], essendo indicativo dell'animus necandi. 3. Infine, il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura il diniego delle attenuanti generiche, contiene considerazioni di merito che non dimostrano affatto la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata. In effetti, la motivazione sul corrispondente motivo di appello è sussistente e niente affatto apparente: la Corte territoriale ha sconfessato la tesi difensiva secondo cui l'imputato, dopo essersi messo alle spalle il suo passato criminale, si era dedicato all'attività lavorativa lecita tenendosi lontano dai reati, sottolineando che [OSCURATO:PERSONA] custodiva nel suo esercizio commerciale una pistola illegalmente detenuta e le relative munizioni; circostanza che, secondo la Corte, evidenziava la sua capacità di rivolgersi ai circuiti criminali. Si tratta di valutazione discrezionale del giudice del merito che si sottrae alle censure di legittimità. 4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, emergendo profili di colpa nella presentazione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del