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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 febbraio 2014

Cassazione n. 37390/2021

Testo disponibile della fonte

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te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13058/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, piazza Cola di Rienzo n. 69; - ricorrente - contro ,.

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, n.5901/2/2014 depositata il 13 novembre 2014, non noti- ficata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 13 luglio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lom- bardia, veniva parzialmente accolto l'appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Lodi n.144/2/2013 la quale, a sua volta, aveva riunito e parzialmente accolto i ricorsi del contribuente avente ad oggetto due avvisi di accertamento ex art.38 comma 4 del d.P.R. n.600 del 1973 per II.DD. (IRPEG e IRAP) e IVA 2007 e 2008.

2. Venivano così confermati gli impianti delle riprese basate sugli ac- certamenti sintetici relativi ad attività di impresa di parrucchiere svol- ta dal contribuente, traenti origine da circostanze di fatto pacifiche, e il reddito imponibile veniva rideterminato in Euro 43.520,00 per il 2007 e in Euro 36.891,00 per il 2008.

3. Avverso la decisione il contribuente propone ricorso, affidato a due motivi, cui replica l'Agenzia delle Entrate con controricorso.

Il ricor- rente deposita da ultimo memoria rendendo noto di aver intrapreso la definizione agevolata e chiedendo la declaratoria di estinzione del processo.

Considerato che:

4. Con istanza depositata anteriormente all'adunanza camerale, il contribuente ha formulato istanza per la declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art.6 del d.l. 23 ottobre 2018 n.119, pubblicato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10.2018, offrendo copia della domanda inoltrata presso l'Agenzia e relativa attestazione di deposito e di pagamento di importi.

5. Osservato che la presente controversia, in cui è parte l'Agenzia del- le Entrate, appare astrattamente definibile ai fini della previsione normativa da ultimo citata, previo pagamento integrale di quanto do- vuto, e ritenuto opportuno che l'Agenzia prenda posizione sul fatto sopravvenuto, anche in considerazione del fatto che nella memoria e negli allegati prodotti dal contribuente si fa riferimento ad estratti di ruolo emessi dall'Agenzia relativi ai due avvisi di accertamento per cui è causa, ma i numeri dei primi non corrispondono a quelli degli atti impositivi impugnati, P.Q.M. la Corte: letto l'art. 3 comma 1 del d.l. 23 ottobre 2018 n.119, con- vertito in I. 17 dicembre 2018 n.136, rinvia la causa a nuovo ruolo per acquisizione di informazioni sul condono.

Così deciso in Roma il 13 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13058/2015 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in Roma, piazza Cola di Rienzo n. 69; - ricorrente - contro ,. AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, n.5901/2/2014 depositata il 13 novembre 2014, non noti- ficata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 13 luglio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Lom- bardia, veniva parzialmente accolto l'appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Lodi n.144/2/2013 la quale, a sua volta, aveva riunito e parzialmente accolto i ricorsi del contribuente avente ad oggetto due avvisi di accertamento ex art.38 comma 4 del d.P.R. n.600 del 1973 per II.DD. (IRPEG e IRAP) e IVA 2007 e 2008. 2. Venivano così confermati gli impianti delle riprese basate sugli ac- certamenti sintetici relativi ad attività di impresa di parrucchiere svol- ta dal contribuente, traenti origine da circostanze di fatto pacifiche, e il reddito imponibile veniva rideterminato in Euro 43.520,00 per il 2007 e in Euro 36.891,00 per il 2008. 3. Avverso la decisione il contribuente propone ricorso, affidato a due motivi, cui replica l'Agenzia delle Entrate con controricorso. Il ricor- rente deposita da ultimo memoria rendendo noto di aver intrapreso la definizione agevolata e chiedendo la declaratoria di estinzione del processo. Considerato che: 4. Con istanza depositata anteriormente all'adunanza camerale, il contribuente ha formulato istanza per la declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art.6 del d.l. 23 ottobre 2018 n.119, pubblicato in G.U. in pari data ed entrato in vigore in data 24.10.2018, offrendo copia della domanda inoltrata presso l'Agenzia e relativa attestazione di deposito e di pagamento di importi. 5. Osservato che la presente controversia, in cui è parte l'Agenzia del- le Entrate, appare astrattamente definibile ai fini della previsione normativa da ultimo citata, previo pagamento integrale di quanto do- vuto, e ritenuto opportuno che l'Agenzia prenda posizione sul fatto sopravvenuto, anche in considerazione del fatto che nella memoria e negli allegati prodotti dal contribuente si fa riferimento ad estratti di ruolo emessi dall'Agenzia relativi ai due avvisi di accertamento per cui è causa, ma i numeri dei primi non corrispondono a quelli degli atti impositivi impugnati, P.Q.M. la Corte: letto l'art. 3 comma 1 del d.l. 23 ottobre 2018 n.119, con- vertito in I. 17 dicembre 2018 n.136, rinvia la causa a nuovo ruolo per acquisizione di informazioni sul condono. Così deciso in Roma il 13 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
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