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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 luglio 2026

Cassazione n. 29381/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

2/04/2026 del Tribunale della libertà di Messina;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Messina ha confermato il decretodi sequestro probatorio delle tre schede SIM telefoniche indicate in atti neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati ex artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre1990 n. 309 descritti nelle imputazioni provvisorie.2.

Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l’annullamentodella ordinanza deducendo erronea applicazione di legge e vizio della motivazionecon riferimento all’art. 253 cod. proc pen. in quanto mancherebbe fra gli attidepositati al riesame una nota della Polizia giudiziaria che specifichi che i telefonisequestrati e oggetto di convalida del sequestro contenevano delle Sim.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso risulta manifestamente infondato.Il ricorrente non spiega perché la specifica indicazione del dato numerico delleSim contenute nei telefoni sequestrati allo stesso ricorrente sarebbe necessariaper individuare l’oggetto del sequestro.Il provvedimento del Tribunale per il riesame evidenzia che, al di là dellamancata allegazione della nota redatta dalla Polizia giudiziaria, il provvedimentodi convalida del sequestro emesso dal Pubblico ministero chiarisce che le Simsequestrate erano contenute nei telefoni cellulari oggetto del sequestroconvalidato con decreto del 27/01/2026.Tale decreto di convalida soddisfa i requisiti di legalità richiesti dalla normaprocessuale, specificando sia l’oggetto del sequestro ─ i telefoni cellulari e il lorocontenuto, fra cui le Sim ─ sia le ragioni dello stesso, esplicitando, con unamotivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalitàperseguita per l'accertamento dei fatti, che le sim possono contenere dati,eventualmente da esse estratti, relativi a contatti e a tracce utili perl’accertamento dei fatti per i quali si procede, (Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018,Rv. 273548).Né l’addotto mancato deposito della nota di specificazione del numero delleSim rinvenute nei telefoni rende incerti l’oggetto del sequestro e le ragioni per lequali è stato apposto il vincolo sui beni a fini probatori.4.

Pertanto, il ricorso è inammissibile e da questo deriva la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, il 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAngelo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2/04/2026 del Tribunale della libertà di Messina;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la ordinanza impugnata il Tribunale di Messina ha confermato il decretodi sequestro probatorio delle tre schede SIM telefoniche indicate in atti neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati ex artt. 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre1990 n. 309 descritti nelle imputazioni provvisorie.2. Nel ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] si chiede l’annullamentodella ordinanza deducendo erronea applicazione di legge e vizio della motivazionecon riferimento all’art. 253 cod. proc pen. in quanto mancherebbe fra gli attidepositati al riesame una nota della Polizia giudiziaria che specifichi che i telefonisequestrati e oggetto di convalida del sequestro contenevano delle Sim.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso risulta manifestamente infondato.Il ricorrente non spiega perché la specifica indicazione del dato numerico delleSim contenute nei telefoni sequestrati allo stesso ricorrente sarebbe necessariaper individuare l’oggetto del sequestro.Il provvedimento del Tribunale per il riesame evidenzia che, al di là dellamancata allegazione della nota redatta dalla Polizia giudiziaria, il provvedimentodi convalida del sequestro emesso dal Pubblico ministero chiarisce che le Simsequestrate erano contenute nei telefoni cellulari oggetto del sequestroconvalidato con decreto del 27/01/2026.Tale decreto di convalida soddisfa i requisiti di legalità richiesti dalla normaprocessuale, specificando sia l’oggetto del sequestro ─ i telefoni cellulari e il lorocontenuto, fra cui le Sim ─ sia le ragioni dello stesso, esplicitando, con unamotivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalitàperseguita per l'accertamento dei fatti, che le sim possono contenere dati,eventualmente da esse estratti, relativi a contatti e a tracce utili perl’accertamento dei fatti per i quali si procede, (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018,Rv. 273548).Né l’addotto mancato deposito della nota di specificazione del numero delleSim rinvenute nei telefoni rende incerti l’oggetto del sequestro e le ragioni per lequali è stato apposto il vincolo sui beni a fini probatori.4. Pertanto, il ricorso è inammissibile e da questo deriva la condanna dellaricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, il 15/07/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteAngelo [OSCURATO:PERSONA]
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