CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37683/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2023 emessa dal G.i.p. del Tribunale di Verona; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] <, OSSERVA Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché i motivi proposti non sono consentiti in relazione alla tipologia di sentenza impugnata; Considerato, invero, che il primo motivo - con cui si censura il vizio di motivazione in ordine alla congruità della pena applicata - non è deducibile avverso la sentenza di patteggiamento, essendo argomento incompatibile con l'avvenuto concordato sanzionatorio proveniente dallo stesso ricorrente e tale da presupporre il suo consenso in ordine al trattamento penale; Ritenuto, inoltre, che il secondo motivo - con cui si contesta l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/1990 - non rientra tra quelli per i quali è ammesso, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso la tipologia di sentenza impugnata; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis