CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 novembre 2022
Cassazione n. 35527/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5740/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA , VIA G . PISANELLI n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 18, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); Ric. 2018n. 5740sez. S2 - ud . 17 / 11 /2022 -controricorrente - avverso la sentenza n. 2873/2017 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 20/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/11/2022dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] dice della Gherardesca conveniva la C amping [OSCURATO:PERSONA] nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] innanzi al tribunale di Livorno,sezione distaccata di Cecina, chiedendo di accertare il proprio diritto di proprietà esclusiva sul bene immobile sito in Comune di [OSCURATO:PERSONA] distinto al nuovo catasto terreni, partita 4260, foglio 25, particella 530 e particella 48148 e di condannare le convenute alla restituzione del bene oltre che al pagamento di una somma a titolo di indennità di occupazione nella misura di euro 3.000.000 o comunque quella ritenuta di giustizia. 2. Si costituiva la convenuta Belmare che affermava che i beni oggetto della rivendica erano stati concessi in godimento d alla società LabronicaS.r.l. 3. Si costituivano le signore Taranto e Pagliai le quali, sul presupposto che la scrittura privata del 25 marzo 1988 aveva trasferito la proprietà del fondo alla società di fatto [OSCURATO:PERSONA], chiedevano il rigetto della domanda e l’accertamento della comproprietà del medesimo bene in ragione del 50 % e, in via subordinata, la parziale compensazione dell’indennità di occupazione spettante all’attore. Ric. 2018n. 5740sez. S2 - ud . 17 / 11 /2022 4. A ll’udienza di prima trattazione l’attore chiedeva ed otteneva di essere autorizzato a chiamare in causa la società [OSCURATO:SOCIETA].. 5. La società [OSCURATO:SOCIETA] si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande e, in via riconvenzionale , l’accertamento della int ervenut a usucapione in suo favore della proprietà dei terreni in questione. 6. Il T ribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, rigettava la domanda attorea e accoglieva quella proposta in via riconvenzionale dalla società [OSCURATO:SOCIETA] di usucapione dei terreni oggetto di causa. 7. Walfredo della Gherardesca proponeva appello avverso la suddetta sentenza. 8. Nel giudizio si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]. anche quale incorporante Belmare camping Srl originaria convenuta che in primo grado aveva dedotto la propria carenza di legittimazione in ordine alla domanda di rivendica siccome detentrice dei terreni in forza di contratto di locazione stipulato con la [OSCURATO:SOCIETA]. 9. La C orte d’ A ppello di Firenze , con sentenza parziale in riforma della sentenza del T ribunale di Livorno , accertava e dichiarava che Walfredo della Gherardesca, quale erede di [OSCURATO:PERSONA] della Gherardesca, era proprietario dei terreni siti in comune di [OSCURATO:PERSONA] distinto al nuovo catasto terreni partita 4260, foglio 25, particelle 530 e 48148 e condannava la società [OSCURATO:SOCIETA] a rilasciare i terreni e a pagare al proprietario la somma di euro 250.000 oltre interessi. 10. [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di cinquemotivi di ricorso. Ric. 2018n. 5740sez. S2 - ud . 17 / 11 /2022 11. Walfredo della Gherardescaha resistito con controricorso 12. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente in prossimità dell’udienza ha depositato rituale atto di rinuncia al ricorso notificato alla controparte,evidenziando che le parti hanno definito la lite in via transattiva e che non vi è interesse alla prosecuzione del giudizio, con richiesta di compensazione delle spese di lite. 13. I difensori di [OSCURATO:PERSONA], muniti di procura speciale, hanno depositato atto di accettazione alla rinunciacon richiesta di compensazione delle spese di lite. 14. L'atto di rinuncia al ricorso soddisfa i requisiti di cui agli artt. 390, comma 2, e 391 c.p.c., al pari di quello della relativa accettazione, sicché, a norma dell'art. 391, ult. comma, c.p.c. sussistono le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di Cassazione. 15. In conclusione, per le ragioni che precedono, deve essere dichiarata l'estinzione del processo con compensazione delle spese come da richiesta delle parti. 16. Quanto al contributo unificato, deve escludersene il raddoppio atteso che tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità (Cass n. 6888 del 2015) e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, essa è di stretta interpretazione (Cass. n. 19562 del 2015) e, come tale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio e compensa le spese di lite. Ric. 2018n. 5740sez. S2 - ud . 17 / 11 /2022 Così dec