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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 dicembre 2020

Cassazione n. 38130/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 15/12/2020 udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; lette le conclusioni dell'avv.ssa [OSCURATO:PERSONA], difensore degli imputati, che chiesto l'accoglimento del motivo di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati per il reato di concorso nel tentativo di favoreggiamento di [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo essere evaso dal luogo presso cui era in detenzione domiciliare, si sarebbe rifugiato presso l'abitazione degli imputati che, a fronte delle richieste dei carabinieri- che stavano cercando l'evaso all'interno della loro abitazione - negavano che questi si trovasse all'interno della casa, non riuscendo nel loro intento solo perché i militari accertavano che Imburgia si trovava affettivamente sul terrazzino dell'immobile.

2. Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati articolando un unico motivo con cui si deduce violazione di legge.

La condotta dei ricorrenti, che avrebbero solo negato che l'evaso fosse nella loro abitazione, non sarebbe stata di intralcio alle indagini, atteso che i Carabinieri erano certi della presenza dell'evaso nell'immobile.

Dunque, si argomenta, la condotta avrebbe integrato un reato impossibile per inidoneità dell'azione; né sarebbe stato provato il dolo del reato, e in particolare, che gli imputati fossero a conoscenza della condizione di ricercato di Imburgia. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili.

2. A fronte di una puntuale motivazione della Corte di appello con cui sono stati ricostruiti i fatti contestati e spiegato le ragioni per cui è configurabile il reato per cui si procede con particolare riguardo al dolo ed alla consapevolezza dello stato di ricercato di Imburgia, desunta dal fatto obiettivo che, diversamente, non sarebbe spiegabile il perché gli imputati avrebbero dovuto negare che Imburgia fosse all'interno della loro abitazione, nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitati i ricorrenti a dedurre l'inconfigurabilità del reato per inidoneità dell'azione- peraltro non dedotta specificamente in appello- e l'assenza dell'elemento psicologico, senza nemmeno confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.

3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000 per ciascuno.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo il 15/12/2020 udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili; lette le conclusioni dell'avv.ssa [OSCURATO:PERSONA], difensore degli imputati, che chiesto l'accoglimento del motivo di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] sono stati condannati per il reato di concorso nel tentativo di favoreggiamento di [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo essere evaso dal luogo presso cui era in detenzione domiciliare, si sarebbe rifugiato presso l'abitazione degli imputati che, a fronte delle richieste dei carabinieri- che stavano cercando l'evaso all'interno della loro abitazione - negavano che questi si trovasse all'interno della casa, non riuscendo nel loro intento solo perché i militari accertavano che Imburgia si trovava affettivamente sul terrazzino dell'immobile. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati articolando un unico motivo con cui si deduce violazione di legge. La condotta dei ricorrenti, che avrebbero solo negato che l'evaso fosse nella loro abitazione, non sarebbe stata di intralcio alle indagini, atteso che i Carabinieri erano certi della presenza dell'evaso nell'immobile. Dunque, si argomenta, la condotta avrebbe integrato un reato impossibile per inidoneità dell'azione; né sarebbe stato provato il dolo del reato, e in particolare, che gli imputati fossero a conoscenza della condizione di ricercato di Imburgia. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 ricorsi sono inammissibili. 2. A fronte di una puntuale motivazione della Corte di appello con cui sono stati ricostruiti i fatti contestati e spiegato le ragioni per cui è configurabile il reato per cui si procede con particolare riguardo al dolo ed alla consapevolezza dello stato di ricercato di Imburgia, desunta dal fatto obiettivo che, diversamente, non sarebbe spiegabile il perché gli imputati avrebbero dovuto negare che Imburgia fosse all'interno della loro abitazione, nulla di specifico è stato dedotto, essendosi limitati i ricorrenti a dedurre l'inconfigurabilità del reato per inidoneità dell'azione- peraltro non dedotta specificamente in appello- e l'assenza dell'elemento psicologico, senza nemmeno confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata. 3. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000 per ciascuno. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,
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