CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 04618/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza in data 27.4.2021 della Corte di Appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Ancona ha integralmente confermato la pronuncia resa all'esito del primo grado di giudizio dal Tribunale di Macerata che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73 quinto comma d.P.R. 309/1990 per aver detenuto a fini di spaccio 5,5 grammi di eroina, di cui aveva cercato di disfarsi all'approssimarsi delle forze dell'ordine nel mentre era in procinto di effettuarne la cessione, condannalo alla pena di quattro mesi di reclusione ed C 800 di multa. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'imputato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione affidando le proprie doglianze ad un unico motivo di censura con il quale deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 131 bis cod. pen. e al vizio motivazionale, che il diniego della causa di non punibilità era stato riferito dalla Corte di appello non già al grado di offensività in concreto della condotta, l'unico valutabile ai fini dell'apprezzamento della particolare tenuità del fatto, bensì dell'astratta pericolosità della fattispecie criminosa, lamentando come inconferente fosse il riferimento alla non esiguità del pericolo arrecato alla salute collettiva in ragione del dato quantitativo a fronte del mancato perfezionamento della condotta di cessione dello stupefacente detenuto, con conseguente travisamento del fatto. Deduce altresì l'illogicità della motivazione riferita all'ulteriore profilo di diniego dell'invocata esimente, costituito da luogo in cui l'imputato aveva agito, ovverosia un noto luogo di spaccio, rilevando come non si trattasse di un parametro applicativo dell'art. 131 bis cod. pen. e che comunque in tanto il luogo avrebbe potuto essere rilevante in quanto fosse un posto pubblico o frequentato da giovani o ubicato in prossimità di plessi scolastici. Lamenta infine come non fosse stata affatto considerata la mancanza di abitualità della condotta, ricorrente solo allorquando l'agente abbia commesso almeno altri due illeciti della stessa specie, evenienza questa non sussistente nel caso di specie essendo stata riconosciuta l'incensuratezza dell'imputato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile alla luce della manifesta infondatezza delle dispiegate doglianze. Mentre del tutto irrilevante risulta la condizione di incensuratezza dell'imputato atteso che la mancanza di abitualità della condotta è elemento che deve sussistere congiuntamente e non alternativamente alla tenuità dell'offesa, così come inequivocabilmente prescritto dall'art. 131 bis, primo comma cod. pen., deve in ogni caso rilevarsi che, rivestendo il reato in questione natura di reato di pura condotta, la valutazione della sua offensività in relazione al bene giuridico protetto va retrocessa, al pari di ogni reato di pericolo, al momento della condotta secondo un giudizio prognostico "ex ante", essendo irrilevante l'assenza in concreto, successivamente riscontrata, di qualsivoglia lesione posto che nei reati di pericolo, l'offesa al bene giuridico protetto (nella specie la salute pubblica) si traduce in un nocumento potenziale dello stesso, che viene soltanto minacciato. Alla luce della natura del reato in esame è stata compiuta, conseguentemente, la valutazione complessiva della condotta criminosa, sulla base degli elementi indicati dal primo comma dell'art. 133 cod. pen., correlata alla lesione potenziale del bene giuridico tutelato dalla norma penale con la disamina di tutte le peculiarità della fattispecie concreta in termini di possibile disvalore. Correttamente è stato pertanto considerato ai fini del diniego il dato quantitativo dello stupefacente, configurante, in quanto commisurato al pericolo insito nella stessa condotta detentiva in quanto finalizzata allo spaccio della sostanza stupefacente, uno dei due indici-criterio previsti dall'art. 131 bis, primo comma cod. pen. per la valutazione della non particolare gravità dell'offesa. Altresì insuscettibile di censura deve ritenersi il coevo riferimento al luogo in cui si è consumato il reato facendo questo parte a pieno titolo delle modalità della condotta, costituente l'ulteriore indice-criterio enucleato dal legislatore nella previsione del primo comma ai fini della valutazione dell'indice-requisito della particolare tenuità dell'offesa: è infatti evidente come lo svolgimento del fatto in un noto luogo di spaccio, come tale frequentato da una pluralità di avventori dediti al consumo dello stupefacente, abbia conferito una potenziale maggior rischio per il bene giuridico tutelato, tanto più se riguardato nell'ottica della progettata cessione in relazione alla diffusione della sostanza. Segue all'esito del ricorso l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa