CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08713/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente era stato ritenuto responsabile dei delitti di accesso abusivo ad un sistema informatico e tentata truffa; 2. Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza della legge nonché la contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dei reati contestati, è inammissibile perché fondato su motivi generici che non si confrontano pienamente con la sentenza impugnata. La prova dei reati non è stata evinta soltanto dall'intestazione del conto corrente utilizzato, come sostiene la difesa, ma da plurimi elementi (cfr. pag. 4 della decisione d'appello). Inoltre, il motivo di ricorso si risolve in una richiesta di rilettura delle prove raccolte nel processo, anch'essa inammissibile. 3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio